diciture quali copia d’autore o fac-simile

La Suprema corte con una sentenza del 14 giugno 2011 ha chiarito che la apposizione di diciture quali copia d’autore o fac-simile su prodotti industriali recanti marchi contraffatti, non fa venire meno la integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, trattandosi di ipotesi delittuosa che tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi, e che integra una figura di reato di pericolo, per il cui perfezionamento è necessaria soltanto l’attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione.

post 2011

garante e banche

In assenza di una normativa che obblighi le banche a tracciare tutte le operazioni l’Autorità ha ritenuto di prescrivere agli istituti bancari l’adozione di rigorose misure. Ogni operazione di accesso ai dati dei clienti (sia che comporti movimentazione di denaro o sia di semplice consultazione), effettuata da qualunque figura all’interno della banca, dovrà essere tracciata attraverso una serie di elementi: il codice identificativo del dipendente; la data e l’ora di esecuzione; il codice della postazione di lavoro utilizzata; il codice del cliente ed il tipo di rapporto contrattuale “consultato” (numero del conto corrente, fido, mutuo, deposito titoli). In questo modo la banca saprà sempre chi e quando ha avuto accesso ad un determinato conto corrente o ha effettuato operazioni. I file di log di tracciamento delle operazioni, comprese quelle di semplice consultazione, dovranno essere conservati per un periodo di almeno 24 mesi. Le banche, inoltre, dovranno prevedere l’attivazione di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio (es. consultazioni massive, accessi ripetuti su uno stesso nominativo). Almeno una volta l’anno la gestione dei dati bancari dovrà essere oggetto di un’attività di controllo interno da parte degli istituti, per verificare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il controllo, adeguatamente documentato, dovrà essere eseguito da personale diverso da quello che ha accesso ai dati dei clienti. E verifiche sulla legittimità e liceità degli accessi, sull’integrità dei dati e delle procedure informatiche dovranno essere effettuate anche a posteriori, sia a campione sia a seguito di allarme. Alle banche è stato infine raccomandato di comunicare al cliente eventuali accessi non autorizzati al proprio conto e di rendere note al Garante eventuali violazioni di particolare rilevanza (per quantità, qualità dei dati, numero dei clienti).

Roma, 13 giugno 2011

se ne parla anche su

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1817182

e

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gli atti unilaterali con i quali un ente pubblico delibera di costituire una società

il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 3 giugno 2011, n. 10 ,sancisce che gli atti unilaterali con i quali un ente pubblico delibera di costituire una società (o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima) sono soggetti alla giurisdizione amministrativa. Detti atti prodromici devono essere tenuti (sul piano logico, cronologico e giuridico) nettamente distinti dai successivi atti negoziali, sempre imputabili all’ente pubblico, con cui l’ente, spendendo la sua capacità di diritto privato, pone in essere un atto societario (costituzione di una società, acquisto o vendita di quote societarie, modifica o scioglimento di una società).

post 2011

atti del giudice ricusato

la decisione che definisce il procedimento assunta in violazione del divieto dell’art. 37 c.p.p. dal giudice nei cui confronti sia stata proposta istanza di ricusazione è affetta da nullità  assoluta ex art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p. solo se la ricusazione viene accolta; conserva, invece, validità  nei casi in cui la ricusazione è rigettata o dichiarata inammissibile, v. Cass.pen. S.U. n. 23122, de 9 giugno 2011

opposizione a sanzione amministrativa e cartella esattoriale

Ribadito l’orientamento ormai consolidato secondo il quale: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada“, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 giugno 2011, n. 12505

post 2011

condono previsto dall’art. 9 bis della legge 289/2002 e pagamento rate

nello stabilire se il “condono” previsto dall’art. 9 bis della legge 289/2002 sia da ritenere valido anche nel caso in cui sia stata versata la prima rata, ma non le successive, oppure se tale circostanza comporti il suo mancato perfezionamento e la conseguente decadenza da ogni beneficio per il contribuente, la Commissione Tributaria Regione Puglia (Bari Lecce Sez. XXII) in data 5 maggio 2011, n. 97, ha stabilito che se, in mancanza di normativa specifica, si può fare riferimento per analogia ai principi generali ispiratori della legge, non vi è dubbio che dal momento che tali principi generali prevedono il perfezionamento del rapporto con il versamento della sola prima rata, ne deve conseguire che, anche nel caso previsto e disciplinato dall’art. 9 bis di cui si tratta, la condizione sufficiente perché la definizione dei versamenti omessi o ritardati possa considerarsi efficace e quella del versamento della sola prima rata, fermo restando il diritto dell’A.E. di pretendere il versamento di quanto dovuto e non versato a titolo di rate successive, con l’applicazione delle correlate e previste sanzioni ed interessi.

autorizzazione paesaggistica

In materia di autorizzazione paesaggistica il Comune deve motivare adeguatamente la compatibilità  con il vincolo paesaggistico dell’opera assentita, sussistendo, in caso contrario, illegittimità  per carenza di motivazione o di istruttoria.
L’autorità  statale, che individui tale vizio deve nel proprio provvedimento motivare la non compatibilità  degli interventi programmati rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo, per evitare che il proprio atto sia a sua volta illegittimo.
Cons. Stato Sez. VI, 23/05/2011, n. 3037

post 2011

onere della prova insuccessp medico

nel caso in cui non risulti dimostrato che il danno si sarebbe verificato anche in mancanza della sofferenza fetale durante il travaglio ed il parto, occorrerà accertare (secondo i criteri più volte richiamati in precedenza) se i sanitari siano incorsi in un’omissione in quei momenti (per non avere tempestivamente diagnosticato una sofferenza fetale effettivamente verificatasi e quindi per non aver compiuto interventi idonei a porvi rimedio od anticipato il parto); se in applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova esposti sub 2 e 3, il giudice di merito dovesse giungere, comunque, ad escludere che vi sia stato un insulto anosso-ischemico intrapartum non dovrà procedere oltre, essendo escluso l’antecedente causale addotto dalla parte attrice; – se, invece, dovesse ritenere, sempre secondo detti criteri, anche soltanto la ragionevole probabilità della verificazione di una sofferenza fetale, dovrebbe accertare e valutare se l’allegata omissione possa essere stata causa (o concausa), secondo un giudizio di adeguata probabilità, sul piano scientifico, della patologia della bambina; e soltanto all’esito positivo di quest’ultimo accertamento potrà dirsi, dunque, accertato che se i sanitari fossero intervenuti tempestivamente (ossia, avessero evitato o limitato la sofferenza fetale) è più probabile che la nascitura sarebbe nata sana (o comunque affetta da patologie meno gravi) e meno probabile che sarebbe nata con le patologie oggi invece riscontrabili; quindi, potrà dirsi accertato il nesso di causalità. Risolto come sopra il problema del nesso causale, il giudice di merito dovrà compiere la diversa ed ulteriore valutazione in merito alla scusabilità della condotta di ciascuno dei convenuti, ossia se questa fu o meno cagionata da colpa professionale, in applicazione della regola per la quale, in ragione della natura contrattuale del rapporto sottostante (presunzione semplice di responsabilità a carico sia degli enti che dei medici alle loro dipendenze – art. 1218 c.c.), l’onere della prova che l’insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza (e, soprattutto, di perizia professionale specifica) incombe a carico dei medici e degli enti di appartenenza.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12686

post 2011

l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale

con sentenza depositata il 10 giugno 2011 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

In parte motiva si legge che “contrasta con il principio di ragionevolezza la scelta normativa di escludere, nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen., il potere del giudice di valutare ed apprezzare la condotta tenuta dal colpevole nel periodo successivo alla commissione del reato. La disposizione impugnata, infatti, precludendo al giudice di fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla condotta successiva al reato, privilegia uno dei parametri indicati dal secondo comma dell’art. 133 cod. pen. – la precedente attività delittuosa del reo – come sintomatico della capacità a delinquere rispetto agli altri e in particolare rispetto alla condotta successiva alla commissione del reato, benché questa possa essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell’attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva personalità. … Com’è noto, secondo la giurisprudenza della Corte, le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa … Escludere che possa assumere rilevanza, ai fini delle attenuanti generiche, una condotta, successiva al reato, indicativa di una positiva evoluzione in atto della personalità del condannato significa anche porsi in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost. Infatti l’obiettivo della rieducazione del condannato, posto da questa norma costituzionale, non può essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e l’accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l’oggetto della rieducazione. … Posti questi princìpi, si deve concludere che con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i “recidivi reiterati”, autori di determinati reati, senza la possibilità di tenere conto del loro comportamento successivo alla commissione del reato, anche quando è particolarmente meritevole ed espressivo di un processo di rieducazione intrapreso, o addirittura già concluso, la norma in esame, in violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., privilegiando un profilo general-preventivo, elude la funzione rieducativa della pena

post 2011

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 non è limitato agli atti intesi come “documento amministrativo” ma a tutte le ulteriori “notizie” e “informazioni” in possesso degli uffici, purchè utile all’espletamento del mandato, e ciò anche per permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’operato della P.A., e per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e promuovere, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, cfr. T.A.R. Piemonte/Torino, zez. I, 27 maggio 2011, n. 56

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