Avvocato esperto per modifica del sesso e del nome | Avvocato specializzato Fabiola De Stefano

Avvocato esperto per modifica del sesso e del nome | Avvocato specializzato Fabiola De Stefano
L’Avvocato Fabiola De Stefano è tra i più noti legali in Italia per i procedimenti che riguardano il mutamento del sesso ed il mutamento anagrafico del nome a prescindere dall’intervento chirurgico.

De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale si occupa da tempo in tutta Italia di incardinare procedimenti per la modifica del sesso o del nome; al fine di modificare in sede giudiziale il sesso e il nome per chi abbia interesse o necessità di farlo.

Presupposto del diritto è la legge 164 del 1982 che poggia sulla circostanza del cambiamento dei caratteri sessuali della persona interessata.

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Il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico quando l’operazione serve allo stabile equilibrio psicofisico ma non è obbligatorio intervenire chirurgicamente. E’ infatti possibile avviare il percorso di modifica anagrafica del nome e del sesso anche a prescindere dalla operazione chirurgica.

La Cassazione ha recentemente ribadito che non v’è nessuna preclusione temporale per avviare il percorso sia in termini burocratici che anatomici.

De Stefano & Iacobacci Avvocati è lo studio legale che ha generato le pionieristiche sentenze del Tribunale di Avellino in materia, clicca qui o qui o qui

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Ricorso protezione internazionale, protezione umanitaria ed asilo – Avellino – Sezione Specializzata Tribunale di Napoli

Talune dinamiche fattuali e soggettive determinano la meritevolezza di protezione internazionale o, quantomeno, di protezione sussidiaria o umanitaria.

Particolare protezione merita chi sia fuggito via dal proprio Paese di origine a causa delle vessazioni di natura statuale o a causa di religione (spesso cristiana cattolica) e chi sia in pericolo, ad esempio per il tentativo da parte di taluno di ucciderlo.

Il riconoscimento della protezione internazionale immediatamente dopo l’ingresso nel territorio Italiano spetta ad apposita Commissione territoriale.

Non sembra potersi revocare in dubbio che la figura del “Rifugiato” riguarda persona che ha un timore fondato di essere perseguitata nel proprio Paese di origine per motivi di religione, nonché per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale; il quale non vuole e non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine. Ovvero colui che ha patito evidenti minacce alla vita, torture, ed ingiuste privazioni della libertà personale, e violazioni gravi dei diritti umani.

Si ricorda che per essere riconosciuti rifugiati, non è indispensabile essere già stati effettivamente vittime di persecuzioni ma può essere riconosciuto rifugiato anche chi abbia fondati motivi per temere che, in caso di rimpatrio, si troverebbe esposto ad un serio rischio di persecuzione.

Sovente, ricorre il caso di protezione sussidiaria. Ciò avviene quando siamo al cospetto di un cittadino non appartenente all’Unione Europea e nei suoi confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine sarebbe esposto ad un rischio effettivo di subire un grave danno.

Alternativa ancora è la protezione umanitaria, in presenza di “gravi motivi di carattere umanitario” a carico del richiedente asilo.

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Riforma Orlando: il ricorso in cassazione

La Riforma Orlando è intervenuta limitando  il ricorso in cassazione del PM in caso di sentenza di appello che conferma il proscioglimento/assoluzione di primo grado (limitando il ricorso alle lettere a),b) e c) dell’art. 606 cpp).

Altra modifica risiede nella esclusione della facoltà per l’imputato di proporre ricorso per cassazione personalmente, d’ora in avanti si potrà solo mediante avvocato cassazionista.

Ancora, viene introdotta una procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità in casi palesi, viene introdotta la partecipazione nei proedimenti cautelari e viene introdotta l’obbligatorietà di rinvio alle SSUU per le sez.semplici che non vogliano attenersi ad un principio delle SSUU medesime.

Ampliati, infine, sono i casi di decisione di annullamento senza rinvio, tutte le volte che la cassazione possa porre rimedio all’errore rilevato; nonché ammissibile diviene il rilievo di errore di fatto o materiale d’ufficio.

Riforma Orlando: l’appello

La Riforma Orlando ha modificato l’appello nel senso che è ora possibile – anche per la prima volta in udienza – che l’imputato ed il Procuratore Generale d’udienza trovino un accordo sull’accoglimento di taluni motivi di appello, anche solo quello inerente la pena.

Ritorna insomma il vecchio concordato in appello.

Ciò resta però vietato nel caso di alcun gravi reati, precisamente indicati.

L’appello è stato modificato anche sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso in cui, su appello del pm, la corte voglia dare una diversa valautazione di una prova orale.

Riforma Orlando: la motivazione della sentenza

La Riforma Orlando a proposito della  la motivazione della sentenza ha sancito che essa debba esporre – in fatto ed in diritto – in particolare spiegando quali prove ritenga valide e perché nonché in relazione all’accertamento dei fatti, della punibilità, della responsabilità civile e dei fatti da cui dipendono le norme processuali.

Riforma Orlando: il giudizio abbreviato

La Riforma Orlando è intervenuta sul giudizio abbreviato in più punti:

1.- in caso di deposito di indagini difensive il PM ha diritto ad un termine per indagini suppletive;

2.- è possibile fare delle richieste di riti alternativi subordinati al non accoglimento della richiesta di abbreviato condizionato;

3.- per le contravvenzioni lo sconto di pena diviene di 1/2;

4.- l’abbreviato da conversione di altri riti (Immediato, Direttissimo e DPC) mutua più o meno le stesse modifiche.

Riforma Orlando: l’impugnazione della sentenza di n.l.p.

La Riforma Orlando è intervenuta sull’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere statuendone l’appellabilità sia appannaggio del P.M. che dell’imputato.

L’accoglimento del primo appello determina il decreto che dispone il giudizio con formazione del relativo fascicolo, l’appello accolto all’imputato un proscioglimento più favorevole.

Il provvedimento sarà ricorribile in cassazione, per la p.o. solo per violazione del contraddittorio.

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