Andrea può essere un nome di donna anche in Italia

…Pertanto, la natura sessualmente neutra del nome Andrea, nella maggior parte dei paesi europei, nonché in molti paesi extraeuropei, tra i quali gli Stati Uniti, per limitarsi ad un ambiente culturale non privo d’influenze nel nostro paese, unita al riconoscimento del diritto d’imporre un nome di provenienza straniera al proprio figlio minore nei limiti del rispetto della dignità personale, così come definita nell’art. 34, primo comma, e 35 d.p.r. n. 396 del 2000, non può che condurre a una soluzione opposta a quella fornita dalla sentenza di secondo grado. Il nome Andrea, anche per le sua peculiarità lessicale, non può definirsi né ridicolo né vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, né potenzialmente produttivo di un’ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile. La ratio del divieto di attribuire un nome non corrispondente al sesso del minore, è sempre quella fondata sul massimo rispetto della dignità personale. Un segno distintivo così rilevante come il nome non può avere un contenuto di evidente confusione su un carattere, quale il genere, di primario rilievo. Ma, quando la caratterizzazione di genere, come nel caso del nome Andrea, ha perso la sua valenza distintiva esclusiva a causa dell’uso indifferenziato per entrambi i generi, in molti paesi stranieri, del nome in questione, la scelta dei genitori, alla luce dell’art. 34, secondo comma, è del tutto legittima perché non determina alcuno sconfinamento nella lesione della dignità personale.
Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto. Il provvedimento della Corte d’Appello di Firenze deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l’imposizione del prenome “Andrea” alla figlia minore dei ricorrenti e la cancellazione della rettifica dell’atto dello stato civile disposta all’esito del giudizio di primo grado con la quale il prenome della minore è stato sostituito con “Giulia Andrea”. Non vi è luogo ad una statuizione sulle spese in ragione della qualità della parte soccombente…

così Cass.civ. n. 20385/2012

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