Avvocati Diritto Agrario, Diritto Alimentare ed Enologico
Gli avvocati De Stefano & Iacobacci trattano le materie del Diritto Agrario, del Diritto Alimentare ed Enologico con particolare riferimento alle controversie nel tribunale di Avellino e Benevento ma si estendono anche nel resto del paese e sino innanzi alla Cassazione e Giurisdizioni Superiori .
La materia del diritto agrario (anche noto come diritto dell’agricoltura); ambito che ritrova disciplina sia nell’ordinamento nazionale che comunitario e riguarda l’attività imprenditoriale (soprattutto) diretta alla creazione di beni che hanno nella natura il loro supporto ed il loro radicamento (essendo così manifestazione della vita vegetale ed animale). Dunque lo studio legale si occupa del diritto agrario quale complesso delle norme, sia di diritto privato sia di diritto pubblico, che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici pertinenti all’agricoltura; ossia di quelle delle norme che hanno ad oggetto immediato e diretto il regolamento giuridico dell’agricoltura.
Particolare attenzione è dedicata alle specificità del Diritto Alimentare ed Enologico.
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il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha statuito che per individuare correttamente la portata della norma che si invoca occorre necessariamente definire i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico che consentono al TM di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare del minore in deroga alle leggi sull’immigrazione. Detta valutazione è demandata caso per caso al giudice specializzato, non richiamandosi a circostanze di fatto preventivamente e rigidamente tipizzabili, e va effettuata sulla base di criteri di massima predefiniti: quali l’età del minore, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore, l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali nel territorio Italiano, la conservazione di vincoli familiari e sociali nel paese d’origine l’effettivo ed adeguato esercizio del ruolo genitoriale da parte del richiedente.
La Cassazione (Cass.civ., Sez. I, 21/07/2016, n. 15035): nelle notifiche telematiche a mezzo posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario (nella specie, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall.), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto senza necessità di proposizione di querela di falso.
L’indennità di perequazione di cui all’art. 1 della l. n. 200 del 1974 (cd. indennità De Maria), remunerativa della prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, non include automaticamente, a favore del personale equiparato, il computo della retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, che spetta soltanto se collegata all’effettivo svolgimento di un incarico direttivo.
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la cd. clausola claims made mista o impura – che subordina la copertura assicurativa al verificarsi dell’illecito e/o della richiesta risarcitoria in determinati e preventivati periodi di tempo – non è vessatoria ma può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, nell’applicabilità del d.lgs. n. 206 del 2005, se determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali ai danni del consumatore.