sul sequestro probatorio ai danni del giornalista professionista

La Cassazione penale, sesta sezione, è intervenuta con sentenza n. 31735 del 18 luglio 2014 sul tema del sequestro probatorio ai danni del giornalista professionista, statuendo i seguenti principi di diritto:

– la garanzia del segreto professionale assicurata dall’ordinamento al giornalista professionista non costituisce un privilegio personale di quest’ultimo, bensì un presidio ineludibile a tutela della libera attività di informazione, come ribadito anche dalla Corte di Strasburgo;
– è pertanto necessario, al fine di contemperare detta garanzia con le esigenze di accertamento dei fatti oggetto di un’indagine penale, il rispetto di un criterio di proporzionalità nell’attività di ricerca della prova;
– è indispensabile che l’ordine di esibizione, e l’eventuale successivo provvedimento di sequestro adottati nei confronti di un giornalista professionista, siano specificamente motivati non solo in ordine al collegamento esistente tra le notizie divulgate ed il tema di indagine, ma anche quanto all’assoluta necessità, per l’accertamento dei fatti, di apprendere la “res” specificamente individuata nel provvedimento.

non è ingiusto il profitto della prostituta

…tra le prestazioni contrarie al buon costume ai sensi dell’art. 2035 cc non è ricompreso l’esercizio della prostituzione in quanto tale; trattandosi di attività ampiamente diffusa nella collettività oltre che consentita dall’ordinamento giuridico… non è ingiusto il profitto per il solo fatto che la pretesa sulla quale detto profitto si fonda è una pretesa sino ad oggi non tutelata dall’ordinamento per una certa interpretazione offerta del buon costume allorchè si tratti della prestazione sessuale di una prostituta non pagata…
così TRIBUNALE COLLEGIALE PENALE DI ROMA, 7 MAGGIO 2014, in  http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1403540150Roma%20prostituzione.pdf

la delibera assembleare è prova del credito

…deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che ques’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri…

Cass.civ., sez. VI, 27/3/2014, n. 7265

contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante e patteggiamento

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione di pena, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.

Corte costituzionale sentenza n. 184/2014

è incostituzionale il divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo

La Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2014 ha dichiarato l’incompatibilità con le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione) del divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della previsione di sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla.

In particolare la Consulta ha:
1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;

2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3;

3) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3;

4) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

 

reati informatici Avellino – crimini informatici avvocato avellino

I reati informatici sono previsti dal codice penale (furono inseriti dalla legge 547/1993) ed a questi si affiancano una serie di crimini informatici, cioè reati comuni commessi attraverso tecnologie informatiche e/o telematiche.

A titolo esemplificativo possiamo considerate reati e/o crimini informatici: la frode informatica, la falsificazione di documenti informatici, le aggressioni all’integrità dei dati, le come l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), la detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.) e la rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.), includendo i documenti protetti contenuti su supporti informatici.

Altri esempi di crimini informatici sono: i dialer (numerazioni a valore aggiunto), il furto di identità, la violazione dell’account, l’accesso non autorizzato all’email, l’accesso abusivo a sistemi informatici, le truffe e-bay o su altre piattaforme di e-commerce, ilbonifico/ricarica disconosciuta (c.d. phishing, il riciclaggio elettronico proventi illeciti (cyberlaundering) e, più in generale le truffe con carte di credito.

Se sei indagato o imputato in un giudizio penale avente ad oggetto reati o crimini informatici, oppure se sei vittima di un reato o crimine informatico, puoi rivolgerti all’Avv. Danilo Iacobacci, anche solo per un parere, contattando il n. 3284280070 od inviando una email a iacobacci@studiolegaledesia.com

nulla la revoca dei testi di lista dell’imputato senza il consenso della difesa

…è viziata da nullità l’ordinanza con la quale il giudice disponga la revoca dell’ammissione di un teste a discarico dell’imputato, nonostante le insistenze del difensore per la sua ammissione; tuttavia, detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata…

così Cassazione Penale, Sez. III, 7 aprile 2014, n. 15463

Chiamaci!