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La diffamazione tramite social network è aggravata (con le conseguenze in tema di Giudice competente)

L’intervento recente della Corte di Cassazione penale (Cass.pen, sez. I, 2/12/2016, n. 50) ha confermato l’orientamento ad avviso del quale la diffamazione tramite social network è aggravata, con tutte le conseguenze in tema di competenza in capo al tribunale monocratico.

Leggendo la pronuncia, si apprende che: Deve, invero, essere data continuità al principio di diritto, affermato da questa Corte, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.

La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459).

Di conseguenza: L’aggravante contestata radica la competenza per materia del Tribunale in ordine al reato di diffamazione, che attrae per connessione quello di minaccia, ex art. 6 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, ascritto nell’imputazione come commesso con la medesima condotta, diffusiva di messaggi diretti contestualmente e contemporaneamente a offendere entrambi i beni giuridici tutelati dagli artt. 595 e 612 cod. pen.

per le Sezioni Unite è remissione tacita il non presentarsi del querelante

Chiamate a decidere sul se configuri remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (udienza 23 giugno 2016) hanno ritenuto di rispondere affermativamente.

Il praticante avvocato non può patrociniare in appello

Sul tema è intervenuta la Cassazione (v. sez. II, n. 3917/2016), ad avviso della quale:
Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace

Avellino | Sportello Antiviolenza ed Antistalking | Centro Antiviolenza | Gratuito Patrocinio per vittime di violenza

Sportello antiviolenza ad Avellino | Sportello Antistalking ad Avellino | De Stefano & Iacobacci Avvocati

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In alternativa è possibile utilizzare il modulo dei contatti o qualsiasi altro canale di contatto ivi indicato.

Per le vittime di violenza la legge vigente prevede il gratuito patrocinio in molti casi.

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