condono previsto dall’art. 9 bis della legge 289/2002 e pagamento rate

nello stabilire se il “condono” previsto dall’art. 9 bis della legge 289/2002 sia da ritenere valido anche nel caso in cui sia stata versata la prima rata, ma non le successive, oppure se tale circostanza comporti il suo mancato perfezionamento e la conseguente decadenza da ogni beneficio per il contribuente, la Commissione Tributaria Regione Puglia (Bari Lecce Sez. XXII) in data 5 maggio 2011, n. 97, ha stabilito che se, in mancanza di normativa specifica, si può fare riferimento per analogia ai principi generali ispiratori della legge, non vi è dubbio che dal momento che tali principi generali prevedono il perfezionamento del rapporto con il versamento della sola prima rata, ne deve conseguire che, anche nel caso previsto e disciplinato dall’art. 9 bis di cui si tratta, la condizione sufficiente perché la definizione dei versamenti omessi o ritardati possa considerarsi efficace e quella del versamento della sola prima rata, fermo restando il diritto dell’A.E. di pretendere il versamento di quanto dovuto e non versato a titolo di rate successive, con l’applicazione delle correlate e previste sanzioni ed interessi.

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