la nomina di un RSPP non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per morte del dipendente

In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori”. Ed infatti, per la Corte, il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione“.

Cass.pen., sez. IV, 16/12/2013, n. 50605

Sicurezza sul Lavoro Avellino – Datore di lavoro e Lavoratore Avellino – Civile Penale

La “sicurezza sul lavoro” è la condizione nella quale il lavoratore lavora senza esporsi al rischio di incidenti; essa si ha quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti e degli strumenti che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità materiale del verificarsi di incidenti e quando il lavoratore è stato adeguatamente formato ed informato sulle attività da svolgere e su quelle ad esse affini.

Se sei un datore di lavoro indagato/imputato in un giudizio penale o convenuto in un giudizio civile in materia di sicurezza sul lavoro, oppure se sei un lavoratore danneggiato da una violazione inerente la sicurezza sul lavoro, puoi rivolgerti agli avvocati De Stefano e Iacobacci, anche solo per un parere, contattando il n. 3284280070 od inviando una email a info@studiolegaledesia.com oppure utilizzando il modulo dei contatti o i canali social

Colpa Medica Avellino – Responsabilità Medico Avellino – Negligenza medica – Civile Penale

La responsabilità per colpa medica consegue ad un comportamento illecito quando vi sia un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata oltre che dalle conseguenze penali anche da un aspetto risarcitorio civilistico. Generalmente la responsabilità medica – civile e penale – ha natura contrattuale, extracontrattuale o da c.d. contatto sociale.

Se sei un medico indagato/imputato in un giudizio penale oppure convenuto in un giudizio civile per colpa medica, oppure se sei un paziente danneggiato da una negligenza medica, puoi rivolgerti agli Avvocati De Stefano e Iacobacci – anche solo per un parere sulle coseguenze civili e penali – contattando il n. 3284280070 od inviando una email a info@studiolegaledesia.com oppure utilizzando i social o l’apposito form online

Avellino | Sportello Antiviolenza ed Antistalking | Centro Antiviolenza | Gratuito Patrocinio per vittime di violenza

Sportello antiviolenza ad Avellino | Sportello Antistalking ad Avellino | De Stefano & Iacobacci Avvocati

Da moltissimi anni De Stefano & Iacobacci Avvocati ha attivato lo Sportello Antiviolenza e lo Sportello Antistalking.

Per accedere allo Sportello antiviolenza ed allo Sportello antistalking è possibile concordare un appuntamento presso lo studio legale De Stefano & Iacobacci che si trova ad Avellino città in via Santissima Trinità n. 36, a pochi metri dalla centralissima Piazza della Libertà e vicino al terminal dei mezzi pubblici.

Se preferisci interagire con un avvocato donna è a tua disposizione l’ Avvocato Fabiola De Stefano.
Per concordare un appuntamento basta telefonare lo 0825456386 oppure inviare una email a info@studiolegaledesia.com oppure contattare direttamente l’Avvocato Fabiola De Stefano o l’ Avv. Danilo Iacobacci ai loro recapiti.

In alternativa è possibile utilizzare il modulo dei contatti o qualsiasi altro canale di contatto ivi indicato.

Per le vittime di violenza la legge vigente prevede il gratuito patrocinio in molti casi.

La violenza di genere è ormai un fenomeno dilagante, riguarda ogni fascia sociale e culturale; spesso la violenza, fisica o morale, proviene da partner o ex partner od addirittura da amici e vicini di casa. La violenza di genere è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un problema di salute pubblica che incide gravemente sul benessere fisico e psicologico di tutti coloro che ne sono vittima.

Ed è per tentare di aiutare chiunque si trovi in difficoltà che gli Avvocati De Stefano e Iacobacci mettono gratuitamente a disposizione uno specifico Sportello antiviolenza ed antistalking, al fine di utilizzare le leggi vigenti a tutela delle persone vittime di ogni genere di violenza fisica e morale – familiare o esterna che sia – ed al fine di porre rimedio immediato allo stato di stress, ansia ed al senso di abbandono che assale la vittima quando, in ragione delle violenza che subisce, si sente sola. Lo sportello si occupa, quindi, anche dei casi di stalking.

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno dei più noti studi legali esperti in materia di reati sessuali.
L’avvocato Danilo Iacobacci è tra i più esperti legali in materia di reati sessuali e di stalking.

Se hai bisogno di aiuto contattaci, noi ci siamo, anche col gratuito patrocinio.

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    Sono a tua disposizione anche lo sportello del consumatore e quello dei disabili

    Lo Sportello Antiviolenza e lo Sportello Antistalking dello studio legale De Stefano & Iacobacci ad Avellino sono stati creati per offrire supporto concreto e tutela legale a chiunque sia vittima di violenza o stalking.

    Grazie alla lunga esperienza dei nostri avvocati in diritto penale e civile, siamo in grado di fornire consulenze specializzate e personalizzate per affrontare e superare situazioni di violenza, sia fisica che psicologica, e di molestie.

    L’Avvocato Fabiola De Stefano e l’Avvocato Danilo Iacobacci si impegnano a garantire la massima riservatezza e sensibilità durante tutto il percorso legale, assistendo le vittime in ogni fase, dall’accoglienza iniziale fino alla rappresentanza in tribunale, laddove necessario.

    Grazie alla possibilità di accedere al gratuito patrocinio, anche chi si trova in difficoltà economica può usufruire di assistenza legale professionale senza oneri finanziari.

    Gli sportelli antiviolenza e antistalking non si limitano alla tutela legale, ma offrono un punto di riferimento sicuro e affidabile per le vittime. Chiunque si rivolga al nostro studio riceverà ascolto e sostegno immediato, con l’obiettivo di interrompere il ciclo di violenza e ristabilire serenità e sicurezza. Grazie a una rete di collaborazioni con enti locali e associazioni di supporto, siamo in grado di attivare rapidamente misure di protezione, come l’ordine di allontanamento per gli aggressori, il divieto di avvicinamento e altre tutele previste dalla legge.

    Se cerchi un supporto professionale ad Avellino per affrontare situazioni di violenza o stalking, De Stefano & Iacobacci Avvocati è a tua disposizione.

    Non sei solo: chiamaci o scrivici per fissare un appuntamento in cui potremo valutare insieme la tua situazione e le azioni legali più opportune da intraprendere.

    l’appropriazione indebita dell’avvocato

    integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’esercente la professione forense che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente ancorché egli sia, a sua volta, creditore dì quest’ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, salva la dimostrazione non solo dell’esistenza del credito, ma anche della sua esigibilità e del suo preciso ammontare

    Cass.pen, Sez. II, 25 marzo 2013, n. 13801

    è costituzionalmente legittima l’esclusione del lavoro di pubblica utilità nella guida in stato di ebbrezza in caso di sinistro

    la Corte Costituzionale non riscontra alcuna irragionevolezza intrinseca nella scelta del legislatore di escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità allorché la fattispecie risulti aggravata dal fatto di aver cagionato un incidente stradale;
    e ciò poiché: la ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida;

    Corte Costituzionale, il 21 ottobre 2013, ordinanza n. 247/2013

    Riabilitazione penale Avellino

    Chi volesse cancellare gli effetti di una condanna penale, ritornando “come un incensurato”, può chiedere la riabilitazione penale.
    La riabilitazione può essere chiesta trascorsi tre anni (oppure otto per i recidivi aggravati, oppure dieci per i delinquenti abituali) dall’espiazione della pena o dalla sua estinzione o sospensione.
    Hai necessità di proporre una riabilitazione?

    Contatta l’Avv. Danilo Iacobacci (Cell. 3284280070 – Fax n. 08251800448 – Email info@studiolegaledesia.com)

    non è guida sotto l’effetto di stupefacenti la sosta in auto

    …poiché non è dato sapere se gli agenti abbiano controllato l’autovettura con a bordo il ricorrente e la fidanzata proprio nel momento in cui si fermava, non si può escludere che l’assunzione delle sostanze stupefacenti possa essere avvenuta proprio durante la sosta nell’area di servizio e non prima che l’imputato si fosse posto alla guida dell’auto…
    Cass.pen., sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30209 

    il consenso dell’interessato non esclude la falsità della firma

    …sul piano oggettivo, ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), il consenso o acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l’interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l’agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l’erroneo convincimento sull’effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale; sul piano soggettivo, nel delitto in questione, per l’integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l’oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo…

    Cass.pen., 27 agosto 2013, n. 35543 

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