Dove sceglie il consumatore, lì si litiga: l’elezione di domicilio nella fase stragiudiziale come nuova frontiera del foro competente

Dove sceglie il consumatore, lì si litiga: l’elezione di domicilio nella fase stragiudiziale come nuova frontiera del foro competente

di Avv. Fabiola De Stefano – Avvocato Civilista Cassazionista

L’elezione di domicilio del consumatore nella fase stragiudiziale – segnatamente nella messa in mora e nell’invito alla negoziazione assistita – costituisce un tema che, pur apparentemente marginale, intercetta nodi sistematici di primaria rilevanza nella teoria della competenza territoriale e nella stessa configurazione del foro del consumatore.

L’orientamento dominante tende a circoscrivere la portata di tali atti, relegandoli a strumenti meramente funzionali alla comunicazione tra le parti e, dunque, privi di incidenza sul piano processuale. Tuttavia, una lettura più attenta delle coordinate normative e dei principi sottesi alla disciplina consumeristica consente di elaborare una diversa ricostruzione, idonea a riconoscere all’elezione di domicilio operata dal consumatore una valenza ben più incisiva, fino a configurarla quale criterio idoneo a radicare la competenza territoriale.

Il punto di partenza non può che essere rappresentato dall’art. 30 c.p.c., disposizione che attribuisce rilievo all’elezione di domicilio quale autonomo criterio di collegamento, consentendo che il soggetto che abbia eletto domicilio possa essere convenuto dinanzi al giudice del luogo eletto.

La norma, nella sua formulazione, non distingue tra elezione contenuta in un contratto, in un atto unilaterale o in un atto stragiudiziale, né subordina la sua operatività alla natura bilaterale dell’accordo. Ciò che rileva è la manifestazione di volontà, idonea a rendere stabile e conoscibile il collegamento territoriale. In tale prospettiva, l’elezione di domicilio contenuta nella messa in mora o nell’invito alla negoziazione assistita, provenendo direttamente dal consumatore, si presenta come espressione consapevole di una scelta di radicamento territoriale, che non può essere ridotta a mero elemento accessorio.

L’obiezione più immediata a tale impostazione si fonda sulla natura inderogabile del foro del consumatore, sancita dal Decreto Legislativo 206/2005, e costantemente ribadita dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, è proprio la ratio di tale inderogabilità a suggerire una diversa conclusione. Il foro del consumatore è predisposto quale strumento di protezione della parte debole, al fine di evitare che il professionista possa imporre clausole vessatorie che spostino il contenzioso in sedi per lui più favorevoli. In questa logica, la deroga è vietata quando si traduce in un peggioramento della posizione del consumatore, non quando, al contrario, sia il consumatore stesso a individuare un foro ritenuto più funzionale alla tutela dei propri diritti.

La distinzione tra deroga imposta e scelta volontaria del consumatore assume, dunque, valore dirimente. L’elezione di domicilio contenuta in un atto stragiudiziale non è il frutto di una clausola predisposta unilateralmente dal professionista, né di un accordo squilibrato, ma rappresenta una determinazione autonoma del consumatore, maturata spesso con l’assistenza di un difensore e in un contesto in cui la controversia è già insorta o comunque imminente. Essa si colloca, pertanto, al di fuori dell’ambito applicativo delle norme che sanzionano le clausole vessatorie, non integrando una compressione dei diritti del consumatore, bensì una loro espansione.

Sotto altro profilo, non può trascurarsi che la nozione di domicilio rilevante ai fini della competenza territoriale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, ma può includere anche il domicilio elettivo, purché caratterizzato da un sufficiente grado di stabilità e riconoscibilità.

In tal senso, la giurisprudenza ha più volte valorizzato il domicilio eletto quale luogo idoneo a fungere da centro di imputazione di rapporti giuridici, specie quando esso sia funzionalmente collegato alla gestione della controversia. L’elezione di domicilio presso il difensore, contenuta in una messa in mora o in un invito alla negoziazione, soddisfa pienamente tali requisiti, poiché individua un luogo certo in cui il consumatore intende concentrare le attività difensive e le comunicazioni inerenti al rapporto controverso.

In questa prospettiva, l’elezione di domicilio non si pone in contrasto con il foro del consumatore, ma ne rappresenta una possibile articolazione. Più precisamente, essa consente di configurare un foro concorrente, che si affianca a quello della residenza o del domicilio reale del consumatore, senza sostituirlo né comprimerlo. Il sistema della competenza territoriale, del resto, conosce da sempre ipotesi di pluralità di fori, lasciando all’attore la facoltà di scegliere quello ritenuto più opportuno tra quelli previsti dalla legge. Negare al consumatore tale possibilità significherebbe, paradossalmente, limitare la sua libertà di azione in nome di una tutela che finirebbe per trasformarsi in vincolo.

La fase stragiudiziale assume, in questo contesto, un ruolo centrale. La messa in mora e l’invito alla negoziazione assistita non sono meri atti preparatori, ma momenti qualificati del rapporto tra le parti, nei quali si delineano le rispettive posizioni e si definiscono le strategie difensive. L’elezione di domicilio in tali atti non può essere considerata un elemento neutro, ma deve essere letta come parte integrante della costruzione della lite, idonea a incidere anche sul successivo sviluppo processuale. Se il consumatore individua, già in questa fase, il luogo in cui intende concentrare la gestione del contenzioso, tale scelta merita di essere valorizzata anche ai fini della competenza.

Una simile ricostruzione appare, inoltre, coerente con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo. Consentire al consumatore di agire nel foro del domicilio eletto presso il proprio difensore significa favorire una più efficiente organizzazione della difesa, riducendo costi e tempi e assicurando una maggiore prossimità tra il luogo del processo e il centro decisionale della strategia difensiva. Si tratta di esigenze che trovano riconoscimento non solo nell’ordinamento interno, ma anche nei principi sovranazionali in materia di accesso alla giustizia.

In conclusione, l’elezione di domicilio operata dal consumatore nella messa in mora o nell’invito alla negoziazione assistita può essere legittimamente valorizzata quale criterio di radicamento della competenza territoriale, concorrente rispetto a quello della residenza. Lungi dal costituire una deroga in peius al foro del consumatore, essa rappresenta l’espressione di una scelta autonoma e consapevole, pienamente coerente con la funzione protettiva della disciplina consumeristica.

Una lettura in tal senso consente di restituire centralità alla volontà del consumatore, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive che finirebbero per comprimere, anziché rafforzare, la sua posizione nel processo.

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