In materia di autorizzazione paesaggistica il Comune deve motivare adeguatamente la compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera assentita, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria.
L’autorità statale, che individui tale vizio deve nel proprio provvedimento motivare la non compatibilità degli interventi programmati rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo, per evitare che il proprio atto sia a sua volta illegittimo.
Cons. Stato Sez. VI, 23/05/2011, n. 3037
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