il mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore all’alcoltest è una nullità eccepibile nel giudizio di primo grado

La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

Così Cass., Sez. Unite pen., 5 febbraio 2015, n. 5396

 

guida in stato di ebbrezza o in alterazione da stupefacenti – Avellino –

L’Art. 186 del codice della strada sanziona la Guida sotto l’influenza dell’alcool, è infatti vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con pene variabili a seconda del grado di ebbrezza rilevato.

Analogamente l’Art. 187 c.d.s. punisce chi Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, sanzionando chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

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l’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza

…Secondo l’insegnamento di questa Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 6889/2011, Rv. 252728; Cass., Sez. 4, n. 28787/2011, Rv. 250714), “ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.d.s., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatico, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minimo, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale” (v. altresì Cass., Sez. 4, n. 48026/2009, Rv. 245802; Cass., n. 18486/2009; Cass., Sez. 4, n. 48297/2008, Rv. 242392; Cass., Sez. 4, n. 47378/ 2008, Rv. 242765).
Nel caso di specie, la corte distrettuale ha indicato, a fondamento dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, il riscontro dell’alito vinoso dell’imputato, nonché la grave portata dell’incidente, resa evidente dalle conseguenze riscontrate dalle forze dell’ordine intervenute.
Da tali premesse, la corte distrettuale ha concluso che il tasso alcolemico riscontrabile sulla persona dell’imputato fosse molto superiore all’entità di 0,5 g/l, in quanto con un tasso superiore di poco a quella soglia “non si va ad urtare un palo dell’illuminazione pubblica con la propria auto senza una ragione specifica, che, peraltro, non è stata indicata dall’appellante”.
Il ragionamento seguito dal giudice del merito, se appare certamente tale da lasciar ritenere sussistente il ricorso di una non irrilevante condizione di ebbrezza dell’imputato, non appare tuttavia in grado di attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che detta condizione di ebbrezza fosse tale da integrare la (sia pur) più lieve ipotesi criminosa prevista dalla legge (art. 186, comma 2 lettera b), c.d.s., che prevede come penalmente rilevante il riscontro di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Il livello minimo previsto (0,5 g/l) come penalmente rilevante dall’art. 186 c.d.s. vigente all’epoca del fatto (19.5.2007), è considerato, dall’attuale formulazione del medesimo articolo 186 c.d.s., penalmente irrilevante (cfr. l’art. 186, comma 2 lettera a), c.d.s.), ove non sia stata accertato il raggiungimento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Deve ritenersi, pertanto, che, nel caso di specie, non sia stata raggiunta una prova idonea ad attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’imputato abbia integrato gli estremi sufficienti a ritenere consumata la più lieve ipotesi criminosa ad oggi prevista per legge.
Ne deriva il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo il fatto ascritto all’imputato più previsto dalla legge come reato….

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