Avvocato Esperto Diritto Alimentare

Avvocato Esperto Diritto Alimentare

De Stefano & Iacobacci Avvocati si occupano di legislazione alimentare, partendo dalla disciplina della Unione europea, e le norme del diritto comunitario che disciplinano la produzione e il commercio di alimenti, e con più specifico riguardo all’approfondimento del regolamento CE n. 178/2002 e alle norme che gli daranno attuazione.

Più in generale si trattano processi in tutti i Tribunali d’Italia inerenti la disciplina vigente in materia alimentare nel territorio nazionale, sino alla Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dell’ordinamento italiano.

Viene quindi trattato il diritto alimentare, inteso come le norme di fonte nazionale, incluse quelle regionali, e di fonte europea e internazionale sulla produzione e il commercio di alimenti, risolvendo i principali problemi in cui incappano nel quotidiano imprese del settore e privati.

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Raccolta di Tutti i provvedimenti emanati per gestire lo stato di emergenza da COVID-19 CORONAVIRUS

Raccolta di Tutti i provvedimenti emanati per gestire lo stato di emergenza da COVID-19 / CORONAVIRUS

La presente pagina ha lo scopo di rendere disponibile la raccolta di tutti i provvedimenti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, emanati dal Governo e da altre Amministrazioni dello Stato con la finalità di gestire lo stato di emergenza connesso all’infezione epidemiologica da COVID-19.

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Avvocato abilitato al Consiglio di Stato Avellino

Avvocato abilitato al Consiglio di Stato Avellino

L’Avv. Danilo Iacobacci e l’Avv. Fabiola De Stefano, entrambi del foro di Avellino, sono abilitati a patrocinare innanzi al Consiglio di Stato; questa A.G. ha anche funzione giurisdizionale, ed a seguito dell’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato si è trasformato in giudice d’appello sulle pronunce di costoro.

Esso, però, è anche giudice ultimo, non essendo contro le sue sentenze ammesso il ricorso in Cassazione, se non per difetto o mancato esercizio della giurisdizione (art. 111, ultimo comma, Cost.).

Inoltre, in attuazione dell’art. 103, co. 1, Cost., una serie di leggi ne ha progressivamente ampliato la giurisdizione esclusiva, tendenza, questa, che è stata tuttavia ridimensionata dalla privatizzazione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, che ha portato le relative controversie al giudice ordinario.

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Avvocato abilitato al patrocinio innanzi alla Corte costituzionale Avellino

Avvocato abilitato al patrocinio innanzi alla Corte costituzionale Avellino

L’Avv. Danilo Iacobacci e l’Avv. Fabiola De Stefano sono abilitati al patrocinio innanzi alla Corte costituzionale, la quale decide circa le leggi (statali e regionali) ed i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, oltre che le accuse mosse contro il Presidente della Repubblica.

La Corte si occupa di giudicare, formalmente, in termini di legittimità, ossia la conformità alla Costituzione di atti e di comportamenti, nonché  in termini di compatibilità, ossia di congruità delle scelte legislative o concernenti lo svolgimento delle funzioni rispetto all’insieme dei princìpi e delle regole della Costituzione.

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Avvocato Cassazionista ad Avellino

Avvocato Cassazionista ad Avellino

L’Avv. Danilo Iacobacci e l’Avv. Fabiola De Stefano, entrambi del foro di Avellino, sono abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, e quindi si occupano di ricorsi in Cassazione avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico,  per violazione del diritto materiale o procedurale, per i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata,  o, ancora, per motivi relativi alla giurisdizione, e contro qualunque provvedimento dell’autorità giudiziaria ivi compreso ogni provvedimento che limiti la libertà personale.

Le materie trattate sono qui e qui

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Avvocato Tribunale Superiore Acque Pubbliche Avellino

Avvocato Tribunale Superiore Acque Pubbliche Avellino

L’Avv. Danilo Iacobacci e l’Avv. Fabiola De Stefano, entrambi del foro di Avellino, sono abilitati al patrocinio innanzi al Tribunale Superiore Acque Pubbliche,  il quale tribunale:

– si occupa in grado di appello tutte le cause decise in primo grado dagli otto Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche aventi sede nelle Corti d’Appello di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari sulle materie di loro competenza (demanialità delle acque, limiti dei corsi o bacini loro alvei e sponde);

– si occupa di controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;

– si occupa di controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le conseguenti indennità;

– si occupa di controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione;

– si occupa dei ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

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CODICE PENALE 2020 – LIBRO TERZO – DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

LIBRO TERZO

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I

Delle contravvenzioni di polizia

Capo I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione I

Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica

1_Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

 

Art. 650.

Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

 

Art. 651.

Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

 

Art. 652.

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.

 

Art. 653.

Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno.

 

Art. 654.

Grida e manifestazioni sediziose.

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell’art. 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

 

Art. 655.

Radunata sediziosa.

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione con l’arresto fino a un anno.

Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell’arresto non inferiore a sei mesi.

Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

 

Art. 656.

Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

 

Art. 657. Abrogato.

 

Art. 658.

Procurato allarme presso l’autorità.

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516.

 

Art. 659.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.

 

Art. 660.

Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

 

Art. 661.

Abuso della credulità popolare.

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

 

2_ Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità

 

Art. 662.

Esercizio abusivo dell’arte tipografica. Abrogato.

 

Art. 663.

Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.

 

Art. 663-bis.

Divulgazione di stampa clandestina.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 664.

Distruzione o deterioramento di affissioni.

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

 

3_ Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

 

Art. 665.

Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. Abrogato.

 

Art. 666.

Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.

Chiunque, senza la licenza dell’autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

E’ sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 667.

Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo. Abrogato.

 

Art. 668.

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell’articolo 266.

 

4_Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell’accattonaggio

 

Art. 669.

Esercizio abusivo di mestieri girovaghi.

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258.

Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

 

Art. 669-bis.

Esercizio molesto dell’accattonaggio.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E’ sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.

 

Art. 670.

Mendicità. Abrogato.

 

Penalista esperto reati stupefacenti ad Avellino

L’avvocato Iacobacci è particolarmente esperto sulla disciplina interna e internazionale in tema di stupefacenti.

Vengono fronteggiati per indagati ed imputati tutti i profili direttamente e indirettamente pertinenti al diritto penale: sia i reati monosoggettivi che quelli commessi nell’ambito della criminalità organizzata, sino alle questioni esecutive e penitenziarie ed alla imputabilità sotto l’effetto di stupefacenti.

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Praticanti Avvocato Avellino

Attualmente presso il nostro studio legale è possibile svolgere la pratica forense.

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