La revoca della sospensione della pena sospesa può aversi solo previa udienza camerale e mai de plano
In accoglimento del ricorso dell’avv. Iacobacci la Corte di Cassazione riafferma il principio secondo cui nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall’art. 674 cod. proc. pen., devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. – relative all’avviso della data di udienza alle parti ed ai difensori, alla presenza necessaria di questi ultimi e del Pubblico ministero ed all’assunzione delle prove in contraddittorio.
Esse hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato, ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3637 del 18/07/1994, Cipriano, Rv. 200047-01).
In applicazione di tali principi i quindi pacifico che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione abbia deciso sulla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 674 cod. proc. pen. senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall’art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l’omessa citazione del condannato e l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556-01; Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia, Rv. 239994- 01; Sez. 2, n. 20904 del 03/04/2003, Giannini, Rv. 225089-01; Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349-01).
Scarica sentenza della Cass. Pen., Sez. 1, Num. 18246 Anno 2023