Sportello dei disabili e dei fragili

Sportello dei disabili e dei fragili ad Avellino | De Stefano e Iacobacci Avvocati

De Stefano & Iacobacci ha inaugurato il 26/2/2022 lo sportello dei disabili, personalmente curato dall’Avv. Fabiola De Stefano, è ispirato ai principi della accessibilità, integrazione, lotta alla discriminazione, e tutela dei diritti in favore dei soggetti fragili.

Lo sportello nasce per fornire consulenza sui temi dell’accessibilità, dell’integrazione, della lotta alla discriminazione, della tutela dei diritti delle persone fragili, disabili, malati, anziani.

Lo sportello è anche a supporto di tutti i loro familiari e caregiver, e serve ad aiutarli a conoscere i loro diritti, i servizi agli stessi dedicati, ed a portare avanti le battaglie e le iniziative di sensibilizzazione e integrazione sociale.

Lo sportello è una costola del già attivo sportello del consumatore e di quello antiviolenza.

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il genitore del disabile ha diritto al risarcimento danni da mancata corresponsione del servizio comunale

…in effetti, non si può non ritenere che il genitore di un figlio disabile al quale venga negata l’erogazione di un servizio assistenziale previsto dalla legge solo per ragioni burocratiche e che sia per questo costretto a prestare personalmente l’assistenza non subisca un pregiudizio a livello psicologico e morale, sia per lo stress legato alla necessità di adeguare le proprie attività lavorative e personali alla mutata situazione – e nella specie va tenuto presente che la sig.ra M. è madre di sei figli – sia per la sensazione di avere subito una profonda ingiustizia, tanto più ingiustificata e inaccettabile in quanto colpisce un figlio che versa in situazione di disabilità.
E anche con riguardo ai danni materiali di cui si chiede il ristoro può ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza del nesso causale, non essendo fra l’altro contestabile che per accompagnare la figlia a scuola la ricorrente ha dovuto utilizzare la propria autovettura ed ha dovuto compiere un tragitto aggiuntivo.
Ad identica conclusione deve pervenirsi con riguardo al danno indicato al precedente punto 2, let. a), visto che il Comune non ha contestato l’affermazione secondo cui durante la fruizione del congedo straordinario non maturano né le ferie, né la tredicesima e né il TFR. A tal proposito non si comprendono i rilievi della difesa del Comune circa il fatto che la ricorrente avrebbe fruito del congedo straordinario anche dopo l’attivazione del servizio. Se anche questo corrispondesse al vero, nella documentazione allegata alla memoria notificata del 10/10/2012 i 223 giorni di congedo straordinario risultano fruiti alla data dell’11/6/2011 (quindi in data addirittura antecedente a quella di pubblicazione della sentenza n. 684/2011)…

T.A.R. Marche – Ancona, Sezione I, 11 gennaio 2013, n. 23

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