commette un illecito disciplinare il Magistrato candidatosi alle elezioni comunali senza prima porsi in aspettativa?

La Cassazione a SS.UU. annulla la contestazione – ex art. 3 comma 1 lett. h) d.lgsl. n. 109/2006 – mossa ad un Magistrato candidatosi alle elezioni comunali senza prima porsi in aspettativa.
Rileva la Corte che nel provvedimento di censura del CSM vi sia un “vizio di motivazione nella misura in cui ha tratto dalla partecipazione del dott. XXX all’attività di propaganda politica in occasione di una determinata competizione elettorale, per una durata assai limitata nel tempo (pochi giorni), un decisivo elemento di valutazione per ritenere la sistematicità è continuità della partecipazione al partito politico che indicava la sua candidatura a vicesindaco ed a quella coalizione che esprimeva il candidato sindaco, laddove si trattava di attività coperta da legittimo esercizio del diritto di elettorato passivo atteso che il dott. XXX magistrato di tribunale, esercitava le sue funzioni giudiziarie in altro circondario, diverso da quello dove aveva luogo la competizione elettoral. Mentre l’asserita indebita spendita, in tale occasione, della qualità di magistrato non valeva ad integrare il requisito della sistematicità e continuità della partecipazione al partito politico, ma avrebbe potuto costituire semmai autonoma e diversa condotta disciplinarmente rilevante ai sensi della lett. a) del primo comma dell’art. 3 d.lgsl. n. 109/2006″

così Cass.civ. Sez. Un., 16/12/2013, n. 27987

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