il superamento dei limiti tabellari dell’art. 73

il superamento dei limiti tabellari dell’art. 73, comma primo bis, lett. a), Dpr n. 309 del 1990 non determina un onere della prova a carico dell’imputato; il giudice deve valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione dello stupefacente (Cass. pen. n. 21870 del primo giugno 2011)

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