la Corte Costituzionale con la sentenza n. 76/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cioè le Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, limitatamente alle parole “Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis”, aprendo così di fatto le porte al beneficio a tale categoria.
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La sosta sulle strisce blu deve potersi pagare col bancomat
Se l’apparecchiatura per pagare la sosta sulle strisce blu non ha il dispositivo che consente il pagamento a mezzo bancomat della sosta, la multa è nulla.
Questo l’orientamento dei giudici di pace in merito, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità del 2016.
Si veda ad esempio Giudice di Pace di Fondi
SOS PENALE AVELLINO – Avvocato penalista ad Avellino
Se sei un imputato, un indagato, una persona offesa dal reato o danneggiata da un reato altrui o se sei un condannato, un detenuto oppure un familiare, e necessiti di una consulenza legale in MATERIA PENALE oppure di assistenza legale penale in sede giudiziaria puoi inviare la tua richiesta di aiuto all’avvocato Danilo Iacobacci .
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Diritto dell’Esecuzione penale e Sorveglianza | Avvocato Avellino
L’avvocato Iacobacci presta assistenza ai soggetti la cui sentenza penale è passata in giudicato, non solo attraverso incidenti di esecuzione, revisione e ricorsi straordinari (anche innanzi alla CEDU) ma anche attraverso la vera e propria esecuzione penale sino al Tribunale di Sorveglianza.
L'assistenza è prestata sia innanzi al il giudice dell'esecuzione (organo giudiziario che ha emesso il provvedimento) sia innanzi alla la magistratura di sorveglianza (per misure alternative alla detenzione custodiale o sanzioni sostitutive).
L’Avv. Danilo Iacobacci è un Penalista esperto in tutte le questioni penali dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Se sei un soggetto la cui sentenza penale è passata in giudicato o se sei il familiare o l’amico di un detenuto puoi contattarci per un parere legale o rivolgerti direttamente al penalista Danilo Iacobacci.
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La diffamazione tramite social network è aggravata (con le conseguenze in tema di Giudice competente)
L’intervento recente della Corte di Cassazione penale (Cass.pen, sez. I, 2/12/2016, n. 50) ha confermato l’orientamento ad avviso del quale la diffamazione tramite social network è aggravata, con tutte le conseguenze in tema di competenza in capo al tribunale monocratico.
Leggendo la pronuncia, si apprende che: Deve, invero, essere data continuità al principio di diritto, affermato da questa Corte, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.
La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459).
Di conseguenza: L’aggravante contestata radica la competenza per materia del Tribunale in ordine al reato di diffamazione, che attrae per connessione quello di minaccia, ex art. 6 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, ascritto nell’imputazione come commesso con la medesima condotta, diffusiva di messaggi diretti contestualmente e contemporaneamente a offendere entrambi i beni giuridici tutelati dagli artt. 595 e 612 cod. pen.
L’abrogazione del reato fa venire meno anche le statuizioni civili
Con la sentenza n. 46688 del 2016, le Sezioni Unite Penali della Corte hanno interrogate circa il Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, hanno risposto che In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.Per il calcolo dei redditi del gratuito patrocinio, quali sono i familiari/conviventi?
La Cassazione interviene sulla questione del calcolo dei redditi ai fini del gratuito patrocinio, ed in particolare di quali siano i familiari/conviventi da prendere in considerazione. Si impone, cioè, al Giudice una concreta indagine sulla reale situazione di fatto, al di là dei formalismi e delle residenze.
Leggendo Cassazione Penale, sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 45511, apprendiamo che “non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta – per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato – che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto – non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente, e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell’Agenzia delle Entrate.
Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame.
Il giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto che la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).
Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)”
I requisiti per l’ammissione sono descritti quì
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Sull’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, all’udienza del 24 novembre 2016, hanno stabilito che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento derivante dalla omessa citazione dell’imputato.
Numerose multe annullate per il tutor di Avellino – Autostrada A16
Il Tutor sull’Autostrada A16 è oggetto di numerosi ricorsi degli automobilisti.
Il Giudice di Pace di Avellino, con diverse sentenze (803/2016, 922/2016, 923/2016, 1625/2016) sta accogliendo le doglianze dei multati sotto diversi profili, tra i più gettonati: il tutor non sarebbe tarato e mancherebbe il decreto prefettizio di riduzione ad 80 km/h della velocità sul tratto autostradale.
