non puo’ essere addebitata la colpa della separazione al coniuge che abbandona il tetto coniugale per sfuggire da una suocera ingombrante e con cui ha frequenti litigi cfr. Cassazione sentenza n.4540 del 2010
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De Stefano & Iacobacci Avvocati
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Le ultime news in materia o le nostre opinioni
non puo’ essere addebitata la colpa della separazione al coniuge che abbandona il tetto coniugale per sfuggire da una suocera ingombrante e con cui ha frequenti litigi cfr. Cassazione sentenza n.4540 del 2010
post 2011
trenta giorni di reclusione per violenza privata, di cui all’art. 610 c.p. per aver intenzionalmente parcheggiato la propria auto in modo da impedire l’uscita di un altro condomino omettendo, nonostante le sollecitazioni, di rimuovere l’automezzo e costringendo la persona offesa dal reato a non potersi allontanare, Cass. n. 7592/2011
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l’uso temporaneo del bene pubblico per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali non è sempre destinato a integrare la fattispecie del peculato d’uso (caso di uso delle autovetture di servizio del comune di Napoli per complessivi nove episodi di uso indebito contestati agli imputati) v. Cass. n. 7177 del 2011
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Non restituire il corredo all`ex coniuge integra il reato di appropriazione indebita (Corte di cassazione, seconda sezione civile, sentenza n.6438 del 2011)
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Per il Tribunale di Napoli risponde di “stalking” chi infligge reiteratamente al proprio compagno di cella atti di mortificazione psico-fisica, ingenerando in lui il timore per la propria incolumità (Tribunale di Napoli, Sez. IX, 4 agosto 2010)
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Cass., Sezione I civ., n. 1830 del 2011: La figlia, ancora studentessa, ha contratto matrimonio con un ragazzo di Santo Domingo, anch’esso studente, ed ha continuato a vivere con la madre: Al padre, sostengono i giudici, l’onere di continuare ad erogare l’assegno fino a quando la ragazza non avrà raggiunto l’indipendenza economica.
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La sede irpina dell’Unione Nazionale Consumatori, attraverso i suoi legali, ha da alcuni giorni avviato dei procedimenti civili nei confronti del sito di commercio online GranBazaar. “Il sito infatti – fa sapere l’Avv. Fabiola De Stefano, delegato UNC – da lungo tempo continua a ricevere ordinazioni e pagamenti per l’acquisto di merce di alta tecnologia (e quindi di costi altrettanto sostenuti) senza, tuttavia, spedire i prodotti ordinati e pagati in anticipo dagli acquirenti”. Il caso ha assunto una dimensione nazionale, basti pensare che ieri sera se n’è occupata la trasmissione televisiva “Striscia la Notizia”.
Ecco il link al video: http://www.striscialanotizia.
La sede irpina dell’Unione Nazionale Consumatori è gratuitamente a disposizione di tutti coloro che volessero intraprendere azioni giudiziarie nei confronti del sito Gran Bazaar, per informazioni ci si può rivolgere alla delegazione di Altavilla Irpina alla via Montevergine, 39 oppure tramite la pagina web http://www.studiolegaledesia.
se ne parla anche su:
http://lafregatura.wordpress.
http://www.ottopagine.net/
post del 2010
Lo Studio Legale, composto dall’ Avv. Fabiola De Stefano e dall’ Avv. Danilo Iacobacci, ha una sede anche in Altavilla Irpina (AV) alla Via Montevergine n. 39.
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