le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 hanno fornito una nuova interpretazione dell’articolo 82 dell’ordinamento forense (regio decreto n. 37 del 1934).
Per le Sezioni unite citate, infatti, non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione. Come pure va accantonata la possibilità alternativa di elezione fittizia dello stesso domicilio nella cancelleria dell’ufficio interessato. Basta l’indicazione dell’indirizzo pec che oltretutto, rispetto alla notifica in cancelleria è più veloce e offre più garanzie all’avvocato destinatario.
Categoria: amministrativo
sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio dei permessi per costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento territoriale
poichè l’art. 83 Dpr 380 del 2001 fa riferimento a tutte le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche la cui sicurezza possa, comunque, interessare la pubblica incolumità e poichè nella nozione di costruzione bisogna ricomprendere tutte le opere che alterino in modo stabile lo stato dei luoghi ancorché riconducibili a manufatti privi di volume interno utilizzabile; ne deriva che anche la sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio dei permessi per costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento territoriale
Cass.pen., Sez. III, 18 giugno 2012, n. 24086
CONTRIBUTO UNIFICATO (al 12 giugno 2012)
CONTRIBUTO UNIFICATO
(al 12 giugno 2012)
PROCESSO CIVILE ORDINARIO
| Valore | Importo del contributo |
| Processi di valore fino a €. 1.100,00 | €. 37,00 |
| Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00 | €. 85,00 |
| Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00 | €. 206,00 |
| Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00 | €. 450,00 |
| Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00 | €. 660,00 |
| Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00 | €. 1.056,00 |
| Processi di valore superiore a €. 520.000.00 | €. 1.466,00 |
I processi avanti il GIUDICE DI PACE seguono le tabelle ordinarie così come il Contributo ordinario riguarda i processi in materia di locazione, i processi in materia di comodato, i processi in materia di occupazione senza titolo, i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali
VALORE INDETERMINABILE
| Procedimento | Importo del contributo |
| Per i processi di valore indeterminabile | €. 450,00 |
| Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace | €. 206,00 |
CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO
| Valore | Riduzione del contributo |
| Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:
Procedimento d’ingiunzione Procedimento per la convalida di sfratto Procedimento cautelare Provvedimenti possessori |
50% |
| Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo | 50% |
| Giudizio di sfratto per morosità | 50% |
| Giudizio di sfratto per finita locazione | 50% |
| Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento | 50% |
| Procedimento sommario di cognizione | 50% |
| Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 | 50% |
PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
| Procedimento | Importo del contributo |
| Separazione consensuale (711 c.p.c.) | €. 37,00 |
| Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) | €. 37,00 |
| Procedimento di divorzio
(scioglimento matrimonio cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario) |
€. 85,00 |
| Separazione giudiziale | €. 85,00 |
ALTRI PROCEDIMENTI
| Procedimento | Importo del contributo |
| Procedimenti di volontaria giurisdizione | €. 85,00 |
| Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss | €. 37,00 |
| Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5) | €. 85,00
Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50) |
| Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione | CU ordinario |
| Opposizione ad ordinanza – ingiunzione | C.U. ordinario
oltre a spese forfetizzate secondo l\\’importo di cui all\\’art. 30 D.P.R. 115/2002 |
| Processi dinanzi alla Corte di Cassazione | C.U. ordinario oltre ad un importo pari all\\’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari |
PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE
| Procedimento | Importo del contributo |
| Processi di esecuzione per consegna o rilascio | €. 121,00 |
| Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00 | €. 37,00 |
| Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00 | €. 121,00 |
| Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare | €. 121,00 |
| Processi di esecuzione immobiliare | €. 242,00 |
| Processi di opposizione agli atti esecutivi | €. 146,00 |
PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE
| Procedimento | Importo del contributo |
| Insinuazione tempestiva al passivo | Esente |
| Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura | €. 740,00 |
| Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura | CU ridotto della metà |
| Istanza di fallimento | €. 85,00 |
PROCEDIMENTI ESENTI
| Procedimento | Importo del contributo |
| Procedimenti di rettificazione di stato civile | Esente |
| Processi in materia tavolare | Esente |
| Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:
Procedimenti di assenza e morte presunta Procedimenti di assenza e morte presunta |
Esente |
| Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa | Esente |
| Processi di cui all\\’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”) | |
| Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all\\’art. 9 comma 1-bis TU 115/02
Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro |
PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
| Procedimento | Importo del contributo |
| Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie
(Per i decreti ingiuntivi l\\’importo è ridotto della metà) |
€. 37,00 |
| Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego | CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario |
| Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro | Esente |
| Giudizio di Cassazione | CU ordinario |
PROCEDIMENTI DI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO
| Procedimento | Importo del contributo |
| Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi | €. 300,00 |
| Ricorsi avverso il silenzio | €. 300,00 |
| Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato | €. 300,00 |
| Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale | ESENTE |
| Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego | Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis |
| Ricorsi cui si applica il rito abbreviato | €. 1.500,00 |
| Ricorsi relativi ai i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 ss del D.Lgs n. 104/2010 (art. 119 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010 | €. 4.000,00 |
| Ricorsi concernenti i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (art. 119 co. 1 lett. b) del D.Lgs n. 104/2010) | €. 4.000,00 |
| Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica | €. 600,00 |
| Altri ricorsi | €. 600,00 |
RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI
| Valore | Importo del contributo |
| Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28 | €. 30,00 |
| Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00 | €. 60,00 |
| Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00 | €. 120,00 |
| Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00 | €. 250,00 |
| Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00 | €. 500,00 |
| Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00 | €. 1.500,00 |
IMPRESA
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)
AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE
Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.
art. 186 non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente
…nel nostro ordinamento vige il “principio di legalità” secondo il quale l’esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla legge. Tale principio mira a preservare i cittadini dal pericolo di arbitri. Con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui al terzo comma dell’art. 186, la disposizione non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Né può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l’accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge. La fondatezza di tale assunto è rinvenibile nelle norme del codice di procedura penale che, nel prevedere ipotesi di accompagnamento coattivo, non solo le tipizzano, ma ne prevedono specifici presupposti e modalità di attuazione: art. 132 (accompagnamento coattivo dell’imputato); art. 133 (accompagnamento coattivo di altre persone); art. 349, c. 4, (accompagnamento per identificazione); art. 376 (accompagnamento coattivo per procedere ad interrogatorio o confronto); art. 399 (accompagnamento coattivo in sede di incidente probatorio); art. 490 (accompagnamento coattivo dell’imputato in dibattimento). Ne consegue da quanto detto, che essendo stato intimato al B., da parte dei Carabinieri, un accompagnamento presso un distaccamento della Polizia Stradale sito ad una rilevante distanza del luogo del fatto, con conseguente sensibile limitazione della libertà del predetto B.; il suo rifiuto all’adempimento di un obbligo non dettato dall’invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo dell’art. 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni…
Cass.pen., sez. IV, 31 maggio 2012, n. 21192
escluso il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento Rai
è escluso il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento Rai, qualificato come imposta destinata alla realizzazione di un aiuto di Stato esistente e, dunque, del tutto legittimo, attesa la decisione della Commissione Europea del 20 aprile 2005 n. E 9/2005…
Cass.civ., sez. I, 26 marzo 2012, n. 4776
esercizio dell’accesso
Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 690
…Com’è noto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 e ss della legge n.241 del 1990 la richiesta di esercizio dell’accesso può avere ad oggetto i documenti amministrativi formati e detenuti da un soggetto della pubblica amministrazione e presuppone nel richiedente un situazione giuridicamente rilevante ad ottenere l’ostensione di detti documenti.
Secondo un più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, la situazione sottesa alla domanda di accesso si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela le quante volte la conoscenza degli atti oggetto della formulata richiesta, fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso, è strumentale all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque si rivela rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita ( ex plurimis, Cons. Stato Sez. VI 27 ottobre 2006 n.6440 ).
Sotto l’aspetto testè illustrato la richiesta di accesso del *** si rivela senz’altro ammissibile, insorgendo la legittimazione del medesimo dall’essere proprietario dell’unità immobiliare sovrastante quella in cui è stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso da garage ad ufficio, lì dove dai titoli di assentimento potrebbe derivare una lesione alle posizioni giuridiche soggettive vantate dall’originario ricorrente.
Quanto poi alla questione qui specificatamente sollevata, quella relativa ad una pretesa inesistenza del certificato di agibilità, la richiesta di accesso in via amministrativa del *** e la successiva actio ad exibendum da lui attivata si appalesano ammissibili oltrechè fondate nel merito ( come correttamente statuito dal primo giudice ).
Invero, relativamente all’oggetto della domanda di accesso, occorre far presente che lo scopo della richiesta presuppone in colui che la produce un situazione di ignoranza nel senso che è normale che il richiedente non sa se detto documento esista o meno.
D’altra parte una richiesta fatta in condizioni di ignoranza non può qualificarsi come “impossibile” dal momento che essa è ancorata comunque a dati normativi certi ed inequivocabili che a monte contemplano la presenza di un siffatto documento abilitativo.
In particolare, avuto riguardo alla fattispecie all’esame, l’istanza del *** muove dal presupposto che il documento richiesto è espressamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative recate dal Testo Unico sull’edilizia di cui al DPR. n.380 del 6 giugno 2001 ( ma anche dalla normativa previgente al t.u.) che assoggetta a tale certificazione ogni organismo edilizio destinato ad u utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo nelle strutture edilizie autorizzate, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico ( art.24 , 1 comma del citato DPR )…
dichiarazione di notevole interesse pubblico
…La dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante un’area “vasta” (qualificazione già contemplata, come visto, nella legge n. 1497 del 1939) non costituisce perciò espressione di una funzione di pianificazione; il provvedimento infatti, adottato nell’esercizio di un diverso e autonomo potere, non attiene alla detta funzione né la acquisisce per il fatto della integrazione nel piano, unico atto cui la funzione è invece attribuita allo scopo, ulteriore rispetto alle determinazioni singole, di coordinare l’interazione tra i vincoli di diverso tipo gravanti sul territorio qualificato come paesaggio in un quadro complessivo. Né la pianificazione risulta orientata al solo effetto della inibizione assoluta della edificabilità poiché il piano presuppone e analizza “lo sviluppo sostenibile delle aree interessate”, la presenza di “dinamiche di trasformazione del territorio” e reca prescrizioni e previsioni atte “alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio” compatibili (art. 143, comma 1, lettere h) e f); art. 135, comma 1, lett. d).
La dichiarazione di notevole interesse pubblico non può a sua volta dirsi viziata per illegittimità intrinseca a motivo del solo dato dell’ampiezza dell’area vincolata, in quanto considerato lesivo, di per sé, della tutela della proprietà privata; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul valore comunque primario che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili (Sentenza n. 367 del 2007, in cui sono richiamate le precedenti in materia)….
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 7005
migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno
il diritto del proprietario del fondo di migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno (estrinsecazione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito) non può determinare lo stravolgimento di altre norme poste a garanzia di tutela della intera collettività, quali, appunto quelle che regolano il territorio e l’ambiente ed apprestano una forma di tutela generalizzata.
Correttamente quindi la Corte di Appello ha negato ingresso alla norma regionale invocata dal ricorrente (L.R. n. 52 del 1991, art. 61 poi sostituita dalla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2007) che faceva richiamo al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, nella parte relativa ad interventi non necessitanti di permesso di costruire), facendo invece puntuale richiamo ai contenuti del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1 che impone a chi voglia realizzare nuove opere – ivi comprese quelle stradali – il rilascio di apposita concessione edilizia (oggi permesso di costruire)…
Cass.pen., sez. III, 16 novembre 2011, n. 42049
circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro
Tra il delitto di “sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo”, di cui all’art. 334 c.p., e l’illecito amministrativo di “circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro”, di cui all’art. 213, comma 4, c.strada, intercorre un nesso di specialità unilaterale, che comporta l’applicazione del solo art. 213 cit. ai sensi dell’art. 9, legge n. 689/1981, essendo contenuti nella fattispecie del codice della strada tutti gli elementi specializzanti, tra i quali deve annoverarsi l’elemento “aggiuntivo” costituito da soggetti attivi ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal reato proprio dell’art. 334 c.p.
Cass. pen. Sez. Unite, 28/10/2010, n. 1963
responsabilità disciplinare del Magistrato
in tema di responsabilità disciplinare del Magistrato che ometta o ritardi di depositare la motivazione dei provvedimenti giudiziali si è sostento che:
… il ritardo grave e/o reiterato integri ex se la fattispecie incriminatrice, attesa la innegabile tipizzazione dei comportamenti illeciti operata dal D.lgs. del 2006 (Cass. ss. uu. 14697/2010), così che l’addebito mosso all’incolpato – illecito di pura condotta – postula, per la sterilizzazione della sua antigiuridicità, non già la prova, da parte dell’accusa, della violazione dell’obbligo di diligenza, bensì la speculare allegazione, da parte dell’incolpato, di circostanze oggettivamente idonee a dimostrare la specifica giustificabilità dell’altrettanto specifico ritardo che, ove caratterizzato (come nella specie) dal superamento di ogni limite di ragionevolezza, si sostanzia in una vera e propria ipotesi di denegata giustizia – onde la condotta del magistrato risulta irredimibilmente destinata ad integrare gli estremi dell’illecito contestato (Cass. ss. uu. 10176/2011; 699/2010, 27290/09, 26825/09) ledendo altrettanto irredimibilmente il diritto delle parti (o quantomeno di una di esse) alla durata ragionevole del processo (assorbita ex se, pressoché per intero, da ritardi del tipo di quelli contestati), diritto sempre più intensamente tutelato da norme tanto costituzionali quanto sovranazionali…
Cass.civ., Sez. Un., 17 gennaio 2012, n. 528