provvedimento di sgombero della costruzione

In materia di reati edilizi, seppure la esecuzione del giudicato penale riguardante la demolizione dell’opera edilizia abusiva rientra nelle competenza del Giudice penale dell’esecuzione, il provvedimento di sgombero della costruzione deve ritenersi legittimamente adottato dal Comune nelle ipotesi in cui trovi fondamento non solo sul predetto giudicato penale, ma anche su di un precedente provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e sulla deliberazione recante l’approvazione della proposta di destinazione dell’immobile ad usi pubblici.
T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 23/09/2011, n. 4477

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sequestro per equivalente a società

il reato è addebitabile all’indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; questo principio, pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede che l’ente sia responsabile a sensi d.lgs. n. 231/2001 … la società ricorrente non può considerarsi terza estranea al reato perché partecipa alla utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati; dal momento che il profitto non si può collegare, per la tipologia dell’illecito (ndr: occultamento e distrazione di documenti contabili), ad un bene individuabile, il sequestro non poteva che essere disposto per equivalente

cfr. Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2011,  n. 28731

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MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE

Art. 55 bis –Mediazione
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di
mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo
comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

Art. 16 – Dovere di evitare incompatibilità
Modifica del canone I nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):
L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.

Art.54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri,conciliatori,mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni

 

scarica la circolare del CNF al seguente link

http://www.101mediatori.it/Public/OpenArticleAttachement/83?attachementId=3

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reddito imponibile e assegno di mantenimento

Nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF, della beneficiaria di un assegno di mantenimento, deve escludersi quella parte del suo ammontare destinato ai figli, nella misura indicata ovvero per la metà, se dal provvedimento dell’autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione; concorre, pertanto, a comporne la base imponibile la parte a lei stessa destinata. (Cass. civ. Sez. V Sent., 14/05/2008, n. 12058)

calunnia e deputato europeo

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, Patriciello, sent. 6 settembre 2011 (causa C-163/10):

l’art. 8 del Protocollo deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale

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non concorrono nel reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) i soggetti che hanno trasferito denaro avendo solo sospetti dell’illecita provenienza

non concorrono nel reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) i soggetti che hanno trasferito denaro avendo solo sospetti dell’illecita provenienza di esso da una truffa informatica avvenuta attraverso il c.d. phishing; sostiene la Corte – Cass. pen. Sez. II, 1 luglio 2011, n. 25960 – che perchè possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza … Per integrare l’elemento soggettivo nel delitto di riciclaggio è sufficiente il dolo generico, ma è necessaria la consapevolezza concreta della provenienza della cosa da delitto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Ud. (dep. 11/01/2011) Rv. 249445). Nel caso di specie difetta del tutto la consapevolezza concreta della provenienza da delitto del denaro transitato sul c/c degli imputati…

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la sentenza emessa dal Giudice di Pace civile avellinese nel “caso Granbazaar”

in allegato la sentenza emessa dal Giudice di Pace civile avellinese nel “caso Granbazaar”. 

La pronuncia è una delle primissime affermazioni giurisprudenziali, a livello nazionale, dell’inadempimento della società di vendite online; e sacramenta – finalmente in un provvedimento giudiziale – la condotta illecita della società.

scaricala

a questa sono seguite altre decisioni conformi del giudice di pace avellinese

 

applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

In sede di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., tutte le statuizioni non illegittime concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere poi rimesse in discussione dalle parti medesime con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la parte che abbia prestato il proprio all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione

Cass. pen., Sez. feriale, 4 agosto 2011, n. 30881

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omessa comparizione in udienza del querelato

cass.pen., sez.un., sentenza n. 27610 udienza del 25 maggio 2011 – depositata il 13 luglio 2011:

la omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza dell’avvenuta remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra mancanza di “ricusa” idonea per la pronuncia di estinzione del reato per tale causa

post 2011

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