La responsabilità del venditore di una automobile difettosa (non conforme al contratto di vendita) ai sensi del Codice del Consumo.

Il Tribunale di Palermo, sez. III Civile, 17/11/2015, n. 6589, affronta il tema della responsabilità del venditore di una automobile difettosa (non conforme al contratto di vendita) ai sensi del Codice del Consumo.
In decisione si statuisce che  il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene: il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, oppure alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Insomma, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

autovelox: le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni devono costantemente essere controllate

LA CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza N. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

di seguito la sentenza integrale

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la fuga dopo il tamponamento è sempre reato

..in tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo di cui al reato dell’art. 189 c.d.s. ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non essendo per contro necessario che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima. Ai fini della configurabilità del reato di fuga, quanto all’elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, la consapevolezza che la persona coinvolta nel’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza..

Cass.pen., 4 febbraio 2013, n. 5510

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