termine di prescrizione dell’azione di garanzia

In tema di appalto, nel caso in cui l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, ai sensi dell’art. 1667, comma 3, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi. Siffatta conoscenza deve ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente ha avuto conoscenza di tali vizi, essendo onere dell’appaltatore dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore

Trib. Trieste, 26/07/2011,  Gi.Ci. c. Sa.Gi.Se.Ce. S.p.A.

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