circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro

Tra il delitto di “sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo”, di cui all’art. 334 c.p., e l’illecito amministrativo di “circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro”, di cui all’art. 213, comma 4, c.strada, intercorre un nesso di specialità unilaterale, che comporta l’applicazione del solo art. 213 cit. ai sensi dell’art. 9, legge n. 689/1981, essendo contenuti nella fattispecie del codice della strada tutti gli elementi specializzanti, tra i quali deve annoverarsi l’elemento “aggiuntivo” costituito da soggetti attivi ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal reato proprio dell’art. 334 c.p.

Cass. pen. Sez. Unite, 28/10/2010, n. 1963

responsabilità disciplinare del Magistrato

in tema di responsabilità disciplinare del Magistrato che ometta o ritardi di depositare la motivazione dei provvedimenti giudiziali si è sostento che:
… il ritardo grave e/o reiterato integri ex se la fattispecie incriminatrice, attesa la innegabile tipizzazione dei comportamenti illeciti operata dal D.lgs. del 2006 (Cass. ss. uu. 14697/2010), così che l’addebito mosso all’incolpato – illecito di pura condotta – postula, per la sterilizzazione della sua antigiuridicità, non già la prova, da parte dell’accusa, della violazione dell’obbligo di diligenza, bensì la speculare allegazione, da parte dell’incolpato, di circostanze oggettivamente idonee a dimostrare la specifica giustificabilità dell’altrettanto specifico ritardo che, ove caratterizzato (come nella specie) dal superamento di ogni limite di ragionevolezza, si sostanzia in una vera e propria ipotesi di denegata giustizia – onde la condotta del magistrato risulta irredimibilmente destinata ad integrare gli estremi dell’illecito contestato (Cass. ss. uu. 10176/2011; 699/2010, 27290/09, 26825/09) ledendo altrettanto irredimibilmente il diritto delle parti (o quantomeno di una di esse) alla durata ragionevole del processo (assorbita ex se, pressoché per intero, da ritardi del tipo di quelli contestati), diritto sempre più intensamente tutelato da norme tanto costituzionali quanto sovranazionali…

Cass.civ., Sez. Un., 17 gennaio 2012, n. 528

misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto all’art. 609-octies c.p.

Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2012, n. 4377 :

Nel corso della motivazione della sentenza n.265 del 2010 la Corte costituzionale ha ricostruito la filosofia che anima la disciplina delle misure cautelari personali affermando (paragrafo 4) che quel regime è improntato al criterio del “minore sacrificio necessario”, assicurato mediante la previsione di una “pluralità graduata” di misure e mediante l’applicazione nel caso concreto di meccanismi “individualizzati” di selezione del trattamento cautelare. Ha, poi, rilevato (paragrafo 7) che una simile filosofia non tollera né automatismi né presunzioni e prevede che sia il giudice ad apprezzare e motivare i presupposti e le condizioni per l’applicazione della singola misura in relazione alla situazione concreta. Ha, conseguentemente, considerato (paragrafo 7) che la disciplina introdotta con il citato decreto legge n. 11 del 2009, e successiva legge di conversione, si pone come un “vero e proprio regime cautelare speciale di natura eccezionale” dal momento che introduce due presunzioni, una relativa in ordine alle esigenze cautelari e una assoluta in ordine alla scelta della misura, che impedisce al giudice di adottare misure meno gravose della custodia in carcere. La motivazione prosegue affrontando (ancora nel paragrafo 7) le ragioni per cui la Consulta e la Corte di Strasburgo hanno ritenuto che per i delitti legati alla criminalità organizzata e mafiosa tale eccezionale regime sia compatibile coi principi costituzionali in relazione alla speciale gravità e pericolosità degli illeciti, per giungere alla conclusione (paragrafi 9 e 10) che la novella del 2009 compie un “salto di qualità” non compatibile col sistema costituzionale allorché estende la presunzione assoluta circa la misura da applicare anche a reati, come quelli sessuali, che non si prestano a generalizzazioni, che risultano ampiamente eterogenei tra loro, che non presentano nella norma legami qualificati tra l’indagato e un ambiente delinquenziale pericoloso. Osserva, ancora, la Corte costituzionale (paragrafi 10 e 11) che la irragionevolezza della soluzione normativa può essere agevolmente apprezzata ove si considerino la circostanza che i reati di violenza sessuale comprendano “condotte nettamente differenti quanto a modalità lesive del bene protetto” e la circostanza che solitamente si tratta di delitti meramente individuali che possono essere affrontati in concreto anche con misure diverse dalla custodia in carcere. Infine, la ragionevolezza del regime introdotto nel 2009 non può essere fondata sull’esigenze di risposta all’allarme sociale per il moltiplicarsi di delitti a sfondo sessuale, esigenza che “non può essere peraltro annoverata tra le finalità della custodia preventiva e non può essere considerata una sua funzione”.
Sulla base di tali e altre considerazioni, la sentenza giunge ad affermare l’esistenza del contrasto tra la disciplina cautelare citata e gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così riassunti i principi interpretativi che la Corte costituzionale ha fissato con riferimento ai reati ex art.609-bis e 609-quater c.p., questo giudice ritiene evidente che si è in presenza di principi “in toto” applicabili anche alla ipotesi di reato ex art.609-octies c.p., reato che presenta caratteristiche essenziali non difformi da quelle che la Corte costituzionale ha individuato per i reati sessuali (art.609-bis e art.609-quater c.p.) sottoposti al suo giudizio in relazione alla disciplina ex art.275, terzo comma, c.p.p.
Deve, dunque, concludersi che nel caso in esame l’unica interpretazione compatibile coi principi fissati dalla sentenza n.265 del 2010, citata, è quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto all’art. 609-octies c.p.

autovelox di Fragneto Monfort

L’autovelox di Fragneto Monforte è stato oggetto di attenzione da parte della Suprema Corte che è stata chiamata a pronunciarsi sulla decisione del Giudice di pace di Solopaca (sentenza del 31 maggio 2005) che aveva accolto il ricorso proposto da un cittadino rilevando che lungo la strada percorsa dall’automobilista non erano stati collocati appositi pannelli volti ad informare gli utenti che gli accertatori della violazioni erano esonerati, per motivi di sicurezza, dall’obbligo della contestazione immediata.
La Cassazione, nel confermare la decisione del G.d.P., ha testualmente sancito – Cass. Civ., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7419 – che “L’art. 4 citato dispone che: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni” L’obbligo di informazione ivi previsto ad avviso di questa Corte non può avere efficacia soltanto nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. n. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione”.

ANTITRUST SANZIONA ESTESA LIMITED

INTERNET: ANTITRUST SANZIONA ESTESA LIMITED CON UN MILIONE E MEZZO DI MULTE PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE DEL SITO WWWW.ITALIA-PROGRAMMI.NET
Il fenomeno ha coinvolto a oggi oltre 25mila consumatori che si sono rivolti all’Autorità anche tramite Contact Center e Web Form. Il provvedimento è stato inviato alla Procura di Roma che ha già aperto un fascicolo sul caso. Informata anche la Polizia Postale, che ha attivamente collaborato con l’Autorità e continuerà a seguire la vicenda per i profili di rilevanza penale. Non risulta che Estesa – che neppure si è difesa di fronte all’Autorità – abbia proposto alcuna azione legale nei confronti dei consumatori “vittime” delle pratiche commerciali scorrette accertate.
L’Antitrust ha sanzionato la società Estesa Limited, con sede alle Seychelles, con una multa per complessivi 1.500.000 euro. Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive messe a punto dalla società attraverso il sito www.italia-programmi.net hanno coinvolto, a oggi, oltre 25mila consumatori che si sono rivolti all’Autorità anche tramite Contact Center e Web Form.
Il fenomeno ha riguardato alcuni prodotti software offerti apparentemente in modo gratuito: il consumatore digitava su Google il nome del prodotto, disponibile peraltro liberamente in rete, utilizzando parole chiave come ‘gratis’ e come primo risultato appariva il link www.italia-programmi.net, tramite il quale si trovava nella home page del sito. Introducendo i dati personali, come richiesto per registrarsi e scaricare il software ricercato, e senza la richiesta di carte di credito o altre modalità di pagamento, il consumatore attivava inconsapevolmente un contratto di abbonamento a titolo oneroso di durata biennale, dell’importo annuale di 96 euro. La pagina di registrazione riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica non sufficiente ad una loro immediata comprensione.
Una volta tratto in inganno l’utente, la società iniziava ad inviare richieste di pagamento dopo che erano trascorsi dieci giorni dalla registrazione, rendendo dunque impossibile l’esercizio del diritto di recesso e negandolo anche a quanti lo avevano esercitato tempestivamente. I pagamenti richiesti dovevano essere effettuati tramite bonifico su un conto presso una banca di Cipro.  Ai consumatori che non pagavano arrivavano solleciti di pagamento (via mail o per lettera) dal carattere minaccioso, con l’applicazione di costi aggiuntivi e, addirittura, paventando l’esperimento di un’azione penale, inesistente nel nostro Paese, in modo da esercitare un’indebita pressione psicologica. Estesa ha peraltro inviato i solleciti anche a consumatori che non si erano mai registrati sul sito.
L’Antitrust ha comunque deciso di trasmettere copia del provvedimento finale alla Procura della Repubblica di Roma, che ha già aperto un fascicolo. Della delibera finale è stata informata la Guardia di Finanza e la Polizia Postale che ha attivamente collaborato con l’Autorità e continuerà a seguire la vicenda d’ufficio, per i profili di rilevanza penale..
La delibera, che ha accertato le condotte illecite di Estesa in violazione del Codice del Consumo, verrà inoltre diffusa nel circuito internazionale delle autorità di tutela dei consumatori trattandosi di una pratica suscettibile di essere “riprodotta” con caratteristiche analoghe in altri Paesi.
Infine, non risulta che Estesa – la quale non si è neppure difesa nel procedimento di fronte all’Autorità – abbia intrapreso alcuna azione legale nei confronti dei consumatori “vittime” delle pratiche commerciali scorrette accertate e che non abbiano pagato quanto da essa preteso.

cartella esattoriale notificata al residente all’estero

E’ nulla la cartella esattoriale notificata al residente all’estero nelle forme di cui agli articoli 58 e 60 del DPR 600/1973.
Dette norme infatti non garantiscono la effettiva conoscenza dell’atto, poichè impongono di eseguire le notificazioni solo mediante deposito alla casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale.
Più corretta è, invece, la procedura prevista dall’art. 142 c.p.c. che assicura una effettiva conoscenza dell’atto al destinatario; obbligando l’amministrazione  finanziaria alla notifica presso la residenza estera risultante dall’AIRE.
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. III, 19/9/2011, n. 427.

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post 2011

termine di prescrizione dell’azione di garanzia

In tema di appalto, nel caso in cui l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, ai sensi dell’art. 1667, comma 3, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi. Siffatta conoscenza deve ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente ha avuto conoscenza di tali vizi, essendo onere dell’appaltatore dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore

Trib. Trieste, 26/07/2011,  Gi.Ci. c. Sa.Gi.Se.Ce. S.p.A.

post 2011

il diritto di accesso agli atti amministrativi delle associazioni di consumatori

…La pretesa titolarità (o la pretesa rappresentatività) di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere – comunque privato e perciò estraneo ai circuiti pubblici di rappresentatività e responsabilità – di ispezione generalizzata sulla pubblica amministrazione. Dunque non è qualità sufficiente a legittimare un generalizzato interesse alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all’attività di un gestore del servizio o dell’esercente una pubblica potestà. Occorre piuttosto che perché il principio di trasparenza operi verso l’esterno, anche per tali figure sia sostenuto da un effettivo, attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti che incidono in via diretta e immediata (in quanto collegati alla prestazione o alla funzione svolta).

È evidente perciò che grava sin dall’inizio in capo all’associazione che si assume rappresentativa, alla luce del generale principio dispositivo, un onere di individuazione e rappresentazione di siffatti specifici interessi su cui si basa l’istanza, e altresì che non si può ammettere che la domanda, se incompleta, inesatta o reticente, possa costituire oggetto di integrazioni o rettifiche…

Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 ottobre 2011, n. 5481

per una nota di commento http://www.altalex.com/index.php?idnot=16139

post 2011

vendita di immobile destinato ad abitazione

la vendita di immobile destinato ad abitazione, senza certificato di abitabilità, incidendo sull’attitudine del bene venduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un’ipotesi di vendita di “aliud pro alio”, legittima l’acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene

Cass., 29 agosto 2011, n. 17707

post 2011

reato di cui all’art. 572 c.p

la caratteristica fondamentale del reato di cui all’art. 572 c.p. … è quella di reprimere non la generica discriminazione contro il lavoratore dipendente, né tantomeno la sistematica violazione dei doveri contrattuali di rispetto della sua integrità fisica e morale, ma lo stravolgimento di un peculiare rapporto personale fra “superiore” e un subordinato, in un ambito che per dimensioni e rapporti di quotidianità può essere assimilato ad una famiglia.. perciò  …il bene giuridico tutelato dall’art. 572 c.p. … è ben più corposo e delicato della sola, anche se grave, violazione dei doveri contrattuali verso il dipendente e per questo motivo non può essere ravvisato nelle aziende di grandi dimensioni in cui il lavoratore presta, sostanzialmente, solo il suo tempo e le sue capacità intellettuali e fisiche ad un soggetto impersonale, ad una organizzazione complessa e articolata

GUP Milano, 30 settembre 2011, Giud. Manzi, imp. S

post 2011

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