il Giudice di Pace di Avellino condanna Easyjet

l’evento eccezionale anche se scusante della responsabilità della convenuta per la cancellazione del volo non giustifica il suo comportamento tenuto nei confronti dei viaggiatori nelle ore successive alla cancellazione del volo. Infatti la convenuta non ha dato alcuna prova di aver prestato assistenza e dato informazioni nel lasso di tempo intercorrente tra la cancellazione del volo e l’ora fissata per il volo stesso, né successivamente….

…deve essere rilevato che la convenuta EasyJet, dopo la cancellazione del volo si è completamente disinteressata dei passeggeri e non ha dato nessuna assistenza agli stessi, né ha provveduto ad offrire le possibili alternative al volo cancellato, né ha rimborsato il biglietto per il volo nonostante la richiesta inviata alla stessa…

Giudice di Pace di Avellino, sent. 592/2012 del 21.3.2012

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la responsabilità medica si estende alla fase post-operatoria

la responsabilità medica si estende alla fase post-operatoria, e ciò poichè il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario
Cass.pen., Sez. V., 9 maggio 2012 n. 17222

L’esimente ricorre in caso di attività di parlamentare espletata fuori dal Parlamento soltanto se la critica sia connessa alla sua funzione

ad avviso della Cassazione “…L’esimente ricorre in caso di attività di parlamentare espletata fuori dal Parlamento soltanto se la critica sia connessa alla sua funzione, essendo sostanzialmente riproduttiva di un’opinione espressa in sede parlamentare e quindi legata da nesso funzionale con quest’ultima, dalla quale abbia finalità divulgativa…”, aveva errato quindi il Giudice pace di Viterbo che “…senza svolgere alcuna indagine al riguardo, preso atto della delibera della Camera favorevole all’applicazione dell’art. 68 Cost., si è limitato ad osservare che le opinioni espresse da Berlusconi su Di Pietro, nel corso di un comizio elettorale, erano, per ciò solo, espressione dell’esercizio della funzione parlamentare, trascurando che l’attività “extra moenia” del parlamentare, quale quella in questione, per essere coperta dall’esimente, deve riprodurre attività svolta in sede istituzionale…”; laddove tale verifica era invece “….necessaria in quanto da un lato l’opinione su Di Pietro era stata espressa da Berlusconi in un comizio elettorale, sede di per sé estranea all’esercizio delle funzioni parlamentari, dall’altro le espressioni utilizzate non riguardavano la figura di uomo politico dell’antagonista, ma attingevano la sua sfera personale e professionale…”; ed ancora “…l’articolo 3 della legge 140 del 2003 – che innova la disciplina applicativa dell’art. 68 della Costituzione – esplicita, ma non amplia, il contenuto della tutela accordata al parlamentare, limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che prestino un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio delle funzioni parlamentari, pur se svolte in forme non tipiche o “extra moenia”…”

Cass.pen., Sez. V, dep. 10 maggio 2012, n. 17700

procedimento dinanzi al Giudice di Pace e conciliazione

…Va, altresì, osservato che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa in virtù dell’art. 320 comma I che e in sede non contenziosa (non prevista invece dinanzi al Tribunale) ai sensi dell’art. 322 c.p.c. e tale istituto preesistente al d.lgs. 28/2010, de quo vertitur, essendo stato introdotto sin dall’istituzione del giudice di Pace (L. 374/91).
Il predetto art. 322 c.p.c. detta al primo comma le modalità di presentazione della istanza, la quale può essere proposta anche verbalmente al giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo, I libro I mentre al comma 2 precisa che il processo verbale di conciliazione non contenziosa costituisce titolo esecutivo, a norma dell’art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di Pace.
Dunque il d.lgs.28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace nè dispone espressamente l’abrogazione degli art. 320 e art. 322 c.p.c. ne deriva che in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento dinanzi al giudice di Pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall’art.311 al 322 c.p.c..
Una diversa interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l’intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall’istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. e pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità.
Sotto altro profilo va, in ogni caso, rilevato che il mancato esperimento o conclusione della mediazione, laddove applicabile, non comporta l’improcedibilità della domanda ma ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/10 l’assegnazione da parte del Giudice di 15 giorni per la proposizione della istanza con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall’ art. 6 del citato d.lgs...
Giudice di Pace di Napoli, Sez. II civile, sent. 23 marzo 2012

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema

Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2011 (dep. 7 febbraio 2012), n. 4694

costituzionalmente illegittimo l’art. 275

è costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, nel caso sussistano elementi utili a dimostrare nel caso concreto l’adeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere, che dette misure siano applicate con riguardo al delitto associazione per delinquere, quando finalizzato alla commissione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Corte cost., 3 maggio 2012, n.  110

obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro

Il contenuto dell’obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro, discendente dalla posizione di garanzia del genitore, risiede in tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l’attività delittuosa; e non coincide necessariamente con quello di denuncia del coniuge responsabile degli abusi sessuali, ma comprende ogni condotta comunque idonea ad impedire o far cessare la violenza, come, ad esempio, l’allontanamento del figlio vittima di violenza sessuale dall’abitazione familiare.
Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 1369

esercizio dell’accesso

Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 690
…Com’è noto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 e ss della legge n.241 del 1990 la richiesta di esercizio dell’accesso può avere ad oggetto i documenti amministrativi formati e detenuti da un soggetto della pubblica amministrazione e presuppone nel richiedente un situazione giuridicamente rilevante ad ottenere l’ostensione di detti documenti.
Secondo un più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, la situazione sottesa alla domanda di accesso si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela le quante volte la conoscenza degli atti oggetto della formulata richiesta, fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso, è strumentale all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque si rivela rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita ( ex plurimis, Cons. Stato Sez. VI 27 ottobre 2006 n.6440 ).
Sotto l’aspetto testè illustrato la richiesta di accesso del *** si rivela senz’altro ammissibile, insorgendo la legittimazione del medesimo dall’essere proprietario dell’unità immobiliare sovrastante quella in cui è stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso da garage ad ufficio, lì dove dai titoli di assentimento potrebbe derivare una lesione alle posizioni giuridiche soggettive vantate dall’originario ricorrente.
Quanto poi alla questione qui specificatamente sollevata, quella relativa ad una pretesa inesistenza del certificato di agibilità, la richiesta di accesso in via amministrativa del *** e la successiva actio ad exibendum da lui attivata si appalesano ammissibili oltrechè fondate nel merito ( come correttamente statuito dal primo giudice ).
Invero, relativamente all’oggetto della domanda di accesso, occorre far presente che lo scopo della richiesta presuppone in colui che la produce un situazione di ignoranza nel senso che è normale che il richiedente non sa se detto documento esista o meno.
D’altra parte una richiesta fatta in condizioni di ignoranza non può qualificarsi come “impossibile” dal momento che essa è ancorata comunque a dati normativi certi ed inequivocabili che a monte contemplano la presenza di un siffatto documento abilitativo.
In particolare, avuto riguardo alla fattispecie all’esame, l’istanza del *** muove dal presupposto che il documento richiesto è espressamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative recate dal Testo Unico sull’edilizia di cui al DPR. n.380 del 6 giugno 2001 ( ma anche dalla normativa previgente al t.u.) che assoggetta a tale certificazione ogni organismo edilizio destinato ad u utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo nelle strutture edilizie autorizzate, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico ( art.24 , 1 comma del citato DPR )…

diritto alla pensione di vecchiaia

In tema di diritto alla pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall’art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità  assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (”di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile di applicazione analogica, nè di interpretazione estensiva, e, pertanto, non opera a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità  delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

Cass.civ. sez. Lav., n. 3044/2012

danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635

il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635 bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro. In applicazione di tale principio la Casazione ha quindi ritenuto sussistente il reato nell’ipotesi in cui l’autore del medesimo aveva cancellato, mediante l’apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico specializzato.
Cass.pen., n. 8555/2012

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