Sentenza 173/2025 — apertura ai casi di infermità mentale nel furto in abitazione

Sentenza 173/2025 — apertura ai casi di infermità mentale nel furto in abitazione

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 173 del 2025, si è pronunciata sul profilo di costituzionalità dell’art. 624‑bis, quarto comma del Codice Penale, nella parte in cui disciplina il furto in abitazione, escludendo la prevalenza o equivalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (ai sensi dell’art. 89 codice penale) rispetto alla fattispecie aggravata.

Il caso concreto e la questione sollevata

Il rimettente — un tribunale ordinario — ha impugnato la norma nel corso di un procedimento per furto in abitazione, ritenendo che la preclusione automatica dell’attenuante psicofisica per gli autori che agiscano in condizioni di ridotta capacità mentale violasse il principio di ragionevolezza e uguaglianza sancito dall’art. 3 Costituzione.

In pratica: anche se l’autore del furto agiva sotto l’influenza di un vizio parziale di mente, la legge non consentiva al giudice di valorizzare tale circostanza attenuante, proclamando una forma di automatismo peggiorativo rispetto a chi compie il medesimo reato in piena lucida capacità.

La decisione della Corte: norma incostituzionale

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 624-bis, quarto comma, nella parte che impedisce di riconoscere come prevalente o equivalente il vizio parziale di mente di cui all’art. 89 c.p.

In tal modo, riconosce che la legge — nel prevedere un’automatica esclusione dell’attenuante per tutti i casi di furto in abitazione aggravato — pone un discrimine irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza tra imputati: chi commette il furto in condizioni psicofisiche compromesse non può essere trattato peggio di chi compie lo stesso reato in piena capacità, semplicemente a causa di una scelta normativa rigida.

Conseguenze pratiche

  • La decisione apre la possibilità, nei processi per furto in abitazione aggravato, di valutare il vizio parziale di mente come attenuante, con conseguente riduzione della pena o, ove del caso, riconoscimento dell’estinzione o attenuazione della responsabilità.
  • Chi si trova in stato di infermità mentale o di alterazione psichica al momento del fatto potrà chiedere al giudice di considerare la ridotta imputabilità, nonostante l’aggravante di abitazione.
  • La sentenza segna un principio di coerenza e ragionevolezza nella legislazione penale: il diritto penale non può discriminare in modo rigido tra vulnerabilità psichica e capacità lucida, in particolare quando viene configurata l’abitualità o l’aggravante del furto in abitazione.

Conclusione

Con la sentenza 173/2025, la Corte Costituzionale ristabilisce il primato del principio di eguaglianza e ragionevolezza anche in materia penale aggravata. La normativa penale, quando interviene su fattispecie gravi come il furto in abitazione aggravato, non può ignorare le condizioni soggettive dell’autore, rinchiudendosi in automatismi preclusivi che escludono qualsiasi valutazione caso per caso.

La Corte costituzionale “libera” la particolare tenuità del fatto per la resistenza a pubblico ufficiale (sent. n. 172/2025)

La Corte costituzionale “libera” la particolare tenuità del fatto per la resistenza a pubblico ufficiale (sent. n. 172/2025)

1. Di che cosa si occupa la sentenza 172/2025

Con la sentenza n. 172 del 2025, la Corte costituzionale ha affrontato la disciplina della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in relazione ai reati di:

  • violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.),
  • resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.),

quando il fatto è commesso contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni.

Finora, l’art. 131-bis, comma 3, c.p. escludeva in modo assoluto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in questi casi.

Il Tribunale di Firenze, investito di un processo per resistenza/violenza a pubblico ufficiale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo irragionevole questa esclusione, specie dopo le modifiche apportate alla disciplina dall’ultima riforma Cartabia e dal d.lgs. 150/2022.

2. Il caso concreto: un gesto minimo, una risposta massima

Il giudice a quo era chiamato a giudicare una donna, incensurata, di corporatura minuta e affetta da patologia oncologica, imputata – in origine – per resistenza aggravata a pubblico ufficiale (artt. 337 e 339 c.p.).

Secondo l’accusa, durante una manifestazione politica del 2019, alla quale non veniva fatta accedere per ragioni di capienza, l’imputata avrebbe:

  • toccato più volte con un dito il torace di un agente,
  • e infine dato uno schiaffo al volto al medesimo agente,
    per opporsi all’atto d’ufficio (il diniego di accesso alla manifestazione).

Il Tribunale ha riqualificato il fatto come violenza a pubblico ufficiale ex art. 336, primo comma, c.p. e ha ritenuto che, in concreto, la condotta potesse essere di particolare tenuità: gesto episodico, forza modesta, assenza di reale pericolosità sociale, movente legato al desiderio di partecipare alla manifestazione e non di turbarla.

Tuttavia, l’art. 131-bis, comma 3, vietava al giudice di applicare la causa di non punibilità, proprio perché il fatto riguardava gli artt. 336 e 337 c.p. commessi in danno di agenti di pubblica sicurezza/polizia giudiziaria in servizio.

Da qui il dubbio: è ragionevole che la legge impedisca sempre e comunque la valutazione della tenuità nei reati di resistenza/violenza a p.u. contro agenti in servizio, anche quando il fatto è minimo?

3. Il cuore della questione: l’art. 3 Cost. e il confronto con altri reati

Il Tribunale di Firenze ha impostato la questione sul terreno dell’art. 3 Cost. (ragionevolezza/eguaglianza), mettendo a confronto il regime di 336–337 c.p. con altri reati analoghi o più gravi, per i quali invece la particolare tenuità può operare.

Tra i tertia comparationis indicati:

  • la violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.);
  • la resistenza alla forza armata (art. 143 c.p.m.p.);
  • la violenza o minaccia in danno di personale scolastico e sanitario (con le aggravanti specifiche introdotte negli anni).

La situazione paradossale, dopo le riforme, è questa:

  • il reato di art. 338 c.p., più grave sul piano edittale (reclusione da 1 a 7 anni), è oggi ammissibile alla particolare tenuità, perché rientra nei limiti del nuovo art. 131-bis (minimo edittale non superiore a due anni e nessuna esclusione nominativa);
  • i reati di artt. 336 e 337 c.p., meno gravi (reclusione da 6 mesi a 5 anni), restano invece esclusi ex lege dalla tenuità del fatto, se commessi contro agenti di p.s. o p.g. in servizio.

In altre parole, la particolare tenuità può operare per il reato più grave (art. 338), ma non per quello meno grave (336–337): esattamente il contrario di ciò che sarebbe logico in una prospettiva di proporzionalità e coerenza del sistema sanzionatorio.

4. L’evoluzione dell’art. 131-bis e il “corto circuito” normativo

La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 131-bis c.p.:

  1. Testo originario (2015)
    • limite basato sul massimo edittale (non superiore a 5 anni);
    • nessuna “eccezione nominativa” per singoli reati, ma solo esclusioni fondate su elementi oggettivi (crudeltà, motivi abietti, morte o lesioni gravissime, ecc.).
  2. Decreto sicurezza 2019 e modifiche 2020
    • introduzione delle eccezioni nominative per alcune fattispecie, tra cui gli artt. 336 e 337 c.p., inizialmente in relazione a qualunque pubblico ufficiale, poi specificamente agli ufficiali/agenti di p.s. o p.g. in servizio.
  3. Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022)
    • mutamento del criterio: non più massimo, ma minimo edittale (non superiore a 2 anni);
    • ampliamento dell’area dei reati potenzialmente coperti dall’istituto;
    • contestuale introduzione di ulteriori eccezioni nominative, tra cui la conservazione del divieto per artt. 336 e 337 c.p. quando la condotta è rivolta contro agenti di p.s./p.g. in servizio.

Risultato: art. 338 c.p. entra nel campo di applicazione della tenuità (minimo 1 anno, nessuna esclusione), mentre 336–337 ne restano fuori, se riferiti a forze dell’ordine.

La Corte prende atto anche della sopravvenuta aggravante del 2025 (d.l. 48/2025, conv. in l. 80/2025), che aumenta la pena fino alla metà per la violenza/minaccia contro agenti di p.s./p.g., ma evidenzia che il minimo edittale resta comunque inferiore a quello di art. 338 c.p.

Quindi, anche con l’aggravante, il quadro rimane irragionevole: il reato meno grave continua a subire un regime più severo quanto alla possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto.

5. La motivazione della Corte: manifesta irragionevolezza e violazione dell’art. 3 Cost.

Nel “Considerato in diritto”, la Corte afferma espressamente che la questione è fondata.

I passaggi chiave:

  • Omogeneità delle fattispecie:
    • gli artt. 336, 337 e 338 c.p. tutelano tutti un bene giuridico complesso, che comprende il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione e la libertà/sicurezza della persona che esercita la funzione pubblica;
    • la differenza è che l’art. 338 colpisce condotte di violenza o minaccia nei confronti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, quindi in un contesto, se possibile, più grave, anche per le funzioni costituzionali coinvolte.
  • Paradosso sanzionatorio:
    è «manifestamente irragionevole» che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave (art. 338 c.p.) e esclusa per i reati meno gravi (artt. 336 e 337 c.p.) commessi contro agenti di p.s. o p.g. in servizio.
  • Continuità con la sentenza n. 30/2021, ma mutato contesto:
    la Corte non smentisce la precedente sentenza n. 30/2021 (che aveva ritenuto legittima l’esclusione della tenuità per la resistenza), ma osserva che il quadro normativo è cambiato con la riforma del 2022 e con l’inclusione di art. 338 nel perimetro dell’art. 131-bis. Ne deriva una nuova distonia, non più sostenibile.

Questo squilibrio finisce per incidere anche sulla funzione rieducativa della pena: un sistema sanzionatorio internamente incoerente, in cui il meno grave è trattato peggio del più grave, è difficilmente compatibile con un assetto razionale e proporzionato di pene e cause di non punibilità.

6. Il dispositivo: che cosa viene dichiarato incostituzionale

Nel dispositivo, la Corte stabilisce:

«dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale,
nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice».

Questo significa, in termini pratici:

  • l’art. 131-bis, comma 3, non potrà più escludere automaticamente la particolare tenuità del fatto nei procedimenti per:
    • violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.),
    • resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.),
      anche quando la persona offesa sia un agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria in servizio;
  • il giudice torna ad avere la possibilità di valutare caso per caso, applicando la particolare tenuità ove ne ricorrano i presupposti generali (offesa di particolare tenuità, modalità della condotta, grado di colpevolezza, personalità dell’imputato, occasionalità del fatto, ecc.).

La Corte dichiara poi assorbita l’ulteriore questione subordinata sull’art. 339 c.p. (aggravante per il fatto commesso nel corso di manifestazioni pubbliche), proprio perché la pronuncia sull’art. 131-bis è già sufficiente a incidere sul caso concreto

7. Cosa cambia in concreto dopo la sentenza 172/2025

7.1. Per i procedimenti in corso

Nei procedimenti pendenti per:

  • art. 336 c.p. (violenza/minaccia a p.u.),
  • art. 337 c.p. (resistenza a p.u.),

commessi anche contro agenti di p.s./p.g. in servizio, sarà ora possibile:

  • domandare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.,
  • argomentando su tenuità dell’offesa, occasionalità della condotta, assenza di abitualità, circostanze soggettive dell’imputato, eventuale esiguità della violenza o della minaccia.

Non si tratta, ovviamente, di una depenalizzazione:
il reato rimane, ma il giudice può dichiarare non punibile l’imputato per particolare tenuità del fatto, laddove ricorrano tutti i presupposti.

7.2. Per i procedimenti definiti

Come per tutte le pronunce di illegittimità costituzionale in malam legem, la decisione della Corte si applica anche:

  • ai procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile,
  • e si riflette sui giudizi passati in giudicato solo attraverso gli strumenti propri dell’esecuzione penale (ad es. incidente di esecuzione, revoca della sentenza se la non punibilità per particolare tenuità del fatto risulta applicabile come lex mitior).

In pratica, la difesa potrà valutare:

  • se chiedere la rideterminazione dell’esito processuale in corso di esecuzione,
  • oppure se sfruttare la nuova apertura solo nei processi ancora pendenti.

8. Una svolta importante nel rapporto tra ordine pubblico e proporzionalità della risposta penale

La sentenza n. 172/2025 non “smonta” la tutela del pubblico ufficiale e delle forze dell’ordine:
la Corte ribadisce che si tratta comunque di reati plurioffensivi, che proteggono sia la persona fisica del funzionario/agente, sia il buon andamento e l’autorevolezza della Pubblica Amministrazione.

Ciò che cambia è un’altra cosa:

  • si abbandona la logica del divieto automatico di tenuità;
  • si restituisce al giudice il potere di distinguere tra:
    • episodi di reale aggressione all’ordine pubblico,
    • e condotte minime, episodiche, simboliche, spesso legate a contesti di tensione (come le manifestazioni pubbliche), in cui la risposta penale piena può risultare sproporzionata.

In definitiva, la Corte riequilibra il sistema:
protezione delle forze dell’ordine sì, ma non al prezzo di trattare il reato meno grave peggio di quello più grave, né di impedire al giudice di riconoscere quei casi in cui il diritto penale, davvero, può e deve arretrare.

Responsabilità Medica e Processo Penale: la Corte Costituzionale apre alla citazione dell’assicurazione (Sentenza n. 170/2025)

Responsabilità Medica e Processo Penale: la Corte Costituzionale apre alla citazione dell’assicurazione (Sentenza n. 170/2025)

a cura di De Stefano & Iacobacci Avvocati

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170/2025, ha introdotto un principio fondamentale per la responsabilità medica e per la difesa dei sanitari nei processi penali per omicidio colposo o lesioni colpose.
Da oggi, nei procedimenti penali relativi a presunti errori medici, l’assicurazione obbligatoria della struttura sanitaria può essere citata come responsabile civile, su richiesta dell’imputato.

Una novità di enorme rilievo per medici, strutture sanitarie, pazienti e per tutti coloro che cercano un avvocato esperto in responsabilità medica e sanitaria ad Avellino e in Campania e più in generale in Italia.

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale

La questione nasce da un processo penale riguardante un presunto errore medico. L’art. 83 del codice di procedura penale, fino a oggi, non consentiva all’imputato di citare l’assicurazione obbligatoria della struttura sanitaria come responsabile civile.

La Corte ha dichiarato incostituzionale questa limitazione, affermando che:

  • l’assicurazione prevista dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha una funzione di garanzia sia per il paziente che per il medico;
  • escluderne la citazione in sede penale viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.);
  • l’imputato deve poter chiamare in giudizio l’assicuratore, come già avviene nel processo civile;
  •  la tutela della responsabilità sanitaria deve essere uniforme e garantire la parità delle parti anche davanti al giudice penale.

Questa decisione segue l’orientamento già tracciato dalla Corte con le sentenze n. 112/1998 e n. 159/2022.

Implicazioni pratiche per medici e strutture sanitarie

La sentenza n. 170/2025 produce effetti immediati nei processi riguardanti: responsabilità medica, presunti errori sanitari, omicidio colposo in ambito ospedaliero, lesioni colpose correlate all’attività clinica, professionisti sanitari dipendenti o “strutturati”, strutture pubbliche e private con polizza assicurativa obbligatoria.

D’ora in poi:
  • il medico imputato potrà coinvolgere l’assicurazione sin dall’inizio del processo penale;
  • l’onere economico potrà essere correttamente distribuito tra struttura, assicurazione e professionista;
  • la difesa potrà strutturare una strategia più solida, completa e tecnicamente tutelante;
  • il processo penale diventa più equilibrato e vicino alle garanzie previste nel giudizio civile.

Perché questa decisione è importante per chi cerca un avvocato esperto in responsabilità medica

Chi affronta un procedimento per responsabilità sanitaria – medico, infermiere, struttura o familiare della vittima – ha bisogno di una difesa aggiornata sulle ultime novità normative e giurisprudenziali.

Questa sentenza: chiarisce i diritti dell’imputato, rafforza la posizione dei sanitari, incide sulle strategie difensive nei processi penali, permette di citare direttamente la compagnia assicurativa, migliora la protezione del professionista sanitario coinvolto in un procedimento giudiziario.

È un punto di svolta per tutta la materia della responsabilità professionale sanitaria, centrale in molte cause della provincia di Avellino, della Campania e più in generale per i processi anche già pendenti in Italia.

Consulenza in responsabilità medica e difesa nei processi penali sanitari

Lo Studio Legale De Sefano & Iacobacci, con sede in Avellino, assiste medici, strutture sanitarie e pazienti in procedimenti di: responsabilità medica, errori sanitari, colpa professionale, processi penali per omicidio colposo e lesioni, richieste risarcitorie e malpractice.

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Intelligenza artificiale e diritto d’autore: la sentenza tedesca contro OpenAI e i rischi per chi usa l’IA

Intelligenza artificiale e diritto d’autore: la sentenza tedesca contro OpenAI e i rischi per chi usa l’IA

a cura di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Introduzione

La diffusione di strumenti di intelligenza artificiale generativa ha aperto scenari inediti sul piano del diritto d’autore. Una recente sentenza del Tribunale regionale di Monaco (Germania), nel caso tra GEMA e OpenAI, ha stabilito che il training di un modello IA su testi protetti può costituire una riproduzione illecita se quei testi possono essere “richiamati” dal sistema.

Vediamo cosa ha deciso il giudice tedesco, quali rischi emergono per sviluppatori e utenti e perché questo precedente riguarda da vicino anche l’Italia.

Il caso GEMA vs OpenAI in breve

La società di gestione collettiva GEMA ha contestato a OpenAI l’uso, senza licenza, di testi di canzoni protette da diritto d’autore per l’addestramento del modello alla base di ChatGPT.

Il tribunale ha ritenuto che:

  • durante il training l’IA memorizza porzioni riconoscibili di opere protette;

  • se l’utente può ottenere in output quei testi (o parti sostanziali), si ha una riproduzione ai sensi del diritto d’autore;

  • tale riproduzione richiede una base legittima: licenza o specifica eccezione di legge.

Ne deriva che non è sufficiente invocare genericamente il text and data mining per giustificare qualsiasi uso di contenuti protetti nel training IA.

Perché la sentenza tedesca è rilevante in Europa e in Italia

Pur essendo una decisione di un giudice nazionale, la sentenza:

  • si inserisce in un quadro europeo in cui il diritto d’autore è fortemente armonizzato;

  • fornisce un’interpretazione che altri tribunali potrebbero seguire;

  • influisce sul dibattito su IA, copyright e fairness nei confronti degli autori.

Per operatori italiani – sviluppatori, start-up, agenzie di comunicazione, aziende che usano IA – il messaggio è chiaro: non si può dare per scontato che i dati di training siano sempre “liberi” da vincoli.

Rischi per sviluppatori e imprese che usano IA

Rischi per chi sviluppa modelli IA

Gli sviluppatori di sistemi IA, soprattutto se addestrati su dati testuali, musicali o visivi, devono:

  • verificare la provenienza dei dataset;

  • valutare se i contenuti utilizzati siano protetti da copyright;

  • considerare la necessità di licenze specifiche o accordi con società di gestione collettiva.

La mancata attenzione a questi profili espone al rischio di:
  • azioni legali per violazione del diritto d’autore;

  • richieste di risarcimento;

  • ordini giudiziali di cessazione dell’uso di determinati modelli.

Rischi per le aziende che usano IA di terzi

Anche le imprese che utilizzano piattaforme IA di terzi (per marketing, produzione di contenuti, assistenti virtuali) devono interrogarsi su:

  • condizioni d’uso degli strumenti;

  • eventuali clausole di manleva sul diritto d’autore;

  • modalità di utilizzo commerciale degli output.

Se un contenuto generato viola il copyright, il titolare del diritto potrebbe colpire sia il fornitore dello strumento IA, sia chi ne ha fatto uso in modo intensivo a fini commerciali.

Cosa fare: linee guida legali per un uso responsabile dell’IA

Per ridurre i rischi legati a IA e diritto d’autore, è consigliabile:

  1. Mappare l’uso di IA in azienda: quali strumenti vengono usati? per quali finalità (marketing, testi legali, materiale pubblicitario, ecc.)?

  2. Rivedere i contratti con i fornitori di IA, inserendo clausole su:

    • origine lecita dei dati di training;

    • rispetto del diritto d’autore;

    • manleva e ripartizione delle responsabilità.

  3. Definire policy interne sull’uso dei contenuti generati da IA (es. divieto di usare testi generati come “bozze legali” senza supervisione, controlli su materiale destinato alla pubblicazione).

  4. Valutare la necessità di licenze o accordi con titolari di diritti per progetti IA particolarmente sensibili (ad es. in ambito media, editoria, musica).


Se la tua azienda utilizza l’IA per generare contenuti o sviluppare prodotti, è fondamentale valutare l’impatto sul diritto d’autore e strutturare adeguati strumenti contrattuali e di compliance.

GDPR sotto pressione: come cambiano privacy e intelligenza artificiale per imprese e professionisti

GDPR sotto pressione: come cambiano privacy e intelligenza artificiale per imprese e professionisti

a cura di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Introduzione

L’Europa è conosciuta come la “casa” del GDPR, il regolamento che ha alzato l’asticella della tutela dei dati personali nel mondo. Oggi però, tra pressioni economiche e corsa all’intelligenza artificiale (IA), l’Unione Europea sta valutando modifiche che potrebbero allentare alcune tutele.

In questo articolo vediamo quali sono le proposte in discussione, quali rischi comportano per la privacy e cosa dovrebbero fare aziende e professionisti per prepararsi.

IA e dati personali: perché il GDPR è al centro del dibattito

I sistemi di intelligenza artificiale si nutrono di enormi quantità di dati, spesso anche personali e talvolta sensibili. Il GDPR, con i suoi principi di:

  • minimizzazione,

  • limitazione delle finalità,

  • liceità e trasparenza,

è percepito da alcuni operatori come un freno allo sviluppo tecnologico.

Da qui nascono le proposte di “semplificazione”: un tentativo di rendere più facile, per imprese e sviluppatori, utilizzare dati a fini di addestramento IA, riducendo al contempo gli oneri formali.

Le modifiche discusse: più margini per il legittimo interesse?

Le bozze in circolazione (ancora in evoluzione) ipotizzano:

  • un ampliamento della base giuridica del legittimo interesse per trattamenti legati all’IA;

  • la possibilità di trattare alcuni dati sensibili con misure di garanzia “rafforzate”, anche in assenza di un consenso esplicito;

  • una riduzione di alcune incombenze documentali per le imprese.

Per i critici, queste modifiche rischiano di tradursi in una erosione graduale della protezione offerta dal GDPR, soprattutto se combinate con la complessità tecnica dei sistemi di IA, spesso opachi anche per gli addetti ai lavori.

Impatti concreti per le imprese italiane

Per le aziende che operano in Italia, le modifiche al GDPR e l’entrata in vigore dell’AI Act significano:

  • dover rivedere le proprie basi giuridiche per il trattamento dei dati;

  • riconsiderare le valutazioni di impatto (DPIA) nei progetti che coinvolgono IA;

  • aggiornare le informative a clienti, dipendenti e utenti;

  • affrontare nuovi possibili scenari di contenzioso privacy.

Un errore di valutazione può produrre:

  • sanzioni da parte del Garante Privacy;

  • danni reputazionali significativi;

  • richieste di risarcimento da parte degli interessati.

Cosa fare ora: strategia di compliance privacy & IA

In attesa di vedere quali modifiche saranno approvate, è prudente che imprese e professionisti:

  1. Mappino tutti gli usi di IA (interni ed esterni): analisi dei dati clienti, HR, marketing, chatbot, strumenti di generazione contenuti.

  2. Rivedano i contratti con i fornitori di soluzioni IA, verificando responsabilità, ruoli privacy e garanzie sui dati.

  3. Aggiornino le policy interne su data governance, sicurezza e conservazione.

  4. Formino il personale (non solo il DPO) sugli impatti legali di IA e privacy.

Un approccio proattivo consente non solo di ridurre il rischio, ma anche di presentarsi sul mercato come soggetto affidabile e conforme, un plus competitivo non trascurabile.

Il ruolo dello studio legale: dall’audit privacy alla consulenza strategica

Cosa fa il nostro studio legale:

  •  audit GDPR & IA mirati;

  • supporta le imprese nell’implementazione di progetti IA compliant;

  • contenzioso privacy.

Se la tua impresa utilizza già sistemi di intelligenza artificiale o intende farlo, è il momento di verificare la conformità privacy con il supporto di un professionista.

Violenza sessuale e consenso: cosa cambia con la riforma e perché riguarda tutti

Violenza sessuale e consenso: cosa cambia con la riforma e perché riguarda tutti

a cura di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Introduzione

La riforma del reato di violenza sessuale segna un cambio di paradigma: al centro non c’è più soltanto la forza o la minaccia, ma il consenso libero, esplicito e attuale. Si passa, in sostanza, dalla logica del “no significa no” a quella del “solo sì è sì”.

In questo articolo analizziamo cosa cambia nella legge, quali sono le conseguenze per vittime e imputati e quali impatti pratici si avranno per aziende, enti e professionisti del diritto.

Dal vecchio reato di violenza sessuale al modello basato sul consenso

Per anni la disciplina della violenza sessuale ha ruotato attorno a concetti come:

  • uso di violenza o minaccia;

  • abuso di condizioni di inferiorità psichica o fisica;

  • sorpresa o impossibilità di difesa della vittima.

Con la riforma, l’attenzione si sposta sul consenso, che deve essere:

  • libero, cioè non condizionato da minacce, pressioni o ricatti;

  • esplicito, quindi chiaramente espresso e non semplicemente presunto;

  • attuale, e dunque revocabile in qualsiasi momento.

Questo significa che l’assenza di resistenza fisica non può più essere letta automaticamente come consenso. Diventa centrale valutare il contesto, la posizione delle parti, l’eventuale squilibrio di potere.

Cosa cambia nei procedimenti penali

Per le persone offese

Per le presunte vittime, la riforma introduce:

  • un riconoscimento più coerente delle situazioni in cui la paura o la dipendenza impediscono una reazione fisica;

  • una maggiore attenzione alle dinamiche di manipolazione, controllo, subordinazione;

  • la possibilità di valorizzare, sul piano probatorio, anche elementi diversi dal semplice “rifiuto fisico”.

Per gli imputati e le difese

Per chi è accusato di violenza sessuale, il nuovo impianto pone interrogativi delicati:

  • come si dimostra il consenso esplicito?

  • quali comportamenti possono essere interpretati come consenso e quali come semplice tolleranza o ambiguità?

  • quali saranno i nuovi criteri giurisprudenziali per distinguere tra condotte penalmente rilevanti e condotte solo moralmente discutibili?

La fase che si apre sarà verosimilmente caratterizzata da contrasti interpretativi tra giudici, con un ruolo centrale della Cassazione nel fissare i paletti.

Implicazioni per aziende, enti e organizzazioni

La riforma sul consenso non resta confinata al processo penale. Ha riflessi importanti anche su:

  • Regolamenti aziendali e codici etici in tema di molestie e discriminazioni;

  • procedure HR per la gestione delle segnalazioni di comportamenti a sfondo sessuale;

  • sistemi di prevenzione ex d.lgs. 231/2001, soprattutto nei modelli relativi ai reati contro la persona.

Per aziende, associazioni, enti pubblici e privati è consigliabile:

  • aggiornare i regolamenti interni, inserendo il riferimento al concetto di consenso esplicito;

  • formare dirigenti, responsabili HR e RSPP su molestie, violenza e cultura del consenso;

  • predisporre canali di segnalazione efficaci e riservati (anche in ottica di whistleblowing).

Il ruolo dell’avvocato

Uno studio legale può affiancare:

  • le persone offese, nella tutela penale e nella richiesta di risarcimento;

  • gli imputati, nella costruzione di una linea difensiva rispettosa delle nuove categorie giuridiche;

  • le imprese, nell’adeguamento di policy interne e modelli organizzativi.


Se hai dubbi su come la riforma possa incidere su una vicenda concreta o sulle politiche interne della tua azienda, è opportuno chiedere una consulenza legale personalizzata.

Piccolo spaccio e confisca dei beni: cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 166/2025

Piccolo spaccio e confisca dei beni: cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 166/2025

La Corte Costituzionale è tornata a parlare di confisca dei beni nei casi di piccolo spaccio di droga, e la decisione ha subito fatto discutere.
Con la sentenza n. 166/2025, i giudici hanno stabilito che la confisca allargata può essere applicata anche a chi è condannato per spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/90).

In pratica, anche chi viene condannato per un episodio di spaccio “minore” rischia di perdere i propri beni se non riesce a dimostrarne la provenienza lecita.

Cosa cambia davvero

La Corte non ha annullato la norma, ma ha chiarito che:

  • la confisca non è automatica: il giudice deve valutare se i beni sono realmente sproporzionati rispetto ai redditi;
  • resta fondamentale provare la liceità del denaro o dei beni;
  • la norma può valere anche per fatti commessi prima della modifica del 2023, perché si tratta di una misura di sicurezza, non di una pena.

Perché è importante

Questa decisione segna un punto cruciale: il confine tra “piccolo spaccio” e confisca dei beni diventa più sottile.
Chi è coinvolto in procedimenti di questo tipo dovrà difendersi dimostrando la provenienza legittima del proprio patrimonio.

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Sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale: profilo, portata e implicazioni

Sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale: profilo, portata e implicazioni

a cura di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Premessa

Con la sentenza n. 156/2025 (ECLI: IT:COST:2025:156) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) – norma che disciplina la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali («RSA») – nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva, anche nell’ambito delle associazioni sindacali «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». (Corte Costituzionale)
L’ordinanza di rimessione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Modena – funzione lavoristica – con ordinanza 14 ottobre 2024, n. 220 del r.o. 2024. (Corte Costituzionale)
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte in materia di tutela sindacale, rappresentatività ed agibilità; e rappresenta un significativo passo verso una revisione della disciplina che regola l’accesso alla tutela promozionale sindacale (livello “rafforzato”) prevista dallo Statuto dei lavoratori.

Nel prosieguo dell’articolo si illustrano: (i) il contesto fattuale e procedurale; (ii) i motivi della rimessione e le doglianze sollevate; (iii) l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia; (iv) le conclusioni della Corte e le indicazioni normative; (v) le implicazioni pratiche per datori di lavoro, organizzazioni sindacali e consulenti del lavoro; (vi) alcune riflessioni critiche e possibili scenari futuri.

1. Contesto fattuale e procedurale

Il caso concreto riguarda la Organizzazione Sindacale Autonomi e di Base ORSA – Settore Trasporti Autoferro TPL – Segreteria provinciale di Modena (in breve ORSA) e la Società Emiliana Trasporti Filoviari SETA spa, all’interno dell’unità produttiva di Modena. (Corte Costituzionale)
Secondo i fatti esposti dal Tribunale rimettente:

  • ORSA è parte della confederazione ORSA a livello nazionale, firmataria del protocollo del 4 maggio 2017 con ASSTRA, associazione delle aziende di trasporto pubblico locali. (Corte Costituzionale)
  • Nell’unità produttiva della SETA di Modena, ORSA rivendica un numero di iscritti superiore al 20% dei lavoratori sindacalizzati, pari circa al 10% della forza lavoro complessiva. (Corte Costituzionale)
  • Ha raccolto adesioni agli scioperi superiori alla media e le firme di oltre metà dei dipendenti per richiedere le elezioni della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria). (Corte Costituzionale)
  • Nonostante ciò, SETA ha negato ad ORSA la possibilità di costituire la RSA nell’unità produttiva e l’ha esclusa dalle trattative per accordi aziendali e dalla firma degli accordi stessi. (Corte Costituzionale)
  • Da parte sua, SETA ha sostenuto che ORSA non aveva firmato il contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva né aveva partecipato alla negoziazione, elementi che – secondo la società – impedivano la costituzione della RSA, in applicazione dell’art. 19 l. 300/1970. (Corte Costituzionale)

Il Tribunale di Modena ha ritenuto che potesse configurarsi una disparità di trattamento tra sindacati e che l’attuale criterio normativo selettivo – firma del contratto o partecipazione alla negoziazione – non fosse più adeguato a garantire la rappresentatività reale e il pluralismo sindacale nell’azienda. Per queste ragioni ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 l. 300/1970, primo comma, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost. (Corte Costituzionale)

2. Le doglianze e la questione rimessa

L’ordinanza del Tribunale esprime essenzialmente due serie di rilievi:

  • Rilevanza della rappresentatività aziendale reale – se un sindacato, pur non avendo firmato il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva né partecipato alla negoziazione, sia comunque «maggiormente o significativamente rappresentativo» all’interno dell’unità produttiva, sarebbe ingiustificato impedirgli la costituzione della RSA. (Corte Costituzionale)
  • Disparità di trattamento e potere datoriale selettivo – il criterio legale della firma del contratto o della negoziazione consentirebbe al datore di lavoro di influenzare la selezione degli interlocutori sindacali, escludendo quelli «scomodi» anche se con reale rappresentatività aziendale, con conseguente compressione del pluralismo sindacale ex art. 39 Cost. e della parità ex art. 3 Cost. (Corte Costituzionale)

In particolare, il Tribunale ha osservato che, nel caso concreto, ORSA era la prima forza sindacale nell’unità produttiva nel 2021, terza nel 2022, seconda nel 2023, ma non era stata ammessa né alle trattative né alla firma del contratto. (Corte Costituzionale)

Chiedeva quindi:

  • in via principale, una pronuncia di tipo ablativo, che consentisse al giudice ordinario di valutare la rappresentatività sindacale mediante criteri empirici;
  • in via subordinata, una pronuncia additiva, che estendesse la legittimazione alla costituzione della RSA anche ai sindacati con significativa o maggioritaria rappresentatività su base aziendale. (Corte Costituzionale)

SETA e le intervenienti hanno eccepito l’inammissibilità della questione (sostenendo che l’oggetto fosse in realtà la sentenza della Corte n. 231/2013, non la norma legislativa, e che fosse assente rilevanza) e, comunque, la non fondatezza della doglianza in quanto il criterio della partecipazione negoziale e della firma contrattuale sarebbe ragionevole e coerente con la disciplina nazionale. (Corte Costituzionale)

3. Evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia

Per comprendere la portata della sentenza 156/2025, è utile sintetizzare l’evoluzione della giurisprudenza della Corte riguardo all’art. 19 l. 300/1970.

  • La dottrina e la Corte hanno distinto due livelli di tutela sindacale: un livello di garanzia (libertà, interdizione discriminazioni, art. 28 Statuto) e un livello promozionale (diritti rafforzati del sindacato rappresentativo – RSA). (Corte Costituzionale)
  • In merito all’art. 19, originariamente esso prevedeva due criteri: lettera a) – associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; lettera b) – associazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva. (Corte Costituzionale)
  • Con il d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, la lettera a) venne abrogata, e la lettera b) modificata (contratti aziendali inclusi). (Corte Costituzionale)
  • Con la sentenza n. 244/1996, la Corte aveva ammesso il criterio della firma del contratto come strumento di verifica della rappresentatività, a condizione che non fosse mera adesione formale o mera firma di un contratto non normativo. (Corte Costituzionale)
  • Con la sentenza n. 231/2013 la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non prevedeva la costituzione della RSA anche per un sindacato che, pur avendo partecipato alla negoziazione contrattuale, non aveva aderito alla firma. La Corte precisò che il criterio della firma, se trasformato in meccanismo di esclusione invece che di selezione, viola gli artt. 2, 3 e 39 Cost. (Corte Costituzionale)
  • Con la presente sentenza n. 156/2025, la Corte estende la logica, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente la costituzione della RSA anche a sindacati che, pur non avendo firmato né partecipato alla trattativa, risultino comparativamente più rappresentativi a livello nazionale (o comunque dotati di adeguata rappresentatività aziendale). (Corte Costituzionale)

In altre parole, la Corte ha ribadito che il criterio selettivo previsto dall’art. 19 non può trasformarsi in un impedimento alla piena realizzazione del pluralismo sindacale e della libertà sindacale, così come tutelati dagli artt. 39 (libertà sindacale e pluralismo) e 3 (principio di uguaglianza) della Costituzione. (Corte Costituzionale)

4. Principali indicazioni della sentenza 156/2025

4.1 Il dispositivo

La Corte ha quindi:

  • dichiarato ammissibile l’intervento ad opponendum di CONFSERVIZI – ASSTRA – UTILITALIA e della ASSTRA. (Corte Costituzionale)
  • dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede che la RSA possa essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (Corte Costituzionale)

4.2 Motivazione essenziale

La Corte, richiamando la giurisprudenza precedente, ha evidenziato che:

  • Il criterio della partecipazione alla trattativa (o della firma del contratto) funziona come indicatore della rappresentatività solo se la contrattazione si svolge in condizioni di effettiva parità e senza condizionamenti del datore di lavoro. (Corte Costituzionale)
  • Nel settore privato, tuttavia, l’ammissione del sindacato al tavolo contrattuale resta affidata alla discrezionalità del datore di lavoro, e ciò pone un rischio reale che la norma selettiva non eserciti più una funzione “selettiva” ma diventi “escludente”. (Corte Costituzionale)
  • In tali casi, il criterio legale assume natura strutturalmente irragionevole, violando gli artt. 3 e 39 Cost., perché consente al datore di lavoro di scegliere l’interlocutore sindacale e di escludere sindacati dalla tutela promozionale anche se rappresentativi dei lavoratori. (Corte Costituzionale)
  • La Corte ha quindi ritenuto che la disciplina richieda un intervento del legislatore volto a definire criteri oggettivi e misurabili per la rappresentatività aziendale (ad es. soglie percentuali, sistemi di certificazione) analogamente a quanto già avviene nel pubblico impiego. (Corte Costituzionale)

4.3 Effetti e limiti

  • La sentenza non fornisce immediatamente un nuovo criterio di misurazione della rappresentatività aziendale. La Corte ha lasciato al legislatore la «riscrittura organica» della disposizione censurata. (Corte Costituzionale)
  • Fino al nuovo intervento legislativo, la norma rimane applicabile ma con la consapevolezza che il sistema selettivo è stato dichiarato incostituzionale nella parte indicata. Pertanto, nei giudizi pendenti può essere invocata la pronuncia per contestare esclusioni arbitrarie dalla costituzione della RSA.
  • Dal punto di vista operativo, occorre vigilanza sulle unità produttive e sui rapporti aziendali: il datore di lavoro ha l’onere di non discriminare o escludere, in modo irragionevole, sindacati che comprovino rappresentatività aziendale effettiva, al fine di evitare possibili conseguenze antisindacali ex art. 28 Statuto.
  • Le organizzazioni sindacali, d’altro canto, possono ragionevolmente far valere la pronuncia a sostegno della revisione dei criteri di accesso alla costituzione della RSA, potendo sollevare la questione nei giudizi di lavoro quando rilevino l’effettiva rappresentatività aziendale.

5. Implicazioni pratiche per il mondo del lavoro

5.1 Per le imprese

  • Le imprese devono verificare i modelli di rappresentanza sindacale interna: la costituzione delle RSA non potrà più basarsi esclusivamente sulla firma di un contratto o sulla partecipazione alla negoziazione, se tali criteri si rivelano selettivi o discriminatori.
  • È consigliabile predisporre una policy interna che regolamenti la selezione degli interlocutori sindacali, garantendo trasparenza e pluralismo, onde evitare rischi di contestazioni per condotta antisindacale.
  • Nelle unità produttive ove sindacati “non tradizionali” o nuovi ma effettivamente rappresentativi operino, l’impresa dovrebbe considerare la possibilità di coinvolgerli e non escluderli in modo automatico.

5.2 Per le organizzazioni sindacali

  • Le sigle sindacali non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità o non partecipanti alle trattative, ma che dimostrino una consistente rappresentatività aziendale effettiva (iscritti, adesioni, voti RSU, ecc.), possono fare leva sulla pronuncia per accedere alla costituzione della RSA.
  • È opportuno raccogliere documentazione che attesti la presenza attiva nella unità produttiva (es. numero iscritti, adesione scioperi, iniziative aziendali, richieste RSU) e prevedere iniziative giudiziarie tempestive in caso di esclusione.
  • Per i sindacati divenuti comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, la sentenza apre la strada per una revisione dei rapporti negoziali e dell’agibilità sindacale aziendale.

5.3 Per i consulenti del lavoro e avvocati

  • È indispensabile aggiornare i pareri aziendali e sindacali alla luce della sentenza, prestando attenzione al rischio di vizi di rappresentatività aziendale e di possibili contestazioni per omissione del datore di lavoro.
  • Nei contenziosi in materia di RSA, la pronuncia costituisce un nuovo precedente da citare, e può essere invocata tanto in casi di costituzione quanto in casi di impugnazione di esclusione.
  • Si consiglia di monitorare l’evoluzione normativa successiva, perché la Corte ha indicato la necessità di un intervento legislativo, e di valutare l’opportunità di sollevare questioni di legittimità costituzionale analoghe qualora persistano criteri selettivi non conformi ai principi costituzionali.

6. Riflessioni critiche e scenari futuri

La sentenza n. 156/2025 rappresenta un’importante “tappa di mezzo” – più che la conclusione – nella revisione della disciplina della rappresentanza sindacale aziendale. Alcune riflessioni:

  • Pur dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte indicata, la Corte non ha fissato direttamente un nuovo parametro all’interno della legge: la riscrittura è rimessa al legislatore. In questo senso, rimane una fase di “transizione” e di incertezza applicativa.
  • La Corte segnala – e questo è un dato di rilievo – che il criterio della partecipazione alla trattativa, benché valido in teoria, nella prassi aziendale privata può essere strumentalmente utilizzato per escludere interlocutori sindacali. Ciò apre la questione della “selettività” del datore di lavoro e del potere negoziale che esso detiene: se non è adeguatamente contrastato, la tutela promozionale rischia di essere formale e non sostanziale.
  • Il richiamo ai modelli del pubblico impiego (soglia del 5% di rappresentatività, sistemi di certificazione) lascia intravedere che il legislatore potrà adottare strumenti analoghi per il settore privato. Se ciò avverrà, si aprirà una stagione di riforma complessiva della rappresentatività sindacale, con possibili impatti importanti su trattative aziendali, contrattazione di secondo livello e agibilità sindacale.
  • Le imprese che operano in settori ad alta presenza sindacale, o che sono soggette a convenzioni di trasporto pubblico locale, dovranno adeguarsi tempestivamente e rivedere le proprie strategie di relazioni industriali.
  • Per i sindacati minori, ma con effettiva “massa critica” aziendale, la pronuncia costituisce una leva potenziale: tuttavia, la effettiva operatività di questa leva richiederà una azione giudiziale o negoziale coordinata e una documentazione robusta.

Conclusioni

La sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale rappresenta un segnale forte: la tutela sindacale promozionale non può essere condizionata da criteri formali che, nella pratica, consentono al datore di lavoro di escludere interlocutori sindacali effettivamente rappresentativi. La Corte apre un “espazio” di intervento legislativo volto a garantire criteri oggettivi e misurabili di rappresentatività aziendale, al fine di preservare i principi costituzionali del pluralismo sindacale, dell’eguaglianza e della libertà sindacale.

Per il mondo reale delle imprese, dei lavoratori, dei sindacati e dei consulenti del lavoro, ciò significa un aumento della complessità soggettiva e procedurale, ma anche una opportunità: quella di costruire modelli più trasparenti, democratici e coerenti con la Costituzione.

 

Lo studio legale De Stefano & Iacobacci consiglia ai propri lettori – datori di lavoro, sindacati, consulenti del lavoro – di verificare i propri assetti aziendali, a valutare l’effettiva rappresentatività dei sindacati presenti nelle unità produttive e a considerare le possibili azioni correttive o preventive alla luce della pronuncia. Resta a disposizione per approfondimenti, assistenza in contenziosi sindacali e consulenza mirata.


Cassazione: accolto per la quinta volta il ricorso dell’Avv. Iacobacci. Il gratuito patrocinio è un diritto, non un privilegio.

Quinto annullamento consecutivo della Cassazione: ancora una vittoria dell’Avv. Danilo Iacobacci

Con la sentenza n. 34376/2025, depositata il 26 settembre 2025, la Corte di Cassazione (Sez. III Penale) ha accolto, per la quinta volta, un ricorso presentato dall’Avv. Danilo Iacobacci nell’interesse dello stesso assistito annullando un’ordinanza del G.I.P. di Avellino che aveva nuovamente negato al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

L’ordinanza impugnata – come già avvenuto nei quattro precedenti annullamenti – si fondava sull’asserita “non meritevolezza” dell’imputato in ragione di presunti redditi derivanti da attività illecite, desunti da procedimenti penali non ancora definiti in via irrevocabile.

La Cassazione: “vietato negare il gratuito patrocinio basandosi su condanne non definitive”

La Suprema Corte ha ribadito un principio di diritto chiaro e fondamentale:

“È illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l’esistenza di redditi illeciti, poiché nessun rilievo può attribuirsi a sentenze non irrevocabili, pena la violazione della presunzione di innocenza.”

Nel caso concreto, il G.I.P. aveva richiamato una condanna non definitiva e due procedimenti ancora pendenti per sostenere che il cliente disponesse di redditi illeciti nel 2020, senza tuttavia fornire alcuna prova concreta o quantificazione del reddito.
La Cassazione ha giudicato tale motivazione “apodittica” e contraria ai principi di diritto processuale e costituzionale.


Una linea giurisprudenziale coerente

È la quinta volta che la Suprema Corte annulla un provvedimento del G.I.P. di Avellino sul medesimo tema, confermando la linea interpretativa coerente e vittoriosa sostenuta dall’Avv. Iacobacci: il gratuito patrocinio non può essere negato sulla base di mere presunzioni o precedenti penali, ma solo a seguito di accertamenti puntuali e verificabili sui redditi effettivamente percepiti.

Il diritto alla difesa, garantito dall’art. 24 della Costituzione, deve rimanere integro anche per chi si trova in condizioni di indigenza o è sottoposto a processo penale, senza che la mera pendenza di indagini o condanne non definitive possa pregiudicarlo.

Il principio affermato: difendere il diritto di difendersi

La Corte richiama così un principio cardine dello Stato di diritto: la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa effettiva.
L’Avv. Iacobacci, difensore di fiducia dell’imputato, ha sottolineato come “non sia tollerabile che un cittadino venga privato del gratuito patrocinio solo perché coinvolto in procedimenti penali non ancora conclusi”.

Il gratuito patrocinio – aggiunge – “non è un favore dello Stato, ma una garanzia costituzionale per tutti, soprattutto per chi si trova in difficoltà economiche e ha diritto a essere difeso con pari dignità davanti alla legge”.

Una vittoria di principio

La sentenza n. 34376/2025 rappresenta dunque un’ulteriore affermazione dei principi di giustizia sostanziale e di equità processuale, consolidando una giurisprudenza che tutela concretamente il diritto di difesa.

Il caso D.O. dimostra come il lavoro di difesa tecnica possa contribuire non solo alla giustizia del singolo, ma anche all’affermazione di principi generali che rafforzano le garanzie di tutti.

La Corte Costituzionale sulla PMA e le coppie omosessuali: cosa stabilisce la sentenza n. 155/2025

La Corte Costituzionale sulla PMA e le coppie omosessuali: cosa stabilisce la sentenza n. 155/2025

di Fabiola De Stefano | Cofounder De Stefano & Iacobacci Avvocati

Con la sentenza n. 155 del 2025, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilievo sociale e giuridico: l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) da parte delle coppie omosessuali e il riconoscimento della genitorialità biologica all’interno di tali unioni.

Il caso prende avvio da un’ordinanza del Tribunale di Como, che aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune disposizioni della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui limitano la PMA alle sole coppie di sesso diverso, impedendo quindi alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di fecondazione assistita in Italia.

Le norme contestate

In particolare, il giudice rimettente metteva in discussione gli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge 40/2004, sostenendo che tali norme violerebbero i principi di uguaglianza, libertà personale e tutela della genitorialità sanciti dalla Costituzione.

Secondo il Tribunale, tali limiti finirebbero per negare la possibilità, anche a chi ha contribuito geneticamente alla nascita di un figlio, di essere riconosciuto come genitore, nel caso in cui la coppia sia composta da due persone dello stesso sesso o da una persona che abbia rettificato il proprio genere.

Il caso concreto

La vicenda riguardava una coppia che aveva avuto due figlie tramite PMA, utilizzando il gamete maschile di uno dei componenti, crioconservato prima della rettificazione di sesso.
Il Tribunale di Como riteneva che la legge 40 impedisse il riconoscimento della genitorialità a chi, pur avendo legame genetico con le bambine, non rientrava più nella categoria di “coppia di sesso diverso”, come richiesto dalla norma.

La decisione della Corte Costituzionale

La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Secondo la Corte, infatti, la controversia non riguardava realmente l’accesso alla PMA (che la legge 40 disciplina), bensì il riconoscimento dello status di genitore biologico — materia regolata dal Codice civile agli articoli 250 e 269.

La Corte ha osservato che la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è basata sul dato genetico e non incontra limiti nelle disposizioni della legge 40/2004. Pertanto, quest’ultima non costituisce un ostacolo diretto al riconoscimento della genitorialità biologica.

Per questa ragione, le disposizioni impugnate non risultano “rilevanti” rispetto al caso concreto e, dunque, la questione è stata dichiarata inammissibile.

Le implicazioni per il diritto di famiglia

La sentenza n. 155/2025 non modifica il quadro normativo vigente: la legge 40/2004 continua a riservare l’accesso alla PMA alle sole coppie eterosessuali, ma la Corte ha implicitamente riconosciuto che il genitore biologico può far valere il proprio status anche al di fuori del sistema della legge 40.

Si apre così uno spazio interpretativo importante per i tribunali ordinari, che potranno valutare i casi di genitorialità “atipica” facendo leva sulle norme del codice civile e sui principi di effettività della genitorialità affermati in giurisprudenza e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Le prospettive future

La pronuncia si colloca in una linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale più recente, che tende a rinviare al legislatore ogni intervento in materia di filiazione e PMA per le coppie omosessuali.
Tuttavia, la decisione lascia intravedere una progressiva apertura verso il riconoscimento dei legami familiari di fatto, in attesa di una riforma organica che adegui la legge 40 ai mutamenti sociali e al diritto europeo.

Le nostre conclusioni

La sentenza n. 155/2025 conferma la necessità di un approccio caso per caso, capace di valorizzare i diritti dei genitori e dei minori anche al di fuori dei modelli tradizionali.
Nel diritto di famiglia contemporaneo, il principio guida non può che essere quello del “best interest of the child”, cioè la tutela prioritaria del minore rispetto alla forma della famiglia.

Il nostro Studio segue con particolare attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia di PMA, riconoscimento della genitorialità e diritti delle coppie omosessuali, offrendo assistenza legale qualificata nei giudizi di stato civile e diritto di famiglia.

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