responsabilità professionale del medico

La responsabilità  professionale del medico ha natura contrattuale e non precontrattuale pertanto, a fronte dell’allegazione da parte del paziente, dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico gravato dell’onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione (v. Cass.n. 11005 del 19 maggio 2011)

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