la revoca della sentenza di condanna in caso di mutamento giurisprudenziale

Il giudice remittente dubitava della legittimità costituzionale della disposizione di cui all’articolo 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna in caso di mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale abbia stabilito che il fatto per il quale è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile non è previsto dalla legge come reato.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 673 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino.

dolo eventuale e HIV

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-04-2012) 03-10-2012, n. 38388

…La giurisprudenza specifica che sussiste l’elemento psicologico del dolo eventuale quando l’agente, pur non avendo di mira il fatto a rischio, ne abbia accettato – nella proiezione della propria azione verso la realizzazione di un fatto primario – la concreta possibilità del suo verificarsi, in un necessario rapporto eziologico con l’azione medesima. L’autore non respinge quindi il rischio, e non adegua la propria condotta in maniera coerente e funzionale a manifestare una controvolontà verso l’evento diverso, rispetto a quello primariamente voluto (sez. 4, n. 28231 del 24.6.09, rv 244693; sez. 5, n. 44712 del 17.9.08, rv 242610, sez. 1, n. 832 dell’8.11.1995; sez. 4 n. 11024 del 10.10.1996, rv 207333; sez. 5, n. 18568 del 21.1.2011).

Si deve quindi concludere che A., pur essendo in grado di rappresentarsi la concreta possibilità che la sua azione reticente e depistante potesse causare un evento diverso da quello per cui materialmente agiva (continuare indisturbato il menage familiare, lasciando in clandestinità il contagio di HIV alla moglie e ostacolando tempestivi interventi terapeutici), non ha escluso la possibilità di cagionare l’evento a rischio (l’aggravamento irreversibile della già cagionata lesione della salute della moglie): gli è mancata quindi la controvolontà verso l’evento altro, con accettazione del rischio e quindi con la volizione dell’evento medesimo. E’ quindi del tutto errata la motivazione della decisione della corte di appello di assoluzione dell’ A. per mancanza dell’elemento psicologico del dolo eventuale, in quanto la motivazione è impostata sulla ricostruzione e sulla valutazione della iniziale frazione della condotta dell’ A. e sulla correlata omissione di ricostruzione e valutazione della parte maggiormente significativa di tale condotta, costituente ineludibile chiave di lettura di tutta la vicenda in esame…

telefoni cordless e cellulari all’orecchio e neurinoma del Ganglio di Gasser

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 12 ottobre 2012 n° 17438

In caso di malattia professionale non tabellata la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ammettendo la possibilità dell’origine professionale della malattia insorta quando si ravvisi, nel caso concreto, un rilevante grado di probabilità.

Il lavoratore aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro, aveva contratto una grave patologia tumorale; le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all’uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell’attività lavorativa, sia all’effettiva insorgenza di un “neurinoma del Ganglio di Gasser” (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino).

il cartello che reca i titoli edilizi necessari ai lavori

cass.pen., sez. III, sent.n. 40118/2012 sancisce la grande importanza ha il cartello che reca i titoli edilizi necessari ai lavori:
se le indicazioni non risultano adeguatamente visibili all’esterno dell’area del cantiere si configura un illecito penale a carico del titolare del permesso di costruire, dell’appaltatore e del direttore dei lavori. L’indicazione degli estremi della Dia (ad esempio) e dei nomi dei responsabili dell’attività edilizia hanno finalità di sicurezza oltre che di pubblicità.

reati fallimentari e concorso di commercialisti e avvocati

in tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli del proposito distruttivo dell’imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui proposito criminoso
cass.pen., sez. V, sent. n. 39988 del 9 ottobre 2012

TAR e farmacie

Il Comune si è discostato dalle puntuali e motivate indicazioni della ASL senza una previa verifica, né dei bacini di utenza, né della attuale dislocazione delle farmacie ubicate nelle zone centrali, né della reale consistenza demografica delle zone individuate come carenti.
Alla luce delle sopra esposte osservazioni il provvedimento impugnato, laddove introduce una quarta sede farmaceutica nel centro storico senza una previa adeguata verifica delle sedi e della dislocazione delle farmacie presenti, né una ricognizione delle esigenze di zone periferiche, pur segnalate dall’amministrazione sanitaria, interlocutore istituzionale del Comune in questa materia, è illegittimo per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti in relazione all’art. 2 della legge 2-4-1968 n. 475, come modificato dalla legge 27/2012, di conversione del d.l. 1/2012.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

delitto di corruzione e reati propri funzionali

Cass.pen., sez. VI, sent. 38762/2012:

il delitto di corruzione (n.d.r. nel nostro caso la raccomandazione di un  sindaco per il trasferimento di un medico), rientrando nella categoria dei reati propri funzionali, richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza o nella sfera d’influenza dell’ufficio al quale appartiene l’ipotetico soggetto corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal medesimo, requisito non ravvisabile nell’intervento del pubblico ufficiale che non implichi l’esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, ma sia diretto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente e’ assolutamente carente di potere funzionale

danno da nascita malformata

Sussiste nei confronti dei genitori e dei fratelli e sorelle del neonato la responsabilità sanitaria del medico che, richiesto di un accertamento diagnostico circa le eventuali malformazioni genetiche del feto, così da poter la gestante interrompere la gravidanza, ometta di fornire una completa informazione in ordine a tutte le possibili indagini esperibili e circa l’alta percentuale di “false negatività” dell’esame prescelto (cd. “Tritest”). È risarcibile, altresì, il danno da nascita malformata lamentato iure proprio dal neonato, allorché l’errore colpevole del medico non abbia evitato, od abbia concorso a non evitare, l’evento, diritto fondato sugli art. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. e che consiste nella condizione diversamente abile e nel maggior disagio esistenziale, che il risarcimento concorre a lenire.

Cass.civ., Sez. III, sent. n. 16754 del 2 ottobre 2012

ristrutturazione edilizia e diversa distribuzione dei vani

non necessita del permesso di costruire l’intervento di ristrutturazione edilizia che comporta solamente una diversa distribuzione dei vani. Dunque, contrariamente all’assunto del giudice a quo, “è da escludersi che integri ‘aumento volumetrico’, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestabile, salvo, beninteso il caso – non ricorrente nella specie – della realizzazione di ‘unità immobiliari’ autonome

cass.pen. sent. n. 37713 dell’1 ottobre 2012

sequestro disposto in procedimento contro un difensore non occorre l’avviso al Consiglio dell’ordine forense

È prevista una disciplina speciale per le perquisizioni, le ispezioni e i sequestri che devono svolgersi presso il difensore (art. 103 c.p.p.). Per difensore deve intendersi, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 25/1994, non solo colui che assiste l’indagato nel procedimento in cui vi sia la necessità di attività di ispezione o perquisizione ma anche colui che in altro procedimento ha prestato assistenza all’indagato. La Corte ha infatti affermato: “se si considera la funzione delle garanzie dell’art. 103 ci si convince che sarebbe irragionevole una differenziazione di disciplina a seconda del procedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore, perché se occorre evitare interferenze in questo rapporto, presa di cognizione di notizie o di atti tutelati con il segreto (artt. 200 e 256 c.p.p.) e sequestro di carte e documenti relativi all’oggetto della difesa, diversi da quelli che costituiscono corpo dei reato (art. 103 comma 2), l’esigenza si presenta con uguali caratteristiche per gli atti compiuti nello stesso procedimento in cui si svolge il rapporto difensivo e per quelli compiuti in altri procedimenti….”  (Sez. 2, n. 6766, del 12/11/1998, Rv. 211914, Sez. 5, n. 35469 del 04/06/2003, Rv. 228326; N. 35469 del 2003 Rv. 228326, N. 31177 del 2006 Rv. 234858; N. 12155/2011 Rv. 252147).
Pertanto, quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore, come nel caso in esame, non occorre l’avviso al Consiglio dell’ordine forense, come correttamente ritenuto dal Tribunale del riesame, poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o “l’oggetto della difesa”.

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