illegittimità costituzionale dell’art. 297 cpp

la Consulta 22/07/2011 n. 233 – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui – con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi – non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura.

post 2011

sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica integra circolazione

ad avviso di Cass. civ., 13 luglio 2011 n. 15392
La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso

post 2011

materia tributaria e divieto di abuso del diritto

Corte di Cassazione n. 16341 del 27 luglio 2011

in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d\imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dellimposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali». Da ciò deriva che non si può opporre al fisco il negozio «per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall\operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione

post 2011

costo di spedizione della bolletta

l’Enel non dovrà risarcire l’utente per il costo di spedizione della bolletta; ed infatti, deve escludersi che la prescrizione dell’articolo 6, comma 4, della deliberazione 200/99 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che impone ai gestori del servizio di offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta (alternativa all’onerosità della spedizione), abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’articolo 1339 Cc, di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dall’utente del servizio di fornitura dell’energia elettrica risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza

così Cass. civ. 22 luglio 2011, n. 16141

post 2011

omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione ed il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può però assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria

Cassazione n. 28922 del 20 luglio 2011

post 2011

responsabilità del RSPP

La responsabilità del datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, infatti, che pure è privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione

Cassazione 19 luglio 2011, n. 28779

cause UNC irpina contro Granbazaar

ai seguenti link gli aggiornamenti delle cause contro GB

seguite dall’UNC irpina:

http://www.ottopagine.net/common/interna.aspx?id=19504

http://www.ilciriaco.it/cronaca/news/?news=8248

http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cronaca-in-irpinia/2-cronaca/70396-truffati-dal-sito-granbazaar-le-prime-denunce-da-avellino.html

per info e contatti

http://www.studiolegaledesia.com/attivita/consumatori-avellino/

 

obblighi degli intermediari finanziari in tema di Bond Argentini

intervento del Tribunale civile di Prato, 13 luglio 2011, n. 1432, sugli obblighi degli intermediari finanziari in tema di Bond Argentini;

ad avviso del giudice:

la materia dell’intermediazione finanziaria è costellata da una serie di obblighi puntuali imposti all’intermediario, che, sebbene finalizzati in prima battuta ad obiettivi di tutela del risparmiatore, finiscono per assolvere anche ad obiettivi di certezza e di semplificazione dell’accertamento processuale, con particolare riferimento al quid consistam dell’inadempimento dell’intermediario.
Tale profilo rileva, in particolare, in merito agli obblighi di informazione specifici, imposti dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 (applicabile ratione temporis al caso in esame), il quale stabilisce che: “Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’ investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.”
Come già rilevato, la banca convenuta ha pienamente provato di aver adempiuto agli obblighi di cui alle lett. a) e b) della norma appena richiamata: sia la copia del contratto quadro che il documento rischi consegnato ai ricorrenti sono prodotti agli atti e non è pertanto necessario spendere ulteriori parole sul punto.
Tuttavia, la stessa norma evidenzia come in capo all’intermediario non sussistano solamente obblighi di informazione generica, adempiuti con il documento rischi. L’art. 28, II comma, del reg. 11522/1998 prescrive infatti degli obblighi di informazione specifica sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della singola operazione. Il carattere puntuale che devono assumere tali informazioni è evidenziato in termini causali dal fatto che la loro conoscenza da parte dell’investitore deve essere tale da consentire di “effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
Nel caso in esame i titoli argentini sono stati comprati nell’ottobre 2001, nell’imminenza del default preannunciato dagli incisivi abbassamenti del rating effettuati dalle maggiori agenzie internazionali.
Il fatto che l’investitore avesse un profilo connotato da un’elevata propensione al rischio non significa che lo stesso potesse accettare sic et simpliciter qualsiasi operazione di investimento rischiosa che gli fosse presentata.
Anche per tale tipologia di investitore è necessario che prima di qualsiasi operazione siano fornite le informazioni necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento.
La necessità di fornire le informazioni specifiche in ordine alla singola operazione prescinde infatti dal profilo del singolo investitore, come correttamente evidenziato anche dalla recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza, 25 gennaio 2011). Essere propensi ad accettare anche elevati margini di rischio non significa che non sia necessario per l’investitore valutare tutti gli elementi di un’operazione di investimento prima del suo compimento.
Nel caso in esame l’ordine di acquisto sottoscritto dal … riporta la dicitura: “dichiaro di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono”. Si tratta, tuttavia, di un’espressione troppo generica, che non è idonea a provare l’esatto adempimento da parte della banca dell’obbligo di aver fornito tutte le informazioni necessarie a consentire al cliente di fare una scelta consapevole in ordine alla natura ed ai rischi relativi ad un titolo indicato dalle agenzie con un rating progressivamente sempre più basso.
La banca non ha pertanto dato prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi imposti dall’art. 28 reg. n. 11522/1998. La stessa ha infatti prodotto il doc. 4 e non ha articolato in sede di comparsa di risposta ulteriori istanze probatorie in merito al corretto adempimento degli obblighi di informazione imposti, così come prescritto dall’art. 702 bis c.p.c.
La domanda dei ricorrenti è fondata e deve essere quindi dichiarata la risoluzione per inadempimento sia del contratto quadro che dell’ordine di acquisto, con la conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni pari alla differenza tra la somma investita per l’acquisto dei titoli argentini e quella percepita per la loro vendita, per un ammontare complessivo di € ….. Su tale somma, come richiesto dai ricorrenti devono essere applicati gli interessi legali e la rivalutazione dalla data del versamento, ottenendo un ammontare complessivo di € …….
La parte resistente, in base al principio di soccombenza, deve essere poi condannata a pagare ai ricorrenti le spese del presente giudizio.

esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi

ad avviso di Cass.civ., 12 luglio 2011, n. 15286

il fatto costitutivo del diritto in questione non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui era presente l’amianto, bensì con l’esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell’inspirazione – per oltre un decennio – di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione del D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che l’accertamento giudiziale della semplice durata di quell’attività, senza accertamento del rischio effettivo e, quindi, senza l’apprezzamento di una esposizione “qualificata”, non costituisce, di per sé, ragione di riconoscimento del diritto al ripetuto beneficio contributivo e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato

post 2011

responsabilità ginecologo

Ad avviso di Cass.civ., sez III, n. 15386 del 13 luglio 2011:

Il sanitario qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio da parte di costei del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti

post 2011

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