E’ omicidio volontario aiutare la propria moglie a morire

Un recente intervento della Corte di Cassazione ha statuito che è configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l’omicidio del consenziente, in caso di mancanza di una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo, che non attribuisce a terzi (nella specie ad un familiare) il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell’integrità fisica altrui.

Così Cass., sez. I, 31 marzo 2016, n.12928.

Il proscioglimento per vizio di mente implica il mancato risarcimento (in sede penale) alla vittima

Sul punto del mancato risarcimento alla parte civile nel caso di proscioglimento dell’imputato per vizio di mente è intervenuta con articolata recente pronuncia la Corte Costituzionale, v. sentenza n.12/2016, ad avviso della quale:
…È ben vero che la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, postula – allo stesso modo di quella di condanna – l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all’imputato, in termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappresenta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rapporto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo, sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008).
Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell’imputato viene affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa – in virtù della regola generale dell’art. 2046 cod. civ. – persino la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, cod. civ.). Solo in via sussidiaria – allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo – il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall’incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un’«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell’an che nel quantum, all’apprezzamento discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, cod. civ.)….

L’attenuante della collaborazione in materia di stupefacenti puo prevalere sulla recidiva reiterata

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 74/2016 del 7 aprile 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Il difensore non può rinunciare all’impugnazione senza procura speciale se l’imputato è assente

La Cassazione penale, Sezioni Unite, 24/11/2015, n. 12603, ha statuito che:

Il difensore, di fiducia o di ufficio, dell’indagato o imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga

La Consulta interviene sulla questione della inapplicabilità innanzi al Giudice di Pace Penale del Patteggiamento

La Consulta interviene con ordinanza n. 50/2016 sulla questione della inapplicabilità innanzi al Giudice di Pace Penale del Patteggiamento (e più in generale dei riti alternativi).

“…[la] Corte ha rimarcato come il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario;

che il d.lgs. n. 274 del 2000 contempla, infatti, forme alternative di definizione, non previste dal codice di procedura penale, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un’accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo: procedimento nel quale il giudice deve inoltre favorire la conciliazione tra le parti (artt. 2, comma 2, e 29, commi 4 e 5), e in cui la citazione a giudizio può avvenire anche su ricorso della persona offesa (art. 21);

che, in particolare, l’istituto del patteggiamento mal si concilierebbe con il costante coinvolgimento della persona offesa nel procedimento, anche in rapporto alle forme alternative di definizione (artt. 34, comma 2, e 35, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 274 del 2000);

che, di conseguenza, «le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore […], comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento», impedendo altresì di ravvisare in essa una violazione del diritto di difesa (ordinanze n. 28 del 2007 e n. 228 del 2005);

che tali conclusioni non sono inficiate dal rilievo che, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – connessione circoscritta, peraltro, dall’art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000 alla sola ipotesi del concorso formale di reati – è consentito il ricorso al “patteggiamento” anche per i reati attratti nella competenza del giudice superiore;

che, infatti, le situazioni poste a raffronto «sono tra loro affatto diverse e non possono essere oggetto di comparazione al fine del giudizio di costituzionalità» (ordinanza n. 228 del 2005);

che inconferente risulta, infine, il riferimento dell’odierno rimettente al fatto che, nel caso in cui il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal tribunale per ragioni di connessione, l’imputato possa beneficiare, oltre che del “patteggiamento”, anche della sospensione condizionale della pena, diversamente che nell’ipotesi in cui il reato fosse giudicato dal giudice onorario;

che, a prescindere da ogni altro possibile rilievo, è sufficiente rilevare che la disparità di trattamento ora indicata non deriverebbe comunque dalla norma sottoposta a scrutinio, ma dalla distinta disposizione – l’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000 – che rende inapplicabile l’istituto della sospensione condizionale alle pene inflitte dal giudice di pace (disposizione ritenuta, peraltro, anch’essa non in contrasto con l’art. 3 Cost. da questa Corte: sentenza n. 47 del 2014)…”

Avvocato diritto penale del lavoro Avellino

Il diritto penale del lavoro afferisce al più complesso sistema penale in materia di lavoro, in particolare alle ipotesi di reato spesso collegate alla materia della sicurezza sul lavoro ed agli eventi (es. lesioni, morte, etc.) ad esso spesso conseguenti anche per violazione di norme o negligenza, imprudenza ed imperizia.

Se hai necessità di un penalista ad Avellino che si occupi di diritto penale del lavoro puoi rivolgerti allo studio legale Iacobacci anche per consulenza in materia di sicurezza sul lavoro.

Avvocato di diritto penale tributario Avellino

Il diritto penale tributario tratta gli illeciti penali in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e la loro interpretazione e applicazione.

Certamente l’illecito tributario è da inserirsi nell’ambito di un diritto penale costituzionalmente orientato, date anche l’evoluzione e le modifiche, a far tempo dalla legge del 1929 e fino alle più recenti e peculiari novità, che hanno toccato la materia.

Se hai bisogno di un avvocato penalista in materia di diritto penale tributario ad Avellino puoi contattare l’avv. Danilo Iacobacci anche solo per un consulto.

Avvocato diritto penale amministrativo e diritto penale societario Avellino

Il sistema generale del diritto punitivo può dividersi in due sottosistemi: il diritto criminale, o penale in senso stretto, e il diritto punitivo amministrativo, detto anche Diritto penale amministrativo. La disciplina della materia è data dalle leggi di depenalizzazione che si sono succedute, muovendo dal testo generale della L. n°689/1981 fino al D. Lgs. N°507/1999.

Il diritto penale societario è invece rinvenibile soprattutto nel D.Lgs. n°231/2001, con il quale è stato introdotto per la prima volta in Italia un rivoluzionario sistema organico di responsabilità sanzionatoria delle persone giuridiche, o meglio degli enti in generale (Societas puniri potest).

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Scandalo Olio 2015, la nota dell’Antitrust e gli olii interessati

L’Antitrust comunica in data 13 novembre 2015 che sono state AVVIATE SETTE ISTRUTTORIE PER VERIFICARE L’AUTENTICITÀ DEI PRODOTTI CON “OLIO EXTRA-VERGINE”

Si legge nella  nota:
Sulla base delle segnalazioni pervenute da un’associazione di consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette, nei confronti di alcune importanti aziende che commercializzano olio in Italia. Oltre a tre marchi del Gruppo Carapelli (“Carapelli Il frantoio”, “Bertolli Gentile” e “Sasso Classico”), gli altri sono “Carrefour Classico”, “Cirio 100% italiano”, “De Cecco Classico”, “Prima donna Lidl”, “Pietro Coricelli Selezione” e “Santa Sabina”.

Secondo quanto segnalato, a seguito di test condotti dal laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le caratteristiche organolettiche e chimiche dei campioni di olii sottoposti a verifica sarebbero risultate inferiori ai valori previsti per qualificare l’olio come extra-vergine di oliva. Queste condotte, una volta verificate e accertate, potrebbero integrare pratiche commerciali scorrette: le indicazioni riportate sulle etichette e nelle campagne pubblicitarie, per prodotti che non corrispondono alle caratteristiche qualitative dichiarate, sarebbero suscettibili di indurre in errore i consumatori nelle loro scelte d’acquisto.

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