Riforma Orlando: la procedura di archiviazione

La Riforma Orlando ha modificato la procedura di archiviazione nel senso di prevedere che sulla richiesta di archiviazione il GIP, se non accoglie de plano, deve fissare entro tre mesi l’udienza camerale e nei successivi tre decidere.

Il decreto di archiviazione è nullo se manca l’avviso alla p.o., se in caso di opposizione venga dichiarata inammissibile al di fuori dei casi consentiti o se è pronunciato prima del termine per l’opposizione. Mentre l’ordinanza è nulla se è violato il contraddittorio.

L’impugnazione del provvedimento di archiviazione deve avvenire entro quindici giorni, ed è ora un reclamo al tribunale monocratico che provvede con ordinanza non impugnabile a seguito di udienza non partecipata, ma le parti possono proporre memorie.

Rilevabile ex officio la nullità di una delibera di approvazione del bilancio

Ad avviso della Corte di Cassazione, posta la violazione di norma imperativa come “causa petendi” dell’invocata declaratoria di nullità assoluta di una delibera di approvazione di bilancio, non configura ultrapetizione il rilievo officioso di un vizio di nullità di quest’ultima, emergente dagli atti, pur se non specificamente indicato nella prospettazione della domanda.
V. Cass civ., sez I, 4/5/2016, n. 8795

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