La diffamazione tramite social network è aggravata (con le conseguenze in tema di Giudice competente)

L’intervento recente della Corte di Cassazione penale (Cass.pen, sez. I, 2/12/2016, n. 50) ha confermato l’orientamento ad avviso del quale la diffamazione tramite social network è aggravata, con tutte le conseguenze in tema di competenza in capo al tribunale monocratico.

Leggendo la pronuncia, si apprende che: Deve, invero, essere data continuità al principio di diritto, affermato da questa Corte, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.

La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459).

Di conseguenza: L’aggravante contestata radica la competenza per materia del Tribunale in ordine al reato di diffamazione, che attrae per connessione quello di minaccia, ex art. 6 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, ascritto nell’imputazione come commesso con la medesima condotta, diffusiva di messaggi diretti contestualmente e contemporaneamente a offendere entrambi i beni giuridici tutelati dagli artt. 595 e 612 cod. pen.

L’abrogazione del reato fa venire meno anche le statuizioni civili

www-studiolegaledesia-com_avvocati_avellinoCon la sentenza n. 46688 del 2016, le Sezioni Unite Penali della Corte hanno interrogate circa il Se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, hanno risposto che In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.
 
Si sono ovviamente formate una serie di sentenze conformi, es. Cass. Penale Sent. Sez. 5 Num. 55077 Anno 2016.

Per il calcolo dei redditi del gratuito patrocinio, quali sono i familiari/conviventi?

 

penna-de-stefano-iacobacciLa Cassazione interviene sulla questione del calcolo dei redditi ai fini del gratuito patrocinio, ed in particolare di quali siano i familiari/conviventi da prendere in considerazione. Si impone, cioè, al Giudice una concreta indagine sulla reale situazione di fatto, al di là dei formalismi e delle residenze.

Leggendo Cassazione Penale,  sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 45511, apprendiamo che “non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta – per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato – che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto – non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente, e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell’Agenzia delle Entrate.

Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame.

Il giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto che la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).

Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)”

I requisiti per l’ammissione sono descritti quì

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Sull’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, all’udienza del 24 novembre 2016, hanno stabilito che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento derivante dalla omessa citazione dell’imputato.

Numerose multe annullate per il tutor di Avellino – Autostrada A16

penna-de-stefano-iacobacciIl Tutor sull’Autostrada A16 è oggetto di numerosi ricorsi degli automobilisti.

Il Giudice di Pace di Avellino, con diverse sentenze (803/2016, 922/2016, 923/2016, 1625/2016) sta accogliendo le doglianze dei multati sotto diversi profili, tra i più gettonati: il tutor non sarebbe tarato e mancherebbe il decreto prefettizio di riduzione ad 80 km/h della velocità sul tratto autostradale.

Modulo ed Informazioni per rottamare Cartelle di Equitalia

Equitalia ha reso note le modalità di “rottamazione” delle cartelle.

In particolare, la procedura – che si chiama Definizione agevolata ex lege n. 193/2016 – consente di pagare solo le somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per scaricare il modulo per la definizione agevolata clicca qui

A pagina 4 del file troverai anche gli indirizzi email/pec cui inviarlo.

Entro 24 aprile 2017 Equitalia risponderà comunicando l’ammontare complessivo delle somme dovute ed invierà i bollettini di pagamento.

E’ incostituzionale il decreto penale di condanna che non indichi la possibilità di messa alla prova

La Consulta, con sentenza n. 201/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, Leggi tutto “E’ incostituzionale il decreto penale di condanna che non indichi la possibilità di messa alla prova”

Sul legittimo impedimento dell’avvocato ammalato intervengono le Sezioni Unite

Con una sentenza di garantismo e civiltà giuridica encomiabile le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale (sentenza n. n. 41432 depositata il 3/10/2016), si è stabilito che l’avvocato ammalato, anche in sede di udienza camerale, non ha il dovere di giustificare le ragioni della mancata nomina del sostituto processuale.

Ed infatti, “è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, dovuto a serie ragioni di salute o ad altro evento non prevedibile, né evitabile, se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina di un sostituto processuale o all’omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi (Il principio è stato enunciato in relazione al giudizio camerale di appello, conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato)”

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’illegittimità della incondizionata assunzione di personale a tempo determinato

La Corte di Giustizia UE, con sentenza C‑16/15, ha dichiarato l’illegittimità della incondizionata assunzione di personale a tempo determinato, circoscrivendone le caratteristiche.

La sentenza è leggibile al link sottostante

http://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_23423_1.pdf

Sulla responsabilità disciplinare del notaio in ipotesi di omissione della dichiarazionedi conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all’identificazione ed alla capacità reddituale del bene

Ad avviso di Cass.Civ., sez. II, 3 giugno 2016, n. 11507, ricorre la responsabilità disciplinare del notaio, a norma della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1, n. 1, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis, di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all’identificazione ed alla capacità reddituale del bene, senza che rilevi la sola dichiarazione di conformità della planimetria dell’immobile, a sua volta recante i dati catastali identificativi. Trattasi, peraltro, agli effetti della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale, ovvero espressa dalla lettera del citato art. 29, comma 1 bis.

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