sulla morte dell’assuntore di sostanza stupefacente

Cass.pen., Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 50557:

La morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente, sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) nonché la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.

l’appartenenza del sottotetto condominiale dipende dalla sua funzione

…il sottotetto rientra nel novero dei beni di cui all’art. 1117 cod. civ. quando è destinato all’uso comune, mentre costituisce pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano nel caso in cui assolva la funzione di isolare e proteggere (le unità immobiliari private) dal caldo, dal freddo e dall’umidità…

Cass.civ., sez. II, 17 Dicembre 2013, n. 28141

sul peculato e sulla rivelazione del segreto di ufficio commessi da personale di Cancelleria

La Cassazione è intervenuta sul peculato e sulla rivelazione del segreto di ufficio commessi da personale di Cancelleria sancendo i seguenti principi di diritto:

Il delitto di peculato è integrato nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della “res” o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, è già comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato.

La disciplina del segreto d’ufficio per l’impiegato pubblico è prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 28, che ha sostituito il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15, (testo unico degli impiegati civili dello Stato). Tale norma non si limita a disporre l’obbligo di “mantenere il segreto d’ufficio”, ma ne definisce anche l’ambito e l’estensione, specificando che l’impiegato “non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”.

 così Cass.pen., sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 49133

modello di organizzazione e gestione Avellino – Modello 231 Avellino

Il modello di organizzazione e gestione o Modello 231 è l’atto che una persona giuridica redige al fine di cautelarsi dalla responsabilità penale derivante dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8/6/2001; normativa questa che, com’è noto, ha introdotto nell’ordinamento italiano la c.d. responsabilità da reato nascente in capo a colui il quale commette taluni reati nell’interesse od a vantaggio degli enti.

L’avvocato Danilo Iacobacci si occupa della redazione di Modelli 231 specifici e personalizzati sull’esigenza del cliente. Per avere maggiori informazioni, dettagli e preventivi, è possibile inviare una email a iacobacci@studiolegaledesia.com oppure un fax al n. 08251800448 

raccolta di tracce biologiche senza consenso dell’indagato ed a sua insaputa: per la Cassazione è legittima

E’ legittima l’attività di raccolta di tracce biologiche riferibili all’indagato eseguita dalla polizia giudiziaria senza ricorrere ad alcun prelievo coattivo, ancorchè posta in essere all’insaputa dello stesso. La procedura prevista dall’art. 224 bis c.p.p., introdotta con la legge 85/2009 deve essere attivata solo quando non vi sia il consenso della persona nei cui confronti deve essere effettuato il prelievo, e quindi non vi è alcuna necessità di ricorrere a detta procedura se sia stato già acquisito in altro modo il campione biologico, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona.

Cass.pen., Sez. I, 5 dicembre 2013, n. 48907

questione di legittimità costituzionale degli articoli 65 e 57 del d.P.R. n. 602/1973

per ottenere un risposta Costituzionalmente accettabile circa la ritenuta “discriminazione” tra entrate tributarie e non tributarie con particolare riferimento alla eccezione dei vizi di notificazione del pignoramento e/o alla inesistenza della stessa il Tribunale di Sulmona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 65 e 57 del d.P.R. n. 602/1973
Clicca qui per leggere l’ordinanza del Tribunale di Sulmona

commette un illecito disciplinare il Magistrato candidatosi alle elezioni comunali senza prima porsi in aspettativa?

La Cassazione a SS.UU. annulla la contestazione – ex art. 3 comma 1 lett. h) d.lgsl. n. 109/2006 – mossa ad un Magistrato candidatosi alle elezioni comunali senza prima porsi in aspettativa.
Rileva la Corte che nel provvedimento di censura del CSM vi sia un “vizio di motivazione nella misura in cui ha tratto dalla partecipazione del dott. XXX all’attività di propaganda politica in occasione di una determinata competizione elettorale, per una durata assai limitata nel tempo (pochi giorni), un decisivo elemento di valutazione per ritenere la sistematicità è continuità della partecipazione al partito politico che indicava la sua candidatura a vicesindaco ed a quella coalizione che esprimeva il candidato sindaco, laddove si trattava di attività coperta da legittimo esercizio del diritto di elettorato passivo atteso che il dott. XXX magistrato di tribunale, esercitava le sue funzioni giudiziarie in altro circondario, diverso da quello dove aveva luogo la competizione elettoral. Mentre l’asserita indebita spendita, in tale occasione, della qualità di magistrato non valeva ad integrare il requisito della sistematicità e continuità della partecipazione al partito politico, ma avrebbe potuto costituire semmai autonoma e diversa condotta disciplinarmente rilevante ai sensi della lett. a) del primo comma dell’art. 3 d.lgsl. n. 109/2006″

così Cass.civ. Sez. Un., 16/12/2013, n. 27987

la nomina di un RSPP non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per morte del dipendente

In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori”. Ed infatti, per la Corte, il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione“.

Cass.pen., sez. IV, 16/12/2013, n. 50605

Avvocato Matrimonialista ad Avellino – Separazione, Divorzio e Diritto di Famiglia

Avvocato Matrimonialista ad Avellino | Separazione, Divorzio e Diritto di Famiglia | Avvocato Esperto

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Sicurezza sul Lavoro Avellino – Datore di lavoro e Lavoratore Avellino – Civile Penale

La “sicurezza sul lavoro” è la condizione nella quale il lavoratore lavora senza esporsi al rischio di incidenti; essa si ha quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti e degli strumenti che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità materiale del verificarsi di incidenti e quando il lavoratore è stato adeguatamente formato ed informato sulle attività da svolgere e su quelle ad esse affini.

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