guida in stato di ebbrezza o in alterazione da stupefacenti – Avellino –

L’Art. 186 del codice della strada sanziona la Guida sotto l’influenza dell’alcool, è infatti vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con pene variabili a seconda del grado di ebbrezza rilevato.

Analogamente l’Art. 187 c.d.s. punisce chi Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, sanzionando chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se sei indagato o imputato per uno di questi reati, oppure hai ricevuto un decreto penale di condanna, puoi chiederci una consulenza ad uno dei nostri contatti.

indennità accompagnamento Avellino

Devi percepire l’indennità accompagnamento?

Sappi che i requisiti previsti dalle legge sono i seguenti:

– riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dalla impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;
– spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali;
– cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
– cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
– cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia.

Se hai bisogno del nostro aiuto non esitare, puoi utilizzare il modulo dei Contatti o scrivere a info@studiolegaledesia.com oppure contattare l’Avv. Fabiola De Stefano

l’espressione “che tu possa morire” non è né ingiuria né minaccia

Per la Cassazione, quanto all’ingiuria, desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l’onore e il decoro (e che di fatto li si offenda) e poi, quanto alla minaccia, il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad un’azione dell’offensore.

Per tali ragioni, augurare la morte altrui non è reato !

il condizionatore altera il decoro architettonico se posto sulla facciata

Può considerarsi innovazione che altera il decorso architettonico dello stabile il condizionatore posto sulla facciata esterna dello stesso, a stabilirlo è la Cassazione civile, sez. II, sent.n. 20985/2014; la quale ha chiarito che “costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio“.

la prostituzione non è necessariamente indice di pericolosità sociale

ad affermarlo è la Cassazione,  sezione I, 23 settembre 2014, n. 38701, che ribadisce che “ai fini dell’emissione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, è indispensabile che il comportamento concretamente realizzato dalla persona sia realmente lesivo dei suddetti beni giuridici“;ed infatti, “Agli effetti dell’inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi ex art. 1, comma 1, n. 3 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche non è sufficiente il mero svolgimento abituale di attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali é tradizionalmente ricompresa l’attività di prostituzione), bensì occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

si integra il reato di molestie anche con commenti sulla bacheca di Facebook

Per la Cassazione si integra il reato di molestie anche con commenti sulla bacheca di Facebook, ed infatti, è “innegabile che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70 lingue, che già nel 2008 contava più di 100 milioni di utenti) rappresenti una sorta di piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e visioni, rese possibili da una evoluzione scientifica che il Legislatore non era arrivato ad immaginare”. Insomma, si deve far ricorso all’interpretazione estensiva “che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone, anzi, di considerare”.

Così Cassazione Penale, Sez. I, 12 settembre 2014 (ud. 11 luglio 2014), n. 37596

 

il saluto “romano” e l’intonazione del coro “presente” integrano il reato di cui all’art. 5 della Legge 20 giugno 1952 n. 645

Ad avviso della Cassazione il saluto “romano” e l’intonazione del coro “presente” integrano il reato di cui all’art. 5 della Legge 20 giugno 1952, n. 645; si legge in Cassazione Penale, Sez. I, 12 settembre 2014, n. 37577, che l’esigenza di tutela delle istituzioni democratiche, infatti, non può certo dirsi erosa dal decorso del tempo e frequenti risultano gli episodi ove sono riconoscibili rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici della democrazia e al rispetto dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

la notifica di un atto a mezzo messo comunale non deve violare la privacy

La Cassazione civile (sez. VI, sent. n. 18812 del 5 Settembre 2014)  ha statuito che in caso di mancate cautele nella notifca di un atto sensibile da parte del Comune sussiste responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento illegittimo dei dati personali ai sensi dell’art. 2050 c.c., cioè ai sensi della norma del codice civile sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Ed infatti, nel caso concreto posto alla sua attenzione la condotta notificatoria dell’Ente non si è affatto concretata nell’aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ai sensi dell’art. 2050 c.c. Ciò, per l’assorbente ragione che la cautela da osservarsi dal Comune, quale titolare del trattamento di dati personali, nella gestione della pratica amministrativa in relazione al contenuto della violazione contestata, gli imponeva, alla stregua direttamente dell’art. 2050 c.c., di esperire anche, prima di ricorrere ai messi, la notificazione al domicilio eletto.

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