il mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore all’alcoltest è una nullità eccepibile nel giudizio di primo grado

La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

Così Cass., Sez. Unite pen., 5 febbraio 2015, n. 5396

 

deducibilità della nullità a regime intermedio

il termine ultimo di deducibilità della nullità  a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore, ritualmente citati Cass. sez. un pen., n. 22242 del 27 gennaio 2011 (dep. 1 giugno 2011)

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