la decisione che definisce il procedimento assunta in violazione del divieto dell’art. 37 c.p.p. dal giudice nei cui confronti sia stata proposta istanza di ricusazione è affetta da nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p. solo se la ricusazione viene accolta; conserva, invece, validità nei casi in cui la ricusazione è rigettata o dichiarata inammissibile, v. Cass.pen. S.U. n. 23122, de 9 giugno 2011