deducibilità della nullità a regime intermedio

il termine ultimo di deducibilità della nullità  a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore, ritualmente citati Cass. sez. un pen., n. 22242 del 27 gennaio 2011 (dep. 1 giugno 2011)

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