Caduta su marciapiede: quando il Comune NON deve risarcire

Caduta su marciapiede: quando il Comune NON deve risarcire

Vittoria dello Studio Legale De Stefano & Iacobacci per il Comune di Altavilla Irpina

La responsabilità del Comune per le cadute su strada o su marciapiede è uno dei temi più ricorrenti nel contenzioso civile.

Sempre più cittadini, a seguito di incidenti causati da buche o dissesti del manto stradale, agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni.

Tuttavia, non sempre tali richieste sono fondate, come dimostra una recente e importante sentenza del Tribunale di Avellino del 17 aprile 2026, che ha visto lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci ottenere una piena vittoria in difesa del Comune di Altavilla Irpina.

Il caso trae origine dalla domanda proposta da una cittadina che sosteneva di essere caduta a causa di una buca presente su un marciapiede comunale, riportando gravi lesioni e chiedendo il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

L’azione era fondata sull’art. 2051 del codice civile, norma che disciplina la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia e che, nel tempo, è stata applicata anche alle strade e ai beni pubblici.

Il Tribunale ha colto l’occasione per ribadire un principio di diritto fondamentale: la responsabilità del Comune non è automatica e non deriva semplicemente dalla presenza di una buca o di un’irregolarità del manto stradale. Anche nell’ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, il danneggiato deve dimostrare in modo rigoroso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito.

La sentenza chiarisce infatti che tale forma di responsabilità, pur essendo di natura oggettiva, richiede comunque la prova che il danno sia stato concretamente causato dalla cosa .

Nel caso esaminato, proprio questo elemento è risultato mancante. Dall’istruttoria, sia testimoniale che tecnica, non è emersa una prova sufficiente a dimostrare che la caduta fosse stata determinata dalla presunta buca. Il consulente tecnico si era limitato a ritenere la lesione “compatibile” con la dinamica descritta, ma tale compatibilità non è stata ritenuta sufficiente per provare il nesso causale richiesto dalla legge.

La decisione si fonda anche su un altro principio centrale nella materia, ossia quello della prevedibilità del pericolo.

Il giudice ha evidenziato che, quando la situazione di rischio è visibile e percepibile con l’ordinaria diligenza, l’utente è tenuto ad adottare un comportamento prudente. In altre parole, se il dissesto della strada è evidente, il cittadino deve prestare maggiore attenzione, e la sua eventuale disattenzione può escludere la responsabilità del Comune. La sentenza sottolinea infatti che il pericolo deve essere tale da non poter essere evitato con l’ordinaria diligenza, altrimenti non può configurarsi alcuna responsabilità dell’ente .

Nel caso concreto, è stato accertato che il marciapiede e il lieve avvallamento erano perfettamente visibili e che l’evento si era verificato in pieno giorno, in condizioni di normale visibilità. Inoltre, non è stata dimostrata l’esistenza di una situazione di pericolo occulto o di una vera e propria “insidia”, ossia di un pericolo nascosto e non prevedibile, che rappresenta uno degli elementi tradizionalmente richiesti dalla giurisprudenza per affermare la responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria, condannando l’attrice anche al pagamento delle spese di giudizio. La decisione assume particolare rilievo perché conferma un orientamento ormai consolidato ma spesso frainteso, secondo cui non ogni caduta su strada comporta automaticamente il diritto al risarcimento.

La sentenza rappresenta anche una significativa affermazione professionale per lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci, che ha difeso con successo il Comune di Altavilla Irpina. L’esito favorevole del giudizio dimostra l’importanza di una strategia difensiva fondata su una rigorosa analisi del nesso causale e sulla valorizzazione del comportamento del danneggiato, elementi che sempre più spesso risultano decisivi in questo tipo di controversie.

In conclusione, questa pronuncia chiarisce in modo netto che, in materia di cadute su marciapiede o su strada, il risarcimento non è automatico e richiede una prova precisa e puntuale. Il cittadino che agisce in giudizio deve dimostrare non solo l’esistenza del danno, ma anche il collegamento diretto con la cosa in custodia e l’impossibilità di evitare il pericolo con l’ordinaria attenzione.

In assenza di tali elementi, la domanda risarcitoria è destinata ad essere rigettata, come avvenuto nel caso deciso dal Tribunale di Avellino.

 

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