in tema di Responsabilità degli enti la condanna scatta anche se il reato del manager è prescritto; a statuirlo è la sentenza di Cass.pen. n. 20060 del 9 maggio 2013, con cui i giudici della Cassazione hanno chiarito anche che la sanzione può, nondimeno, essere applicata quando è impossibile, nelle grandi realtà societarie, individuare un responsabile materiale.
Categoria: amministrativo
Google: il Garante per la privacy avvia un’istruttoria sul rispetto della normativa italiana
Google: il Garante per la privacy avvia un’istruttoria sul rispetto della normativa italiana
Azione coordinata con le Autorità di protezione dati di altri 5 paesi europei
Il Garante per la privacy italiano ha aperto un’istruttoria nei confronti di Google Inc. per verificare il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e, in particolare, la conformità dei trattamenti effettuati dalla società di Mountain View ai principi di pertinenza, necessità e non eccedenza dei dati trattati nonché agli obblighi riguardanti l’informativa agli utenti e l’acquisizione del loro consenso.
Tale iniziativa è stata assunta nell’ambito di un’azione congiunta intrapresa dalla task force, appositamente costituita, composta dalle Autorità per la protezione dei dati di Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna.
Tra il marzo e l’ottobre 2012 il Gruppo che riunisce le Autorità della privacy dei 27 Paesi dell’Ue ha, infatti, analizzato la privacy policy di Google per stabilire se fosse in linea con i requisiti fissati nella Direttiva europea sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE). Le nuove regole privacy adottate da Google consentono, tra l’altro, alla società californiana di incrociare in via generalizzata i dati degli utenti che utilizzano i servizi offerti (da Gmail a YouTube a Google Maps solo per citarne alcuni).
Alla luce dei risultati di questa analisi, i Garanti europei hanno chiesto a Google Inc. di adottare, entro 4 mesi, una serie di modifiche ritenute necessarie per assicurare la conformità dei trattamenti alle disposizioni vigenti.
Decorso tale periodo, alcuni rappresentanti di Google Inc. hanno chiesto un incontro con la task force che si è tenuto il 19 marzo scorso, a seguito del quale tuttavia la società, nonostante avesse manifestato la propria disponibilità, non ha ancora adottato alcuna concreta iniziativa nel senso auspicato.
Ciascuna delle sei Autorità coinvolte condurrà, pertanto, ulteriori accertamenti con il formale avvio di procedimenti distinti anche se simultanei ed in stretto coordinamento tra loro.
“Google non può raccogliere e trattare i dati personali dei cittadini europei senza tenere conto del fatto che nell’Unione europea vigono norme precise a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Ue. L’azione congiunta dei Garanti europei mira a riaffermare questo principio e a far sì che questi diritti vengano garantiti” – ha commentato il Presidente Antonello Soro. “Il Garante italiano è da tempo impegnato sul fronte internazionale proprio per operare affinché la privacy dei cittadini europei venga rispettata, non solo dalle imprese dell’Ue, ma anche da parte dei big della Rete e da tutte le società che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche, ovunque esse siano stabilite. Vogliamo impedire che esistano zone franche in materia di diritti fondamentali” – ha concluso Soro.
fonte http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2348801
Danneggiamento mediante omissione del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
È configurabile il reato di cui all’art. 733 c.p. anche per omissione, potendosi, infatti, questo manifestare anche attraverso un comportamento continuo e prolungato, attivo o inerte, come per esempio il persistente stato di abbandono, tale da lasciare il bene materiale privo di ogni cautela da aggressioni umane (c.d. vandalismo), dai fattori naturali (insetti o agenti atmosferici) o da elementi chimico-fisici (i fattori inquinanti); e ciò, dal momento che l’evento da impedire, ai fini dell’operatività della clausola di equivalenza prevista dall’art. 40 comma 2 c.p., può essere costituito da qualsiasi fatto rispetto al quale possa essere posto il problema della causalità omissiva.
Ai fini della configurabilità di un danneggiamento per omissione ciò che rileva è la fonte del comando, della posizione di garanzia alla base dell’obbligo di agire, che, nella fattispecie di cui all’art. 733 c.p., va individuata negli obblighi di conservazione dei beni culturali imposti (anche) al privato proprietario dall’art. 30 del D.lgs. 42/2004 (“I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione”). Detti obblighi delineano, in capo ai privati proprietari dell’edificio di rilevanza archeologica, una posizione di garanzia generatrice dell’obbligo giuridico di impedire l’evento tipico, ovvero il danneggiamento del rilevante bene archeologico, determinato dalla condotta inerte, e, a tratti, ostruzionistica, posta in essere per impedire agli organi competenti, ed in particolare alla Soprintendenza, l’effettuazione degli urgenti interventi di manutenzione e restauro.
Nella fattispecie di cui all’art. 733 c.p. ricorre il requisito del periculum in mora quando, nelle more del procedimento di acquisizione definitiva del bene da parte della P.A., la disponibilità dello stesso in capo agli indagati, in assenza di qualsivoglia condotta, pur doverosa, di conservazione e restauro, e di cooperazione nella manutenzione del bene, può determinare una situazione di ulteriore aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, atteso che l’immobile di rilevanza storico-artistica e archeologica, in assenza di urgenti interventi di manutenzione e restauro, oltre ad essere sottratto alla fruizione, anche estetica, da parte della collettività, è sottoposto ad un processo di irreversibile degrado
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino, dott. G.Riccardi, imp. S., ord. 23 novembre 2012.
il genitore del disabile ha diritto al risarcimento danni da mancata corresponsione del servizio comunale
…in effetti, non si può non ritenere che il genitore di un figlio disabile al quale venga negata l’erogazione di un servizio assistenziale previsto dalla legge solo per ragioni burocratiche e che sia per questo costretto a prestare personalmente l’assistenza non subisca un pregiudizio a livello psicologico e morale, sia per lo stress legato alla necessità di adeguare le proprie attività lavorative e personali alla mutata situazione – e nella specie va tenuto presente che la sig.ra M. è madre di sei figli – sia per la sensazione di avere subito una profonda ingiustizia, tanto più ingiustificata e inaccettabile in quanto colpisce un figlio che versa in situazione di disabilità.
E anche con riguardo ai danni materiali di cui si chiede il ristoro può ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza del nesso causale, non essendo fra l’altro contestabile che per accompagnare la figlia a scuola la ricorrente ha dovuto utilizzare la propria autovettura ed ha dovuto compiere un tragitto aggiuntivo.
Ad identica conclusione deve pervenirsi con riguardo al danno indicato al precedente punto 2, let. a), visto che il Comune non ha contestato l’affermazione secondo cui durante la fruizione del congedo straordinario non maturano né le ferie, né la tredicesima e né il TFR. A tal proposito non si comprendono i rilievi della difesa del Comune circa il fatto che la ricorrente avrebbe fruito del congedo straordinario anche dopo l’attivazione del servizio. Se anche questo corrispondesse al vero, nella documentazione allegata alla memoria notificata del 10/10/2012 i 223 giorni di congedo straordinario risultano fruiti alla data dell’11/6/2011 (quindi in data addirittura antecedente a quella di pubblicazione della sentenza n. 684/2011)…
T.A.R. Marche – Ancona, Sezione I, 11 gennaio 2013, n. 23
la fuga dopo il tamponamento è sempre reato
..in tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo di cui al reato dell’art. 189 c.d.s. ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non essendo per contro necessario che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima. Ai fini della configurabilità del reato di fuga, quanto all’elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, la consapevolezza che la persona coinvolta nel’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza..
Cass.pen., 4 febbraio 2013, n. 5510
l’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza
…Secondo l’insegnamento di questa Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 6889/2011, Rv. 252728; Cass., Sez. 4, n. 28787/2011, Rv. 250714), “ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.d.s., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatico, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minimo, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale” (v. altresì Cass., Sez. 4, n. 48026/2009, Rv. 245802; Cass., n. 18486/2009; Cass., Sez. 4, n. 48297/2008, Rv. 242392; Cass., Sez. 4, n. 47378/ 2008, Rv. 242765).
Nel caso di specie, la corte distrettuale ha indicato, a fondamento dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, il riscontro dell’alito vinoso dell’imputato, nonché la grave portata dell’incidente, resa evidente dalle conseguenze riscontrate dalle forze dell’ordine intervenute.
Da tali premesse, la corte distrettuale ha concluso che il tasso alcolemico riscontrabile sulla persona dell’imputato fosse molto superiore all’entità di 0,5 g/l, in quanto con un tasso superiore di poco a quella soglia “non si va ad urtare un palo dell’illuminazione pubblica con la propria auto senza una ragione specifica, che, peraltro, non è stata indicata dall’appellante”.
Il ragionamento seguito dal giudice del merito, se appare certamente tale da lasciar ritenere sussistente il ricorso di una non irrilevante condizione di ebbrezza dell’imputato, non appare tuttavia in grado di attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che detta condizione di ebbrezza fosse tale da integrare la (sia pur) più lieve ipotesi criminosa prevista dalla legge (art. 186, comma 2 lettera b), c.d.s., che prevede come penalmente rilevante il riscontro di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Il livello minimo previsto (0,5 g/l) come penalmente rilevante dall’art. 186 c.d.s. vigente all’epoca del fatto (19.5.2007), è considerato, dall’attuale formulazione del medesimo articolo 186 c.d.s., penalmente irrilevante (cfr. l’art. 186, comma 2 lettera a), c.d.s.), ove non sia stata accertato il raggiungimento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Deve ritenersi, pertanto, che, nel caso di specie, non sia stata raggiunta una prova idonea ad attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’imputato abbia integrato gli estremi sufficienti a ritenere consumata la più lieve ipotesi criminosa ad oggi prevista per legge.
Ne deriva il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo il fatto ascritto all’imputato più previsto dalla legge come reato….
ABUSIVO ESERCIZIO PROFESSIONE DI PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA
Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Cava de’ Tirreni, 19 febbraio 2009, Giud. Riccardi, Imp. Bove
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA P.A. – ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – PROFESSIONE DI PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA – ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO – CONDOTTA.
Sussiste il delitto di esercizio abusivo della la professione di psicologo e psicoterapeuta allorquando l’agente non soltanto millanti l’inesistente qualifica ma, altresì, pratichi concretamente l’attività di psicoterapia nei confronti di ignari pazienti. La condotta delittuosa consiste nell’adoperare le tecniche tipiche della psicoterapia – dalle impostazioni più strettamente espressive, dirette all’introspezione ed alla comprensione dell’Io profondo, alle impostazioni più supportive, dirette al sostegno dell’Io cosciente, anche mediante coinvolgimento in attività ricreative –, abusando del proprio ruolo, ed anche della propria esperienza empirica, per praticare attività che sono riservate agli psicologi ed agli psicoterapeuti.
In particolare, ciò che connota l’attività di psicoterapia sono essenzialmente il ‘fine di guarire’, lo scopo terapeutico ed i metodi adoperati, consistenti soprattutto nelle forme del ‘colloquio’; in sostanza, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati; e l’attività di dialogo con i propri clienti, volta a chiarire gli eventuali disturbi di natura psicologica ed anche a fornire consigli, svolta da un pranoterapeuta, prima della fase della “seduta” relativa alla pranoterapia, costituisce un’attività di diagnosi e di terapia .
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA P.A. – ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – PROFESSIONE DI PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA – ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO – DOLO.
Sussiste il dolo della fattispecie del delitto di esercizio abusivo della professione di psicologo e psicoterapeuta allorquando l’agente abbia conoscenza dei problemi di natura psicologica vissuti dall’ignaro paziente, e, conoscendo (o dovendo conoscere) i confini della sua professione (nel caso di specie assistente sociale) non può ignorare che, nel prendere in cura un paziente con questo genere di problemi, entra inequivocabilmente, e senza possibilità di dubbio anche soggettivo, nel campo riservato agli psicologi.
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI MEDIANTE FRODE – TRUFFA – CONDOTTA CONSISTENTE NELLO SPACCIARSI MEDICO ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA.
Sussiste il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. allorquando il soggetto agente, nel recarsi al primo incontro presso la famiglia del malato di mente, si accrediti come medico e come psicoterapeuta, esperto in psicoterapia. Tale condotta, che è idonea a trarre in inganno il paziente ed i suoi familiari, ingenera nella vittima un falso affidamento sulle qualità e sulle qualifiche professionali dell’agente ed è ciò che induce la persona offesa a versamenti continui e cospicui di somme di denaro eccessive anche per qualsiasi forma di legittima psicoterapia.
Riferimenti normativi: articolo 348 c.p., articolo 640 c.p., legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Quando la farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all’utenza è reato!
Quando pertanto la singola farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all’utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso. Nè il turbamento del complesso del servizio viene escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o addirittura del servizio urgente ospedaliere): palese nel secondo caso un improprio intervento surrogatorio di diverso servizio pubblico non prestato, anche nel primo è evidente l’alterazione obiettiva dell’organizzazione del servizio farmaceutico (come ritenuta necessaria e, quindi, consapevolmente articolata in termini idonei a coniugare tutte le esigenze concorrenti, in particolare l’accesso, il meno possibile disagevole e il più tempestivo possibile, a prestazioni dovute e proprie del servizio pubblico espletato, in stretta correlazione alla tutela costituzionale del diritto alla salute). Pertanto, ogni qualvolta il farmacista In turno di reperibilità non assicuri il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico vi è, secondo le contingenze dei casi, una condotta obiettiva di interruzione o di sospensione del servizio, che determina il turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso.
Deve quindi affermarsi il principio di diritto per il quale l’ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di cui all’art. 331 c.p..
Cass. pen., Sez. VI, 3/12/2012, n. 46755
una sintesi delle ragioni dell’illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria
12.1.— Si deve premettere che, come questa Corte ha più volte affermato, «Il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l’uno relativo alla norma che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l’altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi.
Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente» (ex plurimis: sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, nn. 340 e 170 del 2007).
In particolare, circa i requisiti che devono fungere da cerniera tra i due atti normativi, «i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega» (sentenza n. 341 del 2007, ordinanza n. 228 del 2005). Leggi tutto “una sintesi delle ragioni dell’illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria”
l’apposizione di recinzioni in paletti e reti metalliche non è volontà di alterare la destinazione dei luoghi
…. Considerato, con riferimento a tale ultimo profilo, che, come fondatamente dedotto nel terzo motivo, le opere in concreto realizzate non risultano, di per sé, idonee a violare quella potestà di programmazione del territorio che costituisce il presupposto per l’applicazione degli artt. 30 d.p.r. n. 380/01 e 23 l. r. n. 15/08 (in questo senso TAR Campania – Napoli n. 3636/11; TAR Liguria n. 446/11);
Considerato, infatti, che, in assenza di una formale frazionamento dell’area, l’apposizione di recinzioni in paletti e reti metalliche non è di per sé indicativa della volontà di alterare la destinazione urbanistica dei luoghi;
Considerato che nello stesso senso non risulta che i manufatti contestati siano attualmente destinati ad uso abitativo essendo nel provvedimento indicato solo che uno di essi è destinato a deposito di attrezzi e materiale vario;
Considerato, quindi, che le opere indicate non sono idonee a pregiudicare quella riserva, a favore dell’ente locale, della potestà di programmazione del territorio che costituisce il presupposto per l’applicazione delle norme (artt. 30 d.p.r. n. 380/01 e 23 l. r. n. 15/08) richiamate nel provvedimento impugnato;
Considerato che, in ogni caso, rimane impregiudicata l’applicazione delle ulteriori disposizioni che sanzionano la realizzazione di opere edilizie in assenza del necessario titolo abilitativo…
TAR Lazio, sez.I-quater, sent.n. 4558/2012 scaricabile quì