Sul luogo di consumazione dell’accesso abusivo sistema informatico

Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 17325, rispondendo al quesito inerente il se ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter, cod. pen., sia quello in cui si trova il soggetto che si introduce nel sistema o, invece, quello nel quale è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dall’agente; ha statuito che il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter cod. pen., è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente

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