E’ prevalente il diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche

Ad avviso della Corte di Cassazione (Cass.civ., prima sezione,  21/07/2016, n. 15024) a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.

Sulla prescrizione delle cartelle Equitalia: cinque o dieci anni?

La Corte di Cassazione (Cass.civ., sez. VI, Ordinanza n. 12715 del 20/6/2016), facendo chiarezza sui termini di prescrizione della sanzione tributaria ha recentemente chiarito che :

Come affermato da Cass. sez. unite 25790/2009 e ribadito da numerose pronunce successive “il diritto alla riscossione delle sanzioni Ric. 2014 n. 23139 sez. MT – ud. 11-05-2016 -2- amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”; nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. art. 20.

Comunicato della Corte Costituzionale sui precari della scuola

Comunicato della Corte Costituzionale sui precari della scuola

testualmente la Consulta informa che :

La Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Tuttavia la pronuncia di illegittimità costituzionale é stata limitata poiché l’illecito comunitario è stato cancellato, come da decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha interpretato la normativa comunitaria in materia di contratti a tempo determinato (sentenza Mascolo).
Difatti, per quanto riguarda il personale docente la normativa sulla “buona scuola” prevede la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno.

dal Palazzo della Consulta, Roma 12 luglio 2016

per le Sezioni Unite è remissione tacita il non presentarsi del querelante

Chiamate a decidere sul se configuri remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (udienza 23 giugno 2016) hanno ritenuto di rispondere affermativamente.

Qualche giorno fa (8 giugno 2016) è stata approvata la legge sul negazionismo.

Qualche giorno fa (8 giugno 2016) è stata approvata la legge sul negazionismo.

Si modifica la c.d. legge Mancino – legge n. 654 del 1975 – all’articolo 3: è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lett. a); con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lett. b).

Vietata è poi ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione (da sei mesi a quattro anni) e la promozione o direzione (da uno a sei anni).

Prevista inoltre la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui la propaganda, l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino “in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra” come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (art. 6, crimine di genocidio; art. 7, crimini contro l’umanità; art. 8, crimini di guerra), ratificato dall’Italia con la legge n. 232 del 1989.

Nulle le multe se il Comune non fornisce la prova della taratura dell’autovelox

Con una strabiliante sentenza, che stravolge tutte le precedenti pronunce, la Cassazione Civile ha stabilito che (vedi la recentissima Cass. Civ. sez II, n. 9972/2016) la multa è valida solo se l’autovelox è sottoposto a regolare taratura e la prova dev’essere fornita dal Comune e non dall’Automobilista.

Nulli i divieti di accesso ai cani nei luoghi pubblici

Il TAR del Lazio interviene per dichiarare la nullità dei provvedimenti comunali che vietano l’accesso ai cani (Tar Lazio, sez. II-bis, sentenza 27 aprile – 17 maggio 2016, n. 5836), leggendo la decisione si apprende che :

…L’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicchè il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione.

Ed invero, le esigenze poste a fondamento della gravata ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l’Amministrazione Comunale adoperarsi – in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche – al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti.

La gravata ordinanza, pertanto, in relazione ai dichiarati scopi perseguiti, appare essere posta in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l’imposizione, di cui alla disciplina statale, agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio….

In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.

In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.
Cass.civ., Sezioni Unite, 6/5/2016, n. 9144

L’indennità di perequazione del personale universitario non medico

L’indennità di perequazione di cui all’art. 1 della l. n. 200 del 1974 (cd. indennità De Maria), remunerativa della prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, non include automaticamente, a favore del personale equiparato, il computo della retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, che spetta soltanto se collegata all’effettivo svolgimento di un incarico direttivo.
Cass.civ., Sezioni Unite, 9/5/2016, n. 9279

Le Sezioni Unite sulla clausola claims made mista o impura assicurativa

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la cd. clausola claims made mista o impura – che subordina la copertura assicurativa al verificarsi dell’illecito e/o della richiesta risarcitoria in determinati e preventivati periodi di tempo – non è vessatoria ma può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, nell’applicabilità del d.lgs. n. 206 del 2005, se determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali ai danni del consumatore.
Cass.civ., Sezioni Unite, 6/5/2016, n. 9140

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