La Rapina può essere di lieve entità

LA CORTE COSTITUZIONALE con SENTENZA N. 86 dell’ANNO 2024 ha:

1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

2) dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

Illegittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28

LA CORTE COSTITUZIONALE con  SENTENZA N. 85 dell’ANNO 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

 

Studio Legale De Stefano & Iacobacci ad Avellino: La Tua Tutela Legale a 360 Gradi

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Gratuito patrocinio in deroga: unico requisito della istanza di ammissione è essere persona offesa dai reati puntualmente indicati nel TUSG

Gratuito patrocinio in deroga al reddito: unico requisito della istanza di ammissione è quello della qualità di persona offesa dai reati puntualmente indicati nel TUSG

Accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Danilo Iacobacci per una propria assistita, vittima di gravi reati ed alla quale era stato negato il gratuito patrcoinio, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che la persona offesa da taluni reati tipizzati nel TUSG vada sempre e comunque ammessa al gratuito patrocinio; essendo quale unico requisito della istanza di ammissione quello della qualità di persona offesa dai reati puntualmente indicati nel TUSG, casi nei quali l’ammissione non solo prescinde dal reddito ma non soggiace ad alcuna formalità della istanza (diversamente dalla istanza fatta per motivi di reddito).

Leggi Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza  n. 74/2024

 

Avvocato Penalista Esperto in Ricorsi per Cassazione | Danilo Iacobacci

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Principali caratteristiche dell’Avv. Danilo Iacobacci quale penalista esperto in ricorsi per cassazione.

L’avvocato Iacobacci possiede diverse caratteristiche peculiari che lo distinguono da un semplice avvocato penalista.

Conoscenza approfondita del diritto penale e del diritto processuale penale:
  • Padronanza delle norme giuridiche che regolano il ricorso per cassazione, sia in materia sostanziale che processuale.
  • Capacità di individuare i vizi di forma e di sostanza che possono affettare la sentenza impugnata.
  • Abilità nel redigere un ricorso fornite di tutti i requisiti formali e sostanziali necessari per il suo proficuo esame da parte della Corte di Cassazione.
Esperienza specifica in materia di ricorsi per cassazione:
  • Ampia conoscenza della giurisprudenza di legittimità in materia di ricorsi per cassazione, con particolare attenzione ai recenti orientamenti della Corte.
  • Capacità di valutare le probabilità di successo di un ricorso in cassazione, sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto.
  • Abilità nel reperire e utilizzare i precedenti giurisprudenziali più pertinenti al caso da trattare.
Doti di abilità processuale e argomentativa:
  • Eccellenti capacità di analisi e di sintesi, per individuare i profili di censura più rilevanti e formularli in modo chiaro e conciso.
  • Abilità nel redigere un ricorso persuasivo e argomentato, che evidenzi in modo efficace i vizi della sentenza impugnata e le ragioni per cui la stessa deve essere cassata.
  • Capacità di sostenere oralmente il ricorso davanti alla Corte di Cassazione, con padronanza dell’esposizione e degli argomenti giuridici.

Oltre alle competenze giuridiche e processuali, l’avv. Danilo Iacobacci, quale penalista esperto in ricorsi per cassazione, possiede anche le seguenti doti:

  • Attenzione ai dettagli: La redazione di un ricorso per cassazione richiede una grande cura dei dettagli, sia nella forma che nella sostanza. Un errore, anche minimo, può compromettere l’esito del ricorso.
  • Capacità di lavoro autonomo: La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un notevole impegno di tempo e di lavoro. Un penalista cassazionista deve essere in grado di lavorare in modo autonomo e di gestire autonomamente le proprie pratiche.
  • Capacità di relazionarsi con i clienti: Un penalista cassazionista deve saper comunicare in modo efficace con i propri clienti, per comprendere le loro esigenze e per informarli dell’andamento del ricorso.

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In accogliento della richiesta formalizzata dall’avvocato Iacobacci per una propria assistita, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.

In accogliento della richiesta formalizzata dall’avvocato Iacobacci per una propria assistita, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.

Secondo la Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 15908 Anno 2024:

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo la ricorrente validamente
formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 – dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

3. Questo Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Sri, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di dover aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo il quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n.
29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017,
dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013,
Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv.
226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561).
Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo le quali la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Per tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all’evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un’ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)».

4. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

 

Così Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 15908 Anno 2024

Accogliendo il ricorso dell’avvocato Danilo Iacobacci per un proprio assistito, la Corte di Cassazione ha determinato il perimetro di applicabilità del termine di quaranta giorni al giudizio di appello post-Cartabia

Accogliendo il ricorso dell’avvocato Danilo Iacobacci per un proprio assistito, la Corte di Cassazione ha determinato il perimetro di applicabilità del termine di quaranta giorni al giudizio di appello post-Cartabia

 vedi Cass.Pen. Sent. Sez. 6 Num. 12157 Anno 2024:

“Risulta assorbente la questione relativa al rispetto o meno del termine minimo a comparire, che presuppone l’individuazione della disciplina applicabile e, cioè, se quella antecedente alla riforma “Cartabia” che fissava il termine minimo in venti giorni, ovvero la nuova previsione del novellato art. 601, comma 3, cod. proc. pen. che stabilisce il termine in quaranta giorni.

A tal proposito è necessario procedere alla schematica individuazione della normativa succedutasi in materia:

l’art.34, comma 1, lett.g), d.lgs. n. 150 del 2022 ha elevato a quaranta giorni il termine minimo di comparizione, modificando l’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.;

l’art. 99-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto l’entrata in vigore della riforma a far data dal 30 dicembre 2022, salvo le previsioni derogatorie dettate dalla disciplina transitoria per specifici aspetti;

l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 (come modificato dall’art. 5- duodecies I.n. 199 del 2022) ha stabilito che per le impugnazioni proposte fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023 (termine successivamente prorogato fino al 30 giugno 2024) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020;

l’art.23-bis d.l. n. 137 del 2020 disciplina le diverse forme di trattazione – orale o in presenza – dei giudizi di impugnazione, ma non aveva apportato alcuna modifica circa i termini di comparizione.

Orbene, sulla base della sintetica individuazione delle norme applicabili, emerge che la modifica dei termini di comparizione, non essendo stata oggetto di specifico differimento, è entrata in vigore dal 30 dicembre 2022.

Viceversa, per quanto concerne la disciplina della trattazione dei giudizi d’appello, l’art. 94 cit. ha previsto l’ultrattività della sola disciplina emergenziale che, tuttavia, non conteneva una regolamentazione complessiva della materia, limitandosi a prevedere l’alternativa tra la trattazione orale o cartolare, con le conseguenti cadenze temporali in ordine alla richiesta di discussione (quindici giorni prima dell’udienza) ed al deposito delle conclusioni delle parti (dieci giorni per il pubblico ministero e cinque giorni per le parti private).

Quanto detto consente di affermare che, allo stato, la nuova previsione contenuta all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. in ordine al termine di comparizione nel giudizio di appello (elevato a 40 giorni) deve ritenersi entrata in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, mentre le ulteriori modifiche relative alle modalità di trattazione non sono ancora applicabili, dovendosi continuare a far riferimento alla normativa emergenziale (Sez.2, n. 49644 del 2/11/2023, Delle Fratte, Rv. 285674; si veda anche, in motivazione, Sez.4, n.48056 del 16/11/2023, Toto).

2.1. Occorre dar atto della presenza di un diverso orientamento, secondo cui la stretta correlazione tra la disciplina del termine di comparizione e la trattazione del giudizio di appello nella duplice forma dell’udienza cartolare o con discussione orale, dovrebbe indurre a ritenere che il differimento dell’entrata in vigore riguarderebbe anche l’ampliamento del termine di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

Si è anche sottolineato come il significato della scelta normativa di estendere l’applicabilità del rito emergenziale non è quello di frazionare artificiosamente la disciplina processuale applicabile, ma di includere in positivo, all’interno del testo del d.lgs. 150 del 2022, le regole destinate a garantire, oltre il 30 dicembre 2022, l’applicazione sino a quel momento sperimentata del cd. rito emergenziale, come innestato nelle disposizioni codicistiche, risolvendo esplicitamente il tema dell’atto al quale far riferimento per individuare la disciplina applicabile (così in motivazione Sez.5, n. 5347 del 2/2/2024, Pedata; in senso conforme (Sez.2, n.7990 del 31/1/2024, Monaco).

Entrambe le citate sentenze, inoltre, ricostruiscono l’evoluzione che ha subito l’art. 94, d.lgs. n. 150 del 2022, sottolineando che, nella sua originaria previsione, stabiliva che le disposizioni di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) e g), n. 2, 3, 4 si applicassero a decorrere dalla scadenza del termine di efficacia del regime emergenziale; solo con la riformulazione della normativa transitoria è stato eliminato il riferimento all’art. 34 (che detta anche la modifica del termine di comparizione), inserendo il richiamo alle sole disposizioni di cui all’art. 23-bis d.l.137 del 2020.

Si sostiene che, nonostante la modifica intervenuta, la ratio della norma transitoria sarebbe quella di differire in blocco l’entrata in vigore della nuova disciplina del giudizio di appello.

2.2. Pur dovendosi dare atto dell’obiettiva incertezza determinata dalla scelta normativa, si ritiene che l’interpretazione letterale dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n.150 del 2022, lì dove ha espressamente stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020» fino al 30 giugno 2024, non consente in alcun modo di ricomprendere in tale previsione anche il differimento dell’entrata in vigore del termine di comparizione, essendo questo estraneo alle modifiche apportate dalla normativa emergenziale.

A tale conclusione si giunge in primo luogo considerando proprio l’evoluzione della normativa transitoria che, nell’originaria previsione, richiamava espressamente l’art. 34, lett.g), d.lgs. n. 150 del 2022 e, cioè, la norma che contiene anche la modifica del termine di comparizione.

Il fatto che nella successiva formulazione dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, tale richiamo non sia stato riprodotto, essendosi fatto riferimento alla sola normativa emergenziale, depone a favore della tesi secondo cui si è voluto non differire l’entrata in vigore della disciplina del termine di comparizione.

A diverse conclusioni non può neppure giungersi valorizzandosi una presunta interdipendenza tra il termine di comparizione e la disciplina della trattazione emergenziale dettata dall’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020.

Invero, quest’ultima previsione – lì dove introduce il rito cartolare quale forma ordinaria di trattazione, salva la richiesta di discussione orale – è del tutto indipendente dalla determinazione del termine di comparizione. La disciplina di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 opera indifferentemente sia che il termine di comparizione sia quello originario di venti giorni, sia che si applichi quello più ampio introdotto dalla novella.

In conclusione, si ritiene che in mancanza di una incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione introdotto dalla riforma e la perdurante applicazione del rito emergenziale ed a fronte del dato letterale della norma transitoria, nella quale è stato soppresso il riferimento alla norma che ha modifica il termine di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., si ritiene che debba prevalere l’interpretazione favorevole al riconoscimento dell’immediata applicabilità della nuova previsione che stabilisce il termine di quaranta giorni per la comparizione in sede di appello.

  1. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, conconseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia”.

 Così Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 12157 Anno 2024

Studio legale esperto in diritto beni culturali e del paesaggio

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Il Tribunale di Avellino accoglie le tesi dell’avv. Fabiola De Stefano in materia di riconoscimento di paternità.

Il TRIBUNALE DI AVELLINO, PRIMA SEZIONE CIVILE, pres.dott. Raffaele Califano e relatore dott.ssa Paola Beatrice, ha accolto con la appena pubblicata sentenza, le tesi dell’avv. Fabiola De Stefano in materia di rinascimento di paternità.

La donna, dell’hinterland avellinese, difesa dall’avvocato Fabiola De Stefano si era opposta alla richiesta avanzata dall’ex compagno di riconoscimento del bambino nato dopo la loro separazione, adducendo condotte dell’uomo che evidenziavano una inidoneità al riconoscimento.

Il tribunale irpino, accogliendo le tesi della difesa della donna, ha  ricordato come in tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, in caso di rifiuto del consenso di un genitore, il giudice è tenuto a operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l’interesse del minore a non subire una compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico sulla sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello “status” genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.

In altri termini il diritto del genitore a riconoscere il proprio figlio può essere sacrificato qualora si sia in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore. Ad affermare i suddetti principi è stata la Corte di Cassazione sin dagli anni novanta ma anche “l’interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia

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