autovelox: le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni devono costantemente essere controllate

LA CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza N. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

di seguito la sentenza integrale

Leggi tutto “autovelox: le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni devono costantemente essere controllate”

Sulla modifica della disciplina in materia di reati ambientali

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, modifica la disciplina in materia di reati ambientali viene inserito nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente” (Libro II, Titolo VI-bis, articoli 452-bis-452-terdecies), all’interno del quale sono previste le nuove fattispecie di reato: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico ed abbandono di materiale radioattivo; impedimento di controllo; omessa bonifica. Detti reati prevedono pene elevate, l’incapacità a contrarre con la PA come pena accessoria, v’è un allungamento consistente della prescrizione e si prevede la confisca obbligatoria. Il ravvedimento operoso opera solo come attenuante.

il Direttore delle Poste licenziato per prelievo abusivo di somme di danaro dai libretti postali

Con riferimento al Direttore delle Poste licenziato per prelievo abusivo di somme di danaro dai libretti postali, la Cassazione (Cassazione Civile, sez. lavoro, 9.1.2015, n. 152) ha statuito, nel confermare la legittimità del licenziamento, che … la delicatezza della funzione svolta dal direttore dell’ufficio postale ed il necessario vincolo fiduciario con l’azienda datrice di lavoro, interrotto dalla condotta del dipendente, giustificano la sanzione espulsiva … la partecipazione all’illecito di altri dipendenti subordinati al direttore non rende lecita la sua condotta, ma caso mai avrebbe giustificato azioni disciplinari anche nei loro confronti …

La Legge del 16 aprile 2015 n. 47 ha modificato la disciplina delle misure cautelari

La Legge, 16 aprile 2015 n. 47, ha modificato la disciplina delle misure cautelari, tra le modifiche introdotte v’è quella all‘art. 275, comma 3, c.p.p., in base alla quale ora la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta solo laddove risultino inadeguate altre misure interdittive o coercitive che potranno essere applicate cumulativamente (vedi art. 299, comma 4, c.p.p.). Viene modificato l’art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., ora per applicare la custodia cautelare in carcere il pericolo di fuga non deve essere solo concreto ma anche attuale; elementi da desumere non solo dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, ma servono ulteriori elementi. Modificato è poi l’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis): la motivazione inerente la misura cautelare non può più essere fatta per relationem ma serve una autonoma motivazione. Seguono poi le modifiche sui termini di durata delle misure interdittive e sulla presunzione di adeguatezza della misura cautelare massima per taluni reati

Sul luogo di consumazione dell’accesso abusivo sistema informatico

Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 17325, rispondendo al quesito inerente il se ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter, cod. pen., sia quello in cui si trova il soggetto che si introduce nel sistema o, invece, quello nel quale è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dall’agente; ha statuito che il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter cod. pen., è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente

cade anche la presunzione di custodia cautelare per associazione ex art. 416 bis c.p.

La Corte Costituzionale con sentenza sentenza n. 48/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La nuova non punibilità per tenuità del fatto

MODIFICHE AL CODICE PENALE:

introdotto l‘art. 131 bis c.p. “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”: al primo comma, “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”;

al secondo comma, i casi nei quali l’offesa non può comunque essere ritenuta di particolare tenuitàquando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”;

al terzo comma, v’è la nozione di comportamento abituale cioè “nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”;

al quarto comma del nuovo “ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69” e “la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE:

inserita al comma 1 dell’art. 411 c.p.p. dopo le parole “condizione di procedibilità” l’espressione “che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale per particolare tenuità del fatto”;

aggiunto all’art. 411 c.p. un comma 1 bis “se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5”;

modificato l’art. 469 c.p.p. con aggiunta del comma 1 bis “la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”;

nuovo art. 651 bis c.p.p., rubricato “efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno” e che stabilisce “la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”

modificate anche le disposizioni in materia di casellario giudiziale e anagrafe delle sanzioni amministrative, con l’iscrizione ivi delle sentenze di proscioglimento ai sensi del nuovo art. 131-bis c.p.

sul dovere della PA di dimostrare la non esposizione all’uranio impoverito o la mancanza di nesso di causalità

Ad avviso delle Giustizia Amministrativa in un acso di militare sottoposto ad uranio impoverito:  E’ indubbio che il ricorrente abbia vissuto in ambiti contaminati e abbia svolto la missione senza le necessarie protezioni ed è fatto notorio che in quegli ambiti è presente l’uranio impoverito: vi è quindi un alto grado di probabilità che la patologia sia insorta a causa dell’esposizione alle polveri sottili e ultra sottili.

L’ Amministrazione non ha dimostrato che l’attività svolta dal ricorrente non comportasse esposizione all’uranio impoverito, ovvero si svolgesse in condizioni “di sicurezza” con l’adozione di forme e sistemi di protezione, considerato che già al momento della prima missione, nel 2006, gli effetti dell’uranio impoverito erano conosciuti. Ne consegue anche la violazione dell’obbligo generale di motivazione, dal momento che il diniego della richiesta del ricorrente non tiene conto della particolare situazione rappresentata al fine di ottenere il beneficio richiesto, né contesta le certificazioni mediche con dati scientifici.

Cosi TAR PIEMONTE SEZIONE PRIMA SENTENZA DEL 6 MARZO 2015

Se sei un Militare che ha un problema analogo e necessità di informazioni, consulenza od assistenza legale, contattaci

In tema di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta

In tema di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta, la Cassazione ha ritenuto che Dev’essere preliminarmente disattesa la prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità, della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza, alla conduzione di veicoli non motorizzati (e segnatamente della bicicletta), essendosi i giudici del merito correttamente allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (autorevolmente sostenuto dalle sezioni unite di questa corte), secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale; e tanto, al di là della circostanza costituita dall’eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (cfr., ex plurimis, Sez. Un., Sentenza n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039).

così Cassazione, sez. IV penale, 2 febbraio 2015, n. 4893

Chiamaci!