Avvocati di Diritto Agrario ad Avellino

Avvocati Diritto Agrario, Diritto Alimentare ed Enologico

Gli avvocati De Stefano & Iacobacci trattano le materie del Diritto Agrario, del Diritto Alimentare ed Enologico con particolare riferimento alle controversie nel tribunale di Avellino e Benevento ma si estendono anche nel resto del paese e sino innanzi alla Cassazione e Giurisdizioni Superiori .

La materia del diritto agrario (anche noto come diritto dell’agricoltura); ambito che ritrova disciplina sia nell’ordinamento nazionale che comunitario e riguarda l’attività imprenditoriale (soprattutto) diretta alla creazione di beni che hanno nella natura il loro supporto ed il loro radicamento (essendo così manifestazione della vita vegetale ed animale). Dunque lo studio legale si occupa del diritto agrario quale complesso delle norme, sia di diritto privato sia di diritto pubblico, che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici pertinenti all’agricoltura; ossia di quelle delle norme che hanno ad oggetto immediato e diretto il regolamento giuridico dell’agricoltura.

Particolare attenzione è dedicata alle specificità del Diritto Alimentare ed Enologico.

Per richiedere una consulenza od un appuntamento contatta direttamente l’Avv. Fabiola De Stefano oppure usa il modulo dei contatti

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL #CANONE #RAI DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PAGATO MEDIANTE ADDEBITO NELLE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha pubblicato il modello e le istruzioni per ottenere il RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PAGATO MEDIANTE ADDEBITO NELLE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA.

tutti i  modelli a questo link

I requisiti per vincere un ricorso proposto ex art. 31 d.lgsl. 286/1998 e consentire al genitore clandestino di restare in Italia

Nell’accogliere un ricorso proposto ex art. 31 d.lgsl. 286/1998 il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha statuito che per individuare correttamente la portata della norma che si invoca occorre necessariamente definire i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico che consentono al TM di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare del minore in deroga alle leggi sull’immigrazione. Detta valutazione è demandata caso per caso al giudice specializzato, non richiamandosi a circostanze di fatto preventivamente e rigidamente tipizzabili, e va effettuata sulla base di criteri di massima predefiniti: quali l’età del minore, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore, l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali nel territorio Italiano, la conservazione di vincoli familiari e sociali nel paese d’origine l’effettivo ed adeguato esercizio del ruolo genitoriale da parte del richiedente.

così Tribunale per i Minorenni di Napoli, 22/7/2016, n. 4141

leggi la sentenza cliccando quì

se ne parla sulla stampa ai seguenti link:

http://www.ottopagine.it/av/cronaca/86629/clandestina-ad-avellino-storica-sentenza-puo-restare.shtml

http://www.avellinotoday.it/cronaca/sentenza-giovane-madre-ucraina-resta-avellino.html

 

se vuoi sottoporci il tuo caso clicca quì

La rinotifica in caso di esito negativo della notificazione di atti processuali

Le Sezioni Unite Civili (sentenza n. 14594 del 15/07/2016) hanno sul punto affermato che In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

La ricevuta della PEC è valida salva prova contraria di chi vuole contestarne il contenuto

La Cassazione (Cass.civ., Sez. I, 21/07/2016, n. 15035): nelle notifiche telematiche a mezzo posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario (nella specie, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall.), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto senza necessità di proposizione di querela di falso.

E’ prevalente il diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche

Ad avviso della Corte di Cassazione (Cass.civ., prima sezione,  21/07/2016, n. 15024) a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.

Nulle le multe se il Comune non fornisce la prova della taratura dell’autovelox

Con una strabiliante sentenza, che stravolge tutte le precedenti pronunce, la Cassazione Civile ha stabilito che (vedi la recentissima Cass. Civ. sez II, n. 9972/2016) la multa è valida solo se l’autovelox è sottoposto a regolare taratura e la prova dev’essere fornita dal Comune e non dall’Automobilista.

L’indennità di perequazione del personale universitario non medico

L’indennità di perequazione di cui all’art. 1 della l. n. 200 del 1974 (cd. indennità De Maria), remunerativa della prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, non include automaticamente, a favore del personale equiparato, il computo della retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, che spetta soltanto se collegata all’effettivo svolgimento di un incarico direttivo.
Cass.civ., Sezioni Unite, 9/5/2016, n. 9279

Le Sezioni Unite sulla clausola claims made mista o impura assicurativa

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la cd. clausola claims made mista o impura – che subordina la copertura assicurativa al verificarsi dell’illecito e/o della richiesta risarcitoria in determinati e preventivati periodi di tempo – non è vessatoria ma può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, nell’applicabilità del d.lgs. n. 206 del 2005, se determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali ai danni del consumatore.
Cass.civ., Sezioni Unite, 6/5/2016, n. 9140

Responsabilità del creditore che iscrive ipoteca per valore maggiore

Per la Cassazione il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni, il cui valore superi i parametri previsti dall’art. 2875 c.c. rispetto al credito garantito, incorre nella responsabilità prevista dall’art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.
Cass.civ., sez III, 5/4/2016, n. 6533

Chiamaci!