La Corte Costituzionale sulla PMA e le coppie omosessuali: cosa stabilisce la sentenza n. 155/2025

La Corte Costituzionale sulla PMA e le coppie omosessuali: cosa stabilisce la sentenza n. 155/2025

di Fabiola De Stefano | Cofounder De Stefano & Iacobacci Avvocati

Con la sentenza n. 155 del 2025, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilievo sociale e giuridico: l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) da parte delle coppie omosessuali e il riconoscimento della genitorialità biologica all’interno di tali unioni.

Il caso prende avvio da un’ordinanza del Tribunale di Como, che aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcune disposizioni della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui limitano la PMA alle sole coppie di sesso diverso, impedendo quindi alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di fecondazione assistita in Italia.

Le norme contestate

In particolare, il giudice rimettente metteva in discussione gli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge 40/2004, sostenendo che tali norme violerebbero i principi di uguaglianza, libertà personale e tutela della genitorialità sanciti dalla Costituzione.

Secondo il Tribunale, tali limiti finirebbero per negare la possibilità, anche a chi ha contribuito geneticamente alla nascita di un figlio, di essere riconosciuto come genitore, nel caso in cui la coppia sia composta da due persone dello stesso sesso o da una persona che abbia rettificato il proprio genere.

Il caso concreto

La vicenda riguardava una coppia che aveva avuto due figlie tramite PMA, utilizzando il gamete maschile di uno dei componenti, crioconservato prima della rettificazione di sesso.
Il Tribunale di Como riteneva che la legge 40 impedisse il riconoscimento della genitorialità a chi, pur avendo legame genetico con le bambine, non rientrava più nella categoria di “coppia di sesso diverso”, come richiesto dalla norma.

La decisione della Corte Costituzionale

La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Secondo la Corte, infatti, la controversia non riguardava realmente l’accesso alla PMA (che la legge 40 disciplina), bensì il riconoscimento dello status di genitore biologico — materia regolata dal Codice civile agli articoli 250 e 269.

La Corte ha osservato che la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è basata sul dato genetico e non incontra limiti nelle disposizioni della legge 40/2004. Pertanto, quest’ultima non costituisce un ostacolo diretto al riconoscimento della genitorialità biologica.

Per questa ragione, le disposizioni impugnate non risultano “rilevanti” rispetto al caso concreto e, dunque, la questione è stata dichiarata inammissibile.

Le implicazioni per il diritto di famiglia

La sentenza n. 155/2025 non modifica il quadro normativo vigente: la legge 40/2004 continua a riservare l’accesso alla PMA alle sole coppie eterosessuali, ma la Corte ha implicitamente riconosciuto che il genitore biologico può far valere il proprio status anche al di fuori del sistema della legge 40.

Si apre così uno spazio interpretativo importante per i tribunali ordinari, che potranno valutare i casi di genitorialità “atipica” facendo leva sulle norme del codice civile e sui principi di effettività della genitorialità affermati in giurisprudenza e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Le prospettive future

La pronuncia si colloca in una linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale più recente, che tende a rinviare al legislatore ogni intervento in materia di filiazione e PMA per le coppie omosessuali.
Tuttavia, la decisione lascia intravedere una progressiva apertura verso il riconoscimento dei legami familiari di fatto, in attesa di una riforma organica che adegui la legge 40 ai mutamenti sociali e al diritto europeo.

Le nostre conclusioni

La sentenza n. 155/2025 conferma la necessità di un approccio caso per caso, capace di valorizzare i diritti dei genitori e dei minori anche al di fuori dei modelli tradizionali.
Nel diritto di famiglia contemporaneo, il principio guida non può che essere quello del “best interest of the child”, cioè la tutela prioritaria del minore rispetto alla forma della famiglia.

Il nostro Studio segue con particolare attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia di PMA, riconoscimento della genitorialità e diritti delle coppie omosessuali, offrendo assistenza legale qualificata nei giudizi di stato civile e diritto di famiglia.

è incostituzionale il divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo

La Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2014 ha dichiarato l’incompatibilità con le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione) del divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della previsione di sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla.

In particolare la Consulta ha:
1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;

2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3;

3) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3;

4) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

 

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali: DDL approvato dalla Camera dei Deputati il 27/11/2012

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

DDL approvato dalla Camera dei Deputati il 27/11/2012

Art. 1.

(Disposizioni in materia di filiazione).

1. L’articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – (Parentela). – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».

2. All’articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;

b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262»;

e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio».

3. L’articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 251. – (Autorizzazione al riconoscimento). – Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni».

4. Il primo comma dell’articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

5. L’articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 276. – (Legittimazione passiva). – La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse».

5. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».

6. L’articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. – (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

8. Dopo l’articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 315-bis. – (Diritti e doveri del figlio). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle

proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo l’articolo 448 è aggiunto il seguente:

«Art. 448-bis. – (Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla potestà sui figli). – Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione».

10. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.

11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli». Leggi tutto “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali: DDL approvato dalla Camera dei Deputati il 27/11/2012”

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