il reato di indebita percezione di erogazioni assorbe quello di falso

…Atteso il rapporto di parziale identità tra le fattispecie di cui agli artt. 316 e 483 – osservano i giudici – il reato di indebita percezione di erogazioni di cui all’art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso, in quanto l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483, ovvero l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione…


così Cass.Pen., Sez. V, 15 gennaio 2014, n. 1574

le vicende private anche se penali non implicano la cancellazione del medico dall’albo

Le vicende private, anche se penali, ad avviso della Cassazione non implicano la cancellazione del medico dall’albo professionale; ed infatti, deve operarsi una netta distinzione tra condotte aventi rilievo e incidenza rispetto alla affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle funzioni o delle attività volta per volta considerate, e che quindi possono essere legittimamente oggetto di valutazione a questi effetti; e condotte riconducibili esclusivamente ad una dimensione “privata” o alla sfera della vita e della libertà individuale, in quanto tali non suscettibili di essere valutate ai fini di un requisito di accesso a funzioni o ad attività pubbliche comunque soggette a controllo pubblico.

Così Cass. Civ., sez. II, 21 Gennaio 2014, n. 1171

la modifica normativa dell’art. 280 comma 2 c.p.p. è retroattiva

l’art. 280 comma 2 c.p.p. è stato innovato dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del d. l. 1 luglio 2013, n. 78 recante Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

Il testo così novellato stabilisce ora che la custodia in carcere possa “essere disposta solo per delitti consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni“.

Ciò premesso, ad avviso di Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 48462 :
pur in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve ritenersi che la modifica normativa in esame sia senz’altro applicabile ai procedimenti cautelari in corso al momento dell’entrata in vigore della su citata l. n. 94/2013

art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dall’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, è un titolo autonomo di reato

Con sentenza emessa l’8 gennaio 2014 – di cui è stata fornita l’informazione provvisoria – la Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che la nuova formulazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dall’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, configura un titolo autonomo di reato per fatti di lieve entità riconducibili alle altre previsioni contenute nel medesimo art. 73, precisando che il più breve termine di prescrizione di sei anni previsto per tale reato ex art. 157 comma 1 cod. pen., debba applicarsi anche retroattivamente, a norma dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.

la critica politica deve fondarsi sull’attribuzione di fatti veri

… In punto di diritto non v’è dubbio che in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., la critica politica – che nell’ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè non obiettivi – deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità…

così Cass.pen., Sez. II, 19 dicembre 2013, n. 51439

sulla morte dell’assuntore di sostanza stupefacente

Cass.pen., Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 50557:

La morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente, sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) nonché la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.

sul peculato e sulla rivelazione del segreto di ufficio commessi da personale di Cancelleria

La Cassazione è intervenuta sul peculato e sulla rivelazione del segreto di ufficio commessi da personale di Cancelleria sancendo i seguenti principi di diritto:

Il delitto di peculato è integrato nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della “res” o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, è già comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato.

La disciplina del segreto d’ufficio per l’impiegato pubblico è prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 28, che ha sostituito il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15, (testo unico degli impiegati civili dello Stato). Tale norma non si limita a disporre l’obbligo di “mantenere il segreto d’ufficio”, ma ne definisce anche l’ambito e l’estensione, specificando che l’impiegato “non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”.

 così Cass.pen., sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 49133

modello di organizzazione e gestione Avellino – Modello 231 Avellino

Il modello di organizzazione e gestione o Modello 231 è l’atto che una persona giuridica redige al fine di cautelarsi dalla responsabilità penale derivante dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8/6/2001; normativa questa che, com’è noto, ha introdotto nell’ordinamento italiano la c.d. responsabilità da reato nascente in capo a colui il quale commette taluni reati nell’interesse od a vantaggio degli enti.

L’avvocato Danilo Iacobacci si occupa della redazione di Modelli 231 specifici e personalizzati sull’esigenza del cliente. Per avere maggiori informazioni, dettagli e preventivi, è possibile inviare una email a iacobacci@studiolegaledesia.com oppure un fax al n. 08251800448 

raccolta di tracce biologiche senza consenso dell’indagato ed a sua insaputa: per la Cassazione è legittima

E’ legittima l’attività di raccolta di tracce biologiche riferibili all’indagato eseguita dalla polizia giudiziaria senza ricorrere ad alcun prelievo coattivo, ancorchè posta in essere all’insaputa dello stesso. La procedura prevista dall’art. 224 bis c.p.p., introdotta con la legge 85/2009 deve essere attivata solo quando non vi sia il consenso della persona nei cui confronti deve essere effettuato il prelievo, e quindi non vi è alcuna necessità di ricorrere a detta procedura se sia stato già acquisito in altro modo il campione biologico, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona.

Cass.pen., Sez. I, 5 dicembre 2013, n. 48907

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