cade anche la presunzione di custodia cautelare per associazione ex art. 416 bis c.p.

La Corte Costituzionale con sentenza sentenza n. 48/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La nuova non punibilità per tenuità del fatto

MODIFICHE AL CODICE PENALE:

introdotto l‘art. 131 bis c.p. “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”: al primo comma, “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”;

al secondo comma, i casi nei quali l’offesa non può comunque essere ritenuta di particolare tenuitàquando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”;

al terzo comma, v’è la nozione di comportamento abituale cioè “nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”;

al quarto comma del nuovo “ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69” e “la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE:

inserita al comma 1 dell’art. 411 c.p.p. dopo le parole “condizione di procedibilità” l’espressione “che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale per particolare tenuità del fatto”;

aggiunto all’art. 411 c.p. un comma 1 bis “se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5”;

modificato l’art. 469 c.p.p. con aggiunta del comma 1 bis “la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”;

nuovo art. 651 bis c.p.p., rubricato “efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno” e che stabilisce “la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”

modificate anche le disposizioni in materia di casellario giudiziale e anagrafe delle sanzioni amministrative, con l’iscrizione ivi delle sentenze di proscioglimento ai sensi del nuovo art. 131-bis c.p.

In tema di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta

In tema di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta, la Cassazione ha ritenuto che Dev’essere preliminarmente disattesa la prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità, della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza, alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), essendosi i giudici del merito correttamente allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (autorevolmente sostenuto dalle sezioni unite di questa corte), secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale; e tanto, al di là della circostanza costituita dall’eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (cfr., ex plurimis, Sez. Un., Sentenza n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039).

così Cassazione, sez. IV penale, 2 febbraio 2015, n. 4893

SS.UU.: il concomitante impegno professionale del difensore è legittimo impedimento

L’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso.

Cass., Sez. Unite pen., 2 febbraio 2015, n. 4909

il mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore all’alcoltest è una nullità eccepibile nel giudizio di primo grado

La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

Così Cass., Sez. Unite pen., 5 febbraio 2015, n. 5396

 

l’abbreviato ai minorenni spetta al giudice collegiale

la Corte Costituzionale (sentenza n. 1 del 2015) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura penale e dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)

la lista testi si può mandare a mezzo fax

La possibilità di inoltrare la lista testi a mezzo fax  non trova ostacoli in alcuna specifica previsione d’inammissibilità della lista diversamente inoltrata, ed è conforme all’esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche, oltre che a evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo.

Così Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza 19 settembre – 29 ottobre 2014, n. 44978

guida in stato di ebbrezza o in alterazione da stupefacenti – Avellino –

L’Art. 186 del codice della strada sanziona la Guida sotto l’influenza dell’alcool, è infatti vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con pene variabili a seconda del grado di ebbrezza rilevato.

Analogamente l’Art. 187 c.d.s. punisce chi Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, sanzionando chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se sei indagato o imputato per uno di questi reati, oppure hai ricevuto un decreto penale di condanna, puoi chiederci una consulenza ad uno dei nostri contatti.

l’espressione “che tu possa morire” non è né ingiuria né minaccia

Per la Cassazione, quanto all’ingiuria, desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l’onore e il decoro (e che di fatto li si offenda) e poi, quanto alla minaccia, il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad un’azione dell’offensore.

Per tali ragioni, augurare la morte altrui non è reato !

Chiamaci!