La Cassazione penale, sesta sezione, è intervenuta con sentenza n. 31735 del 18 luglio 2014 sul tema del sequestro probatorio ai danni del giornalista professionista, statuendo i seguenti principi di diritto:
– la garanzia del segreto professionale assicurata dall’ordinamento al giornalista professionista non costituisce un privilegio personale di quest’ultimo, bensì un presidio ineludibile a tutela della libera attività di informazione, come ribadito anche dalla Corte di Strasburgo;
– è pertanto necessario, al fine di contemperare detta garanzia con le esigenze di accertamento dei fatti oggetto di un’indagine penale, il rispetto di un criterio di proporzionalità nell’attività di ricerca della prova;
– è indispensabile che l’ordine di esibizione, e l’eventuale successivo provvedimento di sequestro adottati nei confronti di un giornalista professionista, siano specificamente motivati non solo in ordine al collegamento esistente tra le notizie divulgate ed il tema di indagine, ma anche quanto all’assoluta necessità, per l’accertamento dei fatti, di apprendere la “res” specificamente individuata nel provvedimento.
A maggio 2014 Sunia-Sicet-Uniat e Confedilizia hanno presentato l’accordo sulla ripartizione delle spese accessorie tra proprietari e inquilini.
…tra le prestazioni contrarie al buon costume ai sensi dell’art. 2035 cc non è ricompreso l’esercizio della prostituzione in quanto tale; trattandosi di attività ampiamente diffusa nella collettività oltre che consentita dall’ordinamento giuridico… non è ingiusto il profitto per il solo fatto che la pretesa sulla quale detto profitto si fonda è una pretesa sino ad oggi non tutelata dall’ordinamento per una certa interpretazione offerta del buon costume allorchè si tratti della prestazione sessuale di una prostituta non pagata…
La Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2014 ha dichiarato l’incompatibilità con le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione) del divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della previsione di sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla.