autovelox di Fragneto Monfort

L’autovelox di Fragneto Monforte è stato oggetto di attenzione da parte della Suprema Corte che è stata chiamata a pronunciarsi sulla decisione del Giudice di pace di Solopaca (sentenza del 31 maggio 2005) che aveva accolto il ricorso proposto da un cittadino rilevando che lungo la strada percorsa dall’automobilista non erano stati collocati appositi pannelli volti ad informare gli utenti che gli accertatori della violazioni erano esonerati, per motivi di sicurezza, dall’obbligo della contestazione immediata.
La Cassazione, nel confermare la decisione del G.d.P., ha testualmente sancito – Cass. Civ., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7419 – che “L’art. 4 citato dispone che: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni” L’obbligo di informazione ivi previsto ad avviso di questa Corte non può avere efficacia soltanto nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. n. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione”.

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