L’ingiuria grave richiesta ex art. 801 cod. civ.

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità  di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen., e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva”, (Cass. civ., sez. II,31.03.2011, n. 7487)

post 2011

il superamento dei limiti tabellari dell’art. 73

il superamento dei limiti tabellari dell’art. 73, comma primo bis, lett. a), Dpr n. 309 del 1990 non determina un onere della prova a carico dell’imputato; il giudice deve valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione dello stupefacente (Cass. pen. n. 21870 del primo giugno 2011)

post 2011

più condotte tipiche di bancarotta

più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico; la disposizione di cui all’art. 210, comma secondo, n. 1, legge fall. non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen., in tema di reati fallimentari; deve escludersi, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale
(Cass.,Sezioni unite penali, 26 maggio 2011, n. 21039)

post 2011

notizie ai giurnalisti: non è reato

Cass. 20105/2011 non è reato consegnare files con elementi di indagine al giornalista. La rivelazione di notizie segrete è punita solo qualora siano apprese da chi ha partecipato o assistito ad un atto del procedimento penale, situazione che non ricorreva per nessuno dei due imputati; e, poi, la rivelazione era avvenuta successivamente al dissequestro materiale dei notebook

post 2011

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