Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo

…Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. Di conseguenza, ai fini della consumazione del reato e della decorrenza del termine previsto per la prescrizione, è irrilevante il momento in cui la persona offesa venga a conoscenza della manifestazione di volontà dell’agente di appropriarsi della cosa, elemento questo che, invece, rileva al diverso fine della decorrenza del termine per la proposizione della querela…

così Cass.pen., Sez. II, 29 aprile 2014, n. 17901

il risarcimento danni da sinistro non può superare il valore che aveva l’auto prima dell’incidente

…la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo…

Cass. civ., Sez. VI, 28 aprile 2014, n. 9367

sulla la funzione primaria del libretto nel contratto di deposito bancario

…A norma dell’art. 1835, secondo comma, c.c., le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. La disposizione indica la funzione primaria del libretto, che è quella di documentare in origine il contratto di deposito, e, quindi, i singoli atti di esecuzione nello svolgimento del rapporto, attribuendo un particolare valore alle “annotazioni” sul medesimo riportate, allorché eseguite dall’”impiegato della banca che appare addetto al servizio”. 

L’efficacia probatoria privilegiata è dunque legata alla fattispecie normativa descritta: in particolare, si richiede che le annotazioni siano firmate da tale soggetto e la portata originale della disposizione sta proprio nel riferimento all’impiegato, il quale deve quindi essere, o anche meramente apparire (e secondo taluno si tratterà allora di rappresentanza tacita) addetto al servizio di sportello, il quale solo allora vincola la banca al quelle risultanze. La disciplina legale è cioè correlata al dato di fatto della provenienza delle annotazioni dall’impiegato che con le modalità usuali e normali riceve i depositi ingenerando nel pubblico la legittima opinione che egli sia investito del relativo necessario potere; onere di provare la sussistenza delle condizioni ambientali previste dalla norma è a carico del depositante.
Si è così affermato che il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell’efficacia probatoria privilegiata sino a querela di falso di cui all’art. 2700 cod. civ., è assistito dallo speciale regime delineato dall’art. 1835, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi richiesti, esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni (Cass., sez. I, 16 aprile 1996, n. 3585; tale piena efficacia probatoria tra banca e depositante delle annotazioni sul libretto firmate dall’impiegato che appare addetto al servizio è disciplina dettata a tutela dell’affidamento dei clienti per Cass., sez. I, 16 dicembre 1991, n. 13547).
L’espressione “piena prova”, contenuta anche in altre disposizioni (cfr. es. art. 2700, 2702, 2712, 2713, 2720, 2733 c.c.), indica che, con riguardo alle somme annotate sul libretto, la prova legale è in sé raggiunta, reputando la legge idoneo un certo fatto determinato al fine dell’assolvimento dell’onere probatorio, in quanto il dato fenomenico a quelle condizioni è in grado di prevalere sul dato reale; questa peculiare efficacia si sovrappone, in virtù del suo carattere di specialità, a quella attribuita in via generale alla scrittura privata.
Ma la disciplina legale trova applicazione unicamente sul presupposto che il documento presenti i requisiti minimi che corrispondono alla individuazione dello stesso in conformità al modello tipico: si deve, invero, ritenere esistente la suindicata rilevanza probatoria, in considerazione delle ragioni giustificatrici della previsione di essa, solo ove tali condizioni minime siano rispettate…

così Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2014, n. 9277

impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali

la Cassazione (sent. n. 17027 del 17 aprile 2014) conferma che è impossibile installare impianti di videosorveglianza dei lavoratori senza l’accordo con le rappresentanze sindacali, infatti:
…l’art. 4, L. 300/1970 prescrive che gli impianti e le apparecchiature di controllo, la cui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovvero alla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori, possono essere montati e posizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in subordine, con la commissione interna…

 

l’attenuante del capoverso dell’art. 648 c.p. può prevalere sulla recidiva

La Corte costituzionale (sent. 14 aprile 2014, n. 105) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

in tema di prova del mobbing

…Al fine dell’accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all’art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo…
insomma: …la responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell’obbligo posto dall’art. 2087 cod. civ. non ricorre per la sola insorgenza della malattia del lavoratore durante il rapporto di lavoro, richiedendosi che l’evento sia ricollegabile a un comportamento colposo dell’imprenditore che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell’infermità…

Cass.civ., 15 aprile 2014, n. 8804

la coltivazione di piante dalle quali sono estraibili stupefacenti (esempio Marijuana) non è automaticamente reato

…E’ principio pacificamente affermato da questa Corte (v. Cass. Sez. VI, sent. n. 22110/2013 Rv. 255773; S.U. sent. n. 28605/2008 Rv. 239921) che, ai fini della punibilità della coltivazione, non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto non dimostrata l’offensività della condotta, né l’idoneità della stessa a porre in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in considerazione non solo del numero esiguo delle piantine di marijuana, ma anche del quantitativo minimo di sostanza dalle stesse estraibile…

così Cass. pen., sez. II, 3 aprile 2014, n. 15191

il reato di indebita percezione di erogazioni assorbe quello di falso

…Atteso il rapporto di parziale identità tra le fattispecie di cui agli artt. 316 e 483 – osservano i giudici – il reato di indebita percezione di erogazioni di cui all’art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso, in quanto l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483, ovvero l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione…


così Cass.Pen., Sez. V, 15 gennaio 2014, n. 1574

conversione del contratto di lavoro temporaneo in quello a tempo indeterminato

ad avviso della Cassazione (sentenza dell’8 gennaio 2014 n. 161):

la mancata o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui il contratto di lavoro col fornitore ‘interposto’ si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore ‘interponente‘…

ed infatti: quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore…

e dunque: si ha la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore

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