corruzione, concussione e turbata libertà degli incanti: confiscabile solo il profitto

la nozione di profitto confiscabile non va identificata con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la PA, dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall’illecito penale dal corrispettivo conseguito per l’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell’illecita della causa remota..Ne consegue che il profitto che la parte privata ha conseguito dall’appalto illecitamente ottenuto, non può globalmente omologarsi all’intero valore del rapporto sinallagmatico in tal modo instaurato con l’amministrazione..

Cass.pen., sez. VI, 5 novembre 2012, n. 42530

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