sul peculato e sulla rivelazione del segreto di ufficio commessi da personale di Cancelleria

La Cassazione è intervenuta sul peculato e sulla rivelazione del segreto di ufficio commessi da personale di Cancelleria sancendo i seguenti principi di diritto:

Il delitto di peculato è integrato nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della “res” o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, è già comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato.

La disciplina del segreto d’ufficio per l’impiegato pubblico è prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 28, che ha sostituito il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15, (testo unico degli impiegati civili dello Stato). Tale norma non si limita a disporre l’obbligo di “mantenere il segreto d’ufficio”, ma ne definisce anche l’ambito e l’estensione, specificando che l’impiegato “non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”.

 così Cass.pen., sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 49133

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