Le modalità di campionamento sbagliato annullano le sanzioni dell’ARPAC

Sui ricorsi di due persone giuridiche, il Tribunale di Avellino ha accolto la tesi secondo la quale le modalità di campionamento sbagliato portano all’annullamento delle sanzioni dell’ARPAC.

Infatti, con due sentenza dello stesso giorno il TRIBUNALE di AVELLINO, SEZIONE PRIMA CIVILE, sent. 19/05/2017, ha dichiarato l’illegittimità del metodo di campionamento prescelto dall’ARPAC per la scorrettezza del prelievo dei campioni.

Il  caso il prelievo dei campioni sbagliato può determina un indagine con  carattere solo conoscitivo e non già sanzionatorio.

Annullate perciò le sanzioni dell’Arpac.

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Avvocato tribunale imprese Avellino

Con l’istituzione del Tribunale delle Imprese è nata l’esigenza di una figura legale specialistica che possa tutelare le persone giuridiche innanzi a questa nuova figura giurisdizionale.

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La sosta sulle strisce blu deve potersi pagare col bancomat

Se l’apparecchiatura per pagare la sosta sulle strisce blu non ha il dispositivo che consente il pagamento a mezzo bancomat della sosta, la multa è nulla.
Questo l’orientamento dei giudici di pace in merito, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità del 2016.
Si veda ad esempio Giudice di Pace di Fondi

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Per il calcolo dei redditi del gratuito patrocinio, quali sono i familiari/conviventi?

 

penna-de-stefano-iacobacciLa Cassazione interviene sulla questione del calcolo dei redditi ai fini del gratuito patrocinio, ed in particolare di quali siano i familiari/conviventi da prendere in considerazione. Si impone, cioè, al Giudice una concreta indagine sulla reale situazione di fatto, al di là dei formalismi e delle residenze.

Leggendo Cassazione Penale,  sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 45511, apprendiamo che “non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta – per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato – che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto – non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente, e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell’Agenzia delle Entrate.

Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame.

Il giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto che la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).

Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)”

I requisiti per l’ammissione sono descritti quì

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Sulla responsabilità disciplinare del notaio in ipotesi di omissione della dichiarazionedi conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all’identificazione ed alla capacità reddituale del bene

Ad avviso di Cass.Civ., sez. II, 3 giugno 2016, n. 11507, ricorre la responsabilità disciplinare del notaio, a norma della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1, n. 1, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis, di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all’identificazione ed alla capacità reddituale del bene, senza che rilevi la sola dichiarazione di conformità della planimetria dell’immobile, a sua volta recante i dati catastali identificativi. Trattasi, peraltro, agli effetti della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale, ovvero espressa dalla lettera del citato art. 29, comma 1 bis.

Avvocati di Diritto Agrario ad Avellino

Avvocati Diritto Agrario, Diritto Alimentare ed Enologico

Gli avvocati De Stefano & Iacobacci trattano le materie del Diritto Agrario, del Diritto Alimentare ed Enologico con particolare riferimento alle controversie nel tribunale di Avellino e Benevento ma si estendono anche nel resto del paese e sino innanzi alla Cassazione e Giurisdizioni Superiori .

La materia del diritto agrario (anche noto come diritto dell’agricoltura); ambito che ritrova disciplina sia nell’ordinamento nazionale che comunitario e riguarda l’attività imprenditoriale (soprattutto) diretta alla creazione di beni che hanno nella natura il loro supporto ed il loro radicamento (essendo così manifestazione della vita vegetale ed animale). Dunque lo studio legale si occupa del diritto agrario quale complesso delle norme, sia di diritto privato sia di diritto pubblico, che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici pertinenti all’agricoltura; ossia di quelle delle norme che hanno ad oggetto immediato e diretto il regolamento giuridico dell’agricoltura.

Particolare attenzione è dedicata alle specificità del Diritto Alimentare ed Enologico.

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RICHIESTA DI RIMBORSO DEL #CANONE #RAI DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PAGATO MEDIANTE ADDEBITO NELLE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha pubblicato il modello e le istruzioni per ottenere il RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PAGATO MEDIANTE ADDEBITO NELLE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA.

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I requisiti per vincere un ricorso proposto ex art. 31 d.lgsl. 286/1998 e consentire al genitore clandestino di restare in Italia

Nell’accogliere un ricorso proposto ex art. 31 d.lgsl. 286/1998 il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha statuito che per individuare correttamente la portata della norma che si invoca occorre necessariamente definire i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico che consentono al TM di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare del minore in deroga alle leggi sull’immigrazione. Detta valutazione è demandata caso per caso al giudice specializzato, non richiamandosi a circostanze di fatto preventivamente e rigidamente tipizzabili, e va effettuata sulla base di criteri di massima predefiniti: quali l’età del minore, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore, l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali nel territorio Italiano, la conservazione di vincoli familiari e sociali nel paese d’origine l’effettivo ed adeguato esercizio del ruolo genitoriale da parte del richiedente.

così Tribunale per i Minorenni di Napoli, 22/7/2016, n. 4141

leggi la sentenza cliccando quì

se ne parla sulla stampa ai seguenti link:

http://www.ottopagine.it/av/cronaca/86629/clandestina-ad-avellino-storica-sentenza-puo-restare.shtml

http://www.avellinotoday.it/cronaca/sentenza-giovane-madre-ucraina-resta-avellino.html

 

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