La violenza si manifesta spesso con l’ “insistenza”: il reato di stalking a tre anni (o poco più) dalla sua introduzione

La violenza si manifesta spesso con l’ “insistenza”: il reato di stalking a tre anni (o poco più) dalla sua introduzione

a cura di www.studiolegaledesia.com

Ragioni di emergenza sociale, e di cronaca quotidiana, indussero il legislatore ad introdurre circa tre anni fa il reato di c.d. stalking; l’introduzione avvenne col cosiddetto “Decreto sicurezza” approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 (e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38).

Oggi, perciò, abbiamo nel nostro codice penale l’art. 612bis intitolato: Atti persecutori. La norma prevede che: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Leggi tutto “La violenza si manifesta spesso con l’ “insistenza”: il reato di stalking a tre anni (o poco più) dalla sua introduzione”

scala a chiocciola e lesione dei diritti del vicino

Le porte, ballatoi, e la scale di ingresso alle abitazioni, che in genere non costituiscono vedute, in quanto destinate fondamentalmente all’accesso, e solo occasionalmente od eccezionalmente utilizzabili per l’affaccio, possono configurare vedute quando, per le particolari situazioni e caratteristiche di fatto, risultino obiettivamente destinate, in via normale, anche all’esercizio della prospectio ed inspectio su o verso il fondo del vicino

Cass.civ., sez. II, 5 novembre 2012 n. 18904

corruzione, concussione e turbata libertà degli incanti: confiscabile solo il profitto

la nozione di profitto confiscabile non va identificata con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la PA, dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall’illecito penale dal corrispettivo conseguito per l’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell’illecita della causa remota..Ne consegue che il profitto che la parte privata ha conseguito dall’appalto illecitamente ottenuto, non può globalmente omologarsi all’intero valore del rapporto sinallagmatico in tal modo instaurato con l’amministrazione..

Cass.pen., sez. VI, 5 novembre 2012, n. 42530

non è mai rimovibile l’ascensore che serve gli-anziani ed i disabili del palazzo

Cass.Civ., sez. II, sent. n. 18334/2012:

vigente il dovere di “rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all’applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici” … “sono state introdotte disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese all’eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili“… visto che “la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute” degli anziani e dei disabili tanto da poter “assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura o riabilitazione“.

il cartello che reca i titoli edilizi necessari ai lavori

cass.pen., sez. III, sent.n. 40118/2012 sancisce la grande importanza ha il cartello che reca i titoli edilizi necessari ai lavori:
se le indicazioni non risultano adeguatamente visibili all’esterno dell’area del cantiere si configura un illecito penale a carico del titolare del permesso di costruire, dell’appaltatore e del direttore dei lavori. L’indicazione degli estremi della Dia (ad esempio) e dei nomi dei responsabili dell’attività edilizia hanno finalità di sicurezza oltre che di pubblicità.

TAR e farmacie

Il Comune si è discostato dalle puntuali e motivate indicazioni della ASL senza una previa verifica, né dei bacini di utenza, né della attuale dislocazione delle farmacie ubicate nelle zone centrali, né della reale consistenza demografica delle zone individuate come carenti.
Alla luce delle sopra esposte osservazioni il provvedimento impugnato, laddove introduce una quarta sede farmaceutica nel centro storico senza una previa adeguata verifica delle sedi e della dislocazione delle farmacie presenti, né una ricognizione delle esigenze di zone periferiche, pur segnalate dall’amministrazione sanitaria, interlocutore istituzionale del Comune in questa materia, è illegittimo per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti in relazione all’art. 2 della legge 2-4-1968 n. 475, come modificato dalla legge 27/2012, di conversione del d.l. 1/2012.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ristrutturazione edilizia e diversa distribuzione dei vani

non necessita del permesso di costruire l’intervento di ristrutturazione edilizia che comporta solamente una diversa distribuzione dei vani. Dunque, contrariamente all’assunto del giudice a quo, “è da escludersi che integri ‘aumento volumetrico’, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestabile, salvo, beninteso il caso – non ricorrente nella specie – della realizzazione di ‘unità immobiliari’ autonome

cass.pen. sent. n. 37713 dell’1 ottobre 2012

Il giornale telematico non è stampa

…3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62.
3.4. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III sent. N. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010 del 16/07/2010…
Cass.pen., sez. III, 13 giugno 2012, n. 23230

guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida

nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha una idoneità ed un’efficacia assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto “anche” alla guida del ciclomotore. Giova ricordare che recentemente è stata affermata da questa Corte l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, ivi incluso il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori…

Cass.pen., sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32439

installazione di due silos metallici e di un impianto di frantumazione

L’installazione di due silos metallici e di un impianto di frantumazione richiedono il titolo concessorio così come le opere edili realizzate all’interno di una cava in cui si svolgono attività estrattive autorizzate necessitano del permesso di costruire, ove non precarie, anche se connesse al ciclo produttivo, configurandosi, in difetto, il reato di cui all’art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Si ha inoltre trasformazione del suolo anche nello scavo con dinamite del suolo medesimo in modo da arrecare modifiche permanenti.

Cass.pen., Sez. III, 13 giugno 2012, n. 23222

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